Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14856 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.14/06/2017),  n. 14856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21591/2015 proposto da:

C.F.S., C.N., C.A.,

C.M., C.M.G.A., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ZANARDELLI, 23, presso lo studio dell’avvocato CARLO ZACCAGNINI,

che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO TURRIO

BALDASSARRI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 594/28/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.F.S., C.N., C.A., C.M., C.M.G.A., tutti quali eredi di C.D., propongono ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 594/28/2015, depositata in data 3/02/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, nei confronti di C.D., per maggiori imposte di Registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all’anno d’imposta 2009, per effetto della rideterminazione del valore di un appartamento oc getto di compravendita, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente, rideterminando il maggior valore dell’immobile in Euro 330.000,00 (a fronte di Euro 585.000,00 accertati dall’Ufficio).

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, hanno sostenuto che, pur avendo l’Ufficio, in sede di determinazione del valore venale dell’immobile oggetto di cessione ai fini dell’imposta di Registro, posto a base dell’accertamento esclusivamente “le valutazioni dell’Agenzia del Territorio”, la contribuente aveva prodotto una perizia fondata tuttavia su dati raccolti non nel 2009, anno della compravendita, ma nel 2011.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; i ricorrenti hanno depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I ricorrenti, tutti eredi di C.D., lamentano, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, contestando che i giudici della C.T.R. abbiano ritenuto legittimo l’avviso di accertamento pur essendo lo stesso basato esclusivamente sulle valutazioni operate dall’O.M.I., costituenti mere presunzioni semplici.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha più volte chiarito che il riferimento alle stime effettuate sulla base dei valori OMI per aree edificabili site nel medesimo comune non è idoneo e sufficiente a rettificare il valore dell’immobile tenuto conto che il valore dell’immobile può variare in funzione di molteplici parametri quali l’ubicazione, la superficie, la collocazione nello strumento urbanistico nonchè lo state, delle opere di urbanizzazione (Cass. 18651/2016).

Per quanto concerne, in particolare, l’imposta di registro, il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2, stabilisce infatti che l’avviso di rettifica e di liquidazione deve contenere, oltre all’indicazione del valore attribuito a ciascuno dei beni o diritti presi in considerazione, nonchè delle aliquote applicate nel calcolo della maggiore imposta, anche l’indicazione “degli elementi di cui all’art. 51, in base ai quali (il valore attribuito) è stato determinato”. A sua volta, l’art. 51, commi 2 e 3, stabilisce che per gli atti che hanno ad oggetto beni immobili, diritti reali immobiliari ed aziende, per “valore” si intende il “valore venale in comune commercio”, che l’ufficio determina avendo riguardo ai trasferimenti, divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto, relativi all’immobile oggetto di accertamento o ad immobili simili ovvero al reddito netto capitalizzato producibile dall’immobile, nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai comuni (Cass. 8336/2016).

La C.T.R. ha ritenuto di confermare la statuizione operata dai giudici di primo grado, in ordine alla riduzione della stima effettuata inizialmente dall’Ufficio in sede di accertamento, perchè alcuna idonea prova contraria aveva offerto la contribuente, essendo la perizia alle fata riferibile a dati del 2011 e non dell’anno della compravendita.

Ora, tale statuizione non è corretta, risultando l’atto impositivo fondato esclusivamente sui valori elaborati dall’U.T.E. sulla base delle quotazioni dell’osservatorio sul mercato immobiliare, che avevano costituito oggetto della stima operata dall’Ufficio. Costituendo, infatti, tali dati mere presunzioni semplici, inidonee a sorreggere da sole la pretesa impositiva, non si poneva una questione di onere di prova contraria a carico del contribuente.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va accolto il ricorso e, decidendo nel merito, non essendovi neccessità di ulteriori accertamenti in fatto, va accolto il ricorso introduttivo dei contribuenti, nella qualità. Stante il consolidamento della giurisprudenza di questo giudice di legittimità successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo dei contribuenti, nella qualità; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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