Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14855 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2530/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ALTAVILLA IMMOBILIARE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 467/04/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata i129/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad unico motivo, nei confronti della Altavilla Immobiliare s.r.l. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, nella controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento portante maggiori IRES, IVA ed IRAP relative agli anni di imposta 2002, 2003 e 2004, rigettando l’appello principale proposto dalla contribuente e quello incidentale proposto dall’Agenzia delle Entrate, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto parzialmente il ricorso, limitando la ricostruzione ai soli versamenti rilevati, ritenendo che l’attività di intermediazione immobiliare svolta dalla società non supportasse la presunzione recata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, relativamente ai prelevamenti non necessitando di acquisti rilevanti per il proprio svolgimento.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

2. Con l’unico motivo si deduce la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 e degli artt. 2082 e 2195 c.c., laddove la C.T.R. aveva confermato il parziale annullamento degli atti impositivi, disposto dal primo Giudice, sull’errata ratio decidendi che, in tema di accertamento basato su indagini bancarie, l’operatività della presunzione legale, secondo cui i prelevamenti sono imputati a ricavi, potesse essere esclusa sulla scorta della valutazione discrezionale del Giudice di merito in ordine alla natura dell’attività economica svolta.

3. La censura è fondata. Premesso che, in fatto, è pacifica la qualità della contribuente di società esercente attività di impresa, secondo l’orientamento consolidato di questa Corte (tra le tante, le più recenti Cass. Sez. 5, n. 26111/2015; id. n. 16896/2014, n. 4829/2015) in tema di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA, tutti i movimenti sui conti bancari del contribuente, siano essi accrediti che addebiti, si presumono, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, riferiti all’attività economica del contribuente, i primi quali ricavi e i secondi quali corrispettivi versati per l’acquisto di beni e servizi reimpiegati nella produzione, spettando all’interessato fornire la prova contraria che i singoli movimenti non si riferiscano ad operazioni imponibili.

4. La sentenza impugnata – che, operando una riduzione dell’imponibile accertato, sulla base di una valutazione discrezionale sul tipo di attività di impresa esercitata, ha introdotto un elemento di determinazione non fondato su specifica prova contraria fornita dal contribuente- si è discostata da tale consolidato orientamento.

5. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio la quale, adeguandosi al superiore principio, provvederà al riesame ed al regolamento delle spese.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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