Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14855 del 14/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 27/04/2017, dep.14/06/2017), n. 14855
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16594/2015 proposto da:
M.A.M., P.C., elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA LUIGI CANINA 6, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO PAVIOTTI,
che li rappresentata e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso la decisione n. 3529/18/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
CENTRALE del LAZIO, depositata il 22/12/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
P.C. e M.A.M. propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione) e del Ministero dell’Economia e delle Finanze (che non resiste), avverso a sentenza della Commissione Tributaria Centrale n. 3529/18/2014, depositata in data 22/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso in rettifica del valore dell’immobile oggetto di atto d “cessione di diritti immobiliari” stipulato nel 1982, tra i coniugi in regime di separazione dei beni, – è stata confermata la decisione della Commissione Tributaria di 2^ grado, che aveva accolto il gravame dell’Agenzia delle Entrate, avverse decisione di primo grado, favorevole ai contribuenti.
In particolare, i giudici d’appello, nel respingere l’impugnazione dei contribuenti, hanno sostenuto che l’accertamento era congruamente motivato, facendosi riferimento “alla consistenza dell’immobile (costituito da 10 vani e cantina), alla sua ubicazione (in una zona di prestigio abitativa), nonchè ai prezzi praticati nella zona negli ultimi tre anni per immobili similari”, non avendo i contribuenti mosso “alcuna censura in ordine all’assolvimento in concreto dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio”.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 634 del 1972, artt. 48 e 49 e D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, avendo la CTC ritenuto legittimo l’accertamento, malgrado l’Ufficio avesse fatto riferimento a parametri generici ed astratti. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione, sempre ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 546 del 1992, non avendo i giudici della C.T.C. rilevato che era onere dell’Ufficio fornire in giudizio la prova del valore reale dell’immobile ceduto mediante produzione di perizia ovvero di atti di compravendita per immobili con caratteristiche similari.
2. Le due censure sono infondata, la prima, ed inammissibile, la seconda.
Invero, alcuna violazione di legge emerge, dalla decisione impugnata, in ordine alla motivazione dell’atto impositivo, avendo i giudici della C.T.C. affermato che nella motivazione dell’accertamento si faceva specifico e corretto riferimento, non a criteri astratti, ma “alla consistenza dell’immobile (costituito da 10 vani e cantina), alla sua ubicazione (in una zona di prestigio abitativo), nonchè ai grezzi praticati nella zona negli ultimi tre anni per immobili similari”. Nè viene in questa sede riprodotto o allegato l’accertamento in contestazione.
Quanto poi alla violazione dei principi in ordine al riparto dell’onere probatorio, la C.T.C. ha accertato che i contribuenti non avevano mosso “alcuna c1nsura in ordine all’assolvimento in concreto dell’onere probatorio a carico dell’Ufficio”. Il motivo è inammissibile, non risultando proposto, nel giudizio di merito, in appello.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo gli intimati s volto attività difensiva.
PQM
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma, dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017