Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14855 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 13/07/2020), n.14855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO Donati Viscido di Nocera M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3673/2013 R.G proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

My Home in Portofino s.r.l. in liquidazione, in persona del

liquidatore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 110/11/11, depositata il 27 dicembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. con la sentenza n. 110/11/11 del 27/12/2011, la Commissione tributaria regionale della Liguria (di seguito CTR) respingeva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle entrate e l’appello incidentale proposto da My Home in Portofino s.r.l. in liquidazione (di seguito My Home) avverso la sentenza n. 284/03/08 della Commissione tributaria provinciale di Genova (di seguito CTP), che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla società contribuente nei confronti di un avviso di accertamento per IRES ed IRAP relative all’anno 2005, oltre alle corrispondenti sanzioni;

1.1. come emerge anche dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso a seguito di ricostruzione analitico-induttiva dei ricavi derivanti dall’attività della società, che si occupava di intermediazione immobiliare nel settore delle locazioni;

1.2. la CTR motivava il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle entrate osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, che: a) la società contribuente aveva prodotto copiosa documentazione e la CTP aveva tenuto conto dei periodi non locati, riducendo i ricavi proprio in ragione della suddetta allegazione, anche se adoperando la locuzione “si ritiene equo”; b) l’Agenzia delle entrate non aveva dedotto nulla in merito alle specifiche precisazioni fatte dalla parte e nemmeno in udienza poneva sostanziali rilievi alle affermazioni della società contribuente e alla documentazione prodotta;

2. l’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;

3. My Home non si costituiva in giudizio e restava, pertanto, intimata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa o insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, costituito dall’esistenza di periodi in cui risultasse dimostrata o probabile la mancata locazione degli immobili indicati nel sito internet della società contribuente;

1.1. in buona sostanza, la difesa erariale evidenzia che la CTR: a) non avrebbe indicato i periodi o gli immobili cui fa riferimento; b) avrebbe erroneamente ritenuto non contestate dall’Ufficio le circostanze dedotte dalla società contribuente e la documentazione dalla stessa prodotta;

2. va prima di tutto evidenziato che nella fattispecie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vecchia formulazione (trattasi, infatti, di sentenza di appello pubblicata anteriormente all’11 settembre 2012), sicchè è senz’altro ammissibile la censura di motivazione insufficiente formulata dalla ricorrente;

2.1. nel merito, la censura è fondata;

2.2. la motivazione della CTR è, infatti, gravemente carente se non addirittura apparente, in quanto, come contestato dalla ricorrente, fa riferimento: a) a periodi in cui alcuni degli immobili offerti in locazione sul sito internet della società contribuente non sarebbero stati concessi in locazione, ma non indica di quali periodi e di quali immobili si tratti; b) ad affermazioni e documenti depositati da My Home, ma non specifica di che affermazioni e documenti si tratti, limitandosi a ritenere (senza, peraltro, alcun fondamento, come si evince dalle trascrizioni di cui al ricorso) che gli stessi non risultano essere stati contestati dall’Amministrazione finanziaria;

3. in conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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