Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14855 del 30/06/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 14855 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE
ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,RICORRENTE
CONTRO
DONATI CLAUDIA, ROBERTO e MONIA residenti a Bettona e
DONATI ROMINA residente a Cannara,
INTIMATI
AVVERSO
la sentenza n.74/02/2012 della C.T.R. di Perugia Sezione n. 02 in data 30.11.2011, depositata il 30
marzo 2012;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
1
St94.
–27/
Data pubblicazione: 30/06/2014
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.26691/2012 è stata
l
–
E’
chiesta
la
cassazione
della
sentenza
n.74/02/2012, pronunziata dalla CTR di Perugia Sezione
n. 02 il 30.11.2011 e DEPOSITATA il 30 marzo 2012.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del
contribuente, in conseguenza dell’annullamento, in pari
data, dell’accertamento nei confronti della società
partecipata.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso
di accertamento, ai fini IRPEF per l’anno 2002, censura
l’impugnata decisione sulla base di cinque mezzi e, fra
l’altro, per violazione dell’art. 2909 c.c. e, in
subordine, dell’art.295 cpc.
3 – Gli intimati contribuenti, non hanno svolto difese
in questa sede.
4 – La CTR, in vero, ha riformato la decisione di primo
grado, ritenendo e dichiarando che l’avviso, con cui
era stato accertato il reddito di partecipazione dei
soci, dovesse essere posto nel nulla, stante il fatto
che, con separata decisione, era stato annullato
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depositata in cancelleria la seguente relazione:
l’accertamento nei confronti della società partecipata.
5 – In via preliminare e di ufficio, deve essere
rilevata la nullità dell’intero giudizio.
Va premesso, infatti, che l’accertamento in questione,
secondo quanto si evince dall’impugnata sentenza,
,Ortofrutta Donati SAS di Donati Romina e C.” e,
d’altronde, che al giudizio di appello hanno
partecipato solo gli odierni intimati, e non anche la
società e gli altri soci. Ciò stante, in applicazione
del principio affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, a mente del quale “La unitarietà
dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della
rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società
ed associazioni di cui all’art.5 del TUIR e dei soci
delle stesse (art.40 dpr n.600/1973) e la conseguente
automatica imputazione dei redditi della società a
ciascun socio proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili, indipendentemente dalla
percezione degli stessi, comporta che il ricorso
proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso
un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente
la società ed i soci (salvo che questi prospettino
questioni personali), i quali tutti devono essere parte
nello stesso processo, e che la controversia non può
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attiene a reddito di partecipazione dei soci nella
essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi
(art.14 comma I ° d.lgs n.546/1992), perché non ha ad
oggetto la singola posizione debitoria del o dei
ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune
a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta
comuni della fattispecie costitutiva
dell’obbligazione(Cass.SS.UU.n.1052/2007); trattasi
pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario
originario, con la conseguenza che:
il ricorso proposto anche da uno soltanto dei
soggetti interessati, destinatario di un atto
impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente
collettivo e il giudice adito in primo grado deve
ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che
non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti
separatamente, ai sensi dell’art.29 d.lgs 546/1992);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di
tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione
del principio del contraddittorio di cui agli artt.101
cpc e 111 secondo comma Cost. e trattasi di nullità che
può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del
procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno
2008 n.14815).
6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
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nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi
trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la
definizione, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc, con
pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio,
rimettendo la causa al giudice di primo grado per i
provvedimenti di competenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che è pendente davanti alla Sezione Quinta
Civile della Corte, ricorso connesso, iscritto al n.
26432/2012 R.G., in attesa fissazione di udienza;
Considerata
l’esigenza
e
l’opportunità
della
trattazione congiunta dei due ricorsi;
Considerato, quindi, che va disposta la rimessione del
presente ricorso alla Quinta Sezione Civile della
Corte, dove pende il ricorso precedentemente iscritto a
ruolo;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rinvia la causa a nuovo ruolo,
disponendo la
trasmissione del relativo fascicolo alla Quinta Sezione
Civile della Corte, per la trattazione congiunta ed
eventuale riunione con il ricorso connesso n.ro
5
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
26432/2012 R.G.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.