Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14855 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. I, 27/05/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 27/05/2021), n.14855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3094/19 proposto da:

K.M., elettivamente domiciliato a Ancona, c.so Stamira n.

10, (c/o avv. Benvenuti Gostoli), difeso dall’avvocato Paola

Graziosi, in virtù di procura (invalida) apposta in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 9.8.2018 n. 1685;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. K.M. ha impugnato per cassazione, con ricorso affidato a due motivi, la sentenza con cui la corte d’appello di Ancona, confermando la decisione di primo grado, ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno non si è difeso in questa sede.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ superfluo dare conto dei fatti di causa, in quanto il ricorso è inammissibile per difetto di procura speciale.

Quest’ultima infatti è stata estesa su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, nel quale si legge che la procura viene conferita all’avvocato Paola Graziosi affinchè rappresenti e difenda il cliente “nella procedura di impugnazione del provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale emesso dalla commissione territoriale di Ancona in data 1 febbraio 2016”.

Una procura, dunque, che non contiene alcun riferimento alla impugnazione in sede di legittimità della sentenza d’appello.

2. Non occorre provvedere sulle spese del presente giudizio, non essendovi stata difesa delle parti intimate.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del Decreto sopra ricordato (Sez. 6-3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826-01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) dichiara inammissibile il ricorso;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

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