Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14856 del 18/06/2010
Cassazione civile sez. I, 18/06/2010, (ud. 01/06/2010, dep. 18/06/2010), n.14856
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 7266/2009 proposto da:
MARRA ALFONSO LUIGI, nella qualità di procuratore di I.P.,
elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI
CASSAZIONE;
– ricorrente –
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
– intimata –
avverso la sentenza n. 15201/2007 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
di ROMA del 22/03/07, depositata il 05/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio
dell’01/06/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SALVATORE DI PALMA;
è presente il P.G. in persona ALBERTO RUSSO.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che l’Avv. Alfonso Luigi Marra, quale difensore di I.P., con ricorso notificato il 26 marzo 2009, ha chiesto, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 15201/07 del 5 luglio 2007, laddove la Corte, nel dispositivo della stessa sentenza, condannando il Presidente del Consiglio dei ministri al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore del ricorrente – I.P. -, non ne ha disposto la distrazione in favore dello stesso avv. Alfonso Luigi Marra dichiaratosene antistatario;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il denunciato errore materiale sussiste;
che, infatti, dagli atti del processo emerge che il predetto difensore di I.P. aveva chiesto la distrazione delle spese in suo favore, dichiarandosene antistatario;
che, pertanto, detto errore materiale deve essere corretto come determinato nel dispositivo;
che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 9438 del 2002, pronunciata a sezioni unite, e 10203 del 2009).
PQM
Visti gli artt. 287, 288, 391 bis cod. proc. civ. e art. 121 disp. att. cod. proc. civ..
Accoglie il ricorso e dispone che: a) il dispositivo della sentenza della Corte di cassazione n. 15201/07 del 5 luglio 2 007 sia corretto, nel senso che alla fine dello stesso dispositivo deve aggiungersi l’espressione “spese tutte da distrarsi in favore dell’avv. Alfonso Luigi Marra dichiaratosene antistatario”; b) la presente ordinanza sia annotata sull’originale della stessa sentenza n. 15201/07 del 5 luglio 2007 e sia notificata alle parti a cura della cancelleria.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi civili, il 1 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010