Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14856 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3982/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

MINISTILE DI B.R. & C. s.n.c., in liquidazione, in

persona del socio liquidatore, G.G. e B.R., tutti

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dell’avvocato CLAUDIO NICOLAIS, rappresentati e difesi

dall’avvocato CLAUDIO CECCHELLA giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1250/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della Ministile di B.R. & C. s.n.c., in persona del socio liquidatore, nonchè dei soci di questa B.R. e G.G., degli avvisi di accertamento con i quali per incongruenza con lo studio di settore, erano stati rettificati, ai fini IVA ed IRAP, i redditi della società e, consequenzialmente, ai fini IRPEF, i redditi personali dei soci, per l’anno 2005, l’Agenzia delle Entrate ricorre, con due motivi, nei confronti dei contribuenti (che resistono con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, in accoglimento dell’appello proposto dalla parte privata, aveva integralmente riformato la prima decisione, dichiarando illegittimi gli avvisi di accertamento.

2. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

3. Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza impugnata, per assenza di motivazione, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4 e art. 132 c.p.c., comma 4, laddove la C.T.R. aveva argomentato la propria decisione con l’esposizione di un ragionamento del tutto astratto, sganciato da richiami ai supporti probatori utilizzati ovvero agli elementi di fatto valutati.

3.1. La censura è inammissibile laddove, in realtà, nei termini in cui è formulata, la stessa si sostanzia nel vizio di insufficiente motivazione non più censurabile alla luce del nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e dei principi espressi in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. n. 8053/2014).

4. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo laddove la C.T.R. non aveva valutato il fatto, contestato e decisivo, che si sostanziava in vari aspetti di antieconomicità della gestione, riscontrati dall’Amministrazione finanziaria nel corso della verifica, quali, in particolare, la svalutazione delle rimanenze e l’applicazione di una percentuale di ricarico inspiegabilmente inferiore a quella praticata dalla stessa contribuente per il biennio precedente.

4.1. Anche tale censura non è meritevole di accoglimento. Secondo i dettami delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. n. 8053/2014 cit.) l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

4.2 Nella specie, a fronte delle argomentazioni svolte dal Giudice di merito e dell’accertamento in fatto compiuto in ordine alla insussistenza di una ingiustificata condotta anticonomica, il mezzo è inammissibile siccome vertente su elementi di fatto che la Commissione Tributaria regionale ha valutato per giungere alla sua decisione.

5. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia dell’Entrate, soccombente, al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 10.000, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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