Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14854 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14854 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,RICORRENTE
CONTRO
DI NATALE DAMIANO residente a Licata, rappresentato e
difeso, giusta delega in calce al controricorso, dagli
Avvocati Vincenzo Pennino e Franco Garcea,
domiciliato

elettivamente
Pellico,16

presso

in

Roma,

studio

lo

CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
1

Via
del

Silvio
secondo

Data pubblicazione: 30/06/2014

la sentenza n.48/29/2011 della C.T.R. di Palermo

Sezione n. 29 in data 22.02.2010, depositata il 28
marzo 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.

Sentito, per il controricorrente, l’Avvocato Pennino;
Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.20924/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.48/29/2011, pronunziata dalla CTR di Palermo Sezione
n. 29 il 22.02.2010 e DEPOSITATA il 28 marzo 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello
dell’Agenzia Entrate e confermato la decisione di primo
grado, che aveva accolto il ricorso ed annullato l’atto
impositivo.
2

Il

ricorso

dell’Agenzia,

che

attiene

ad

impugnazione di avvisi di accertamento IRPEF, relativi
agli anni 1999 e 2000, censura l’impugnata decisione
sulla base di due mezzi, per violazione e falsa
applicazione degli artt. 36 c.2 ° n.ri 2 e 3 e 61 del
D.Lgs n.546/1992, nonchè per omessa motivazione su
punto decisivo.

Antonino Di Blasi;

3 – Il contribuente, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – Le questioni poste con i motivi del ricorso, vanno
esaminate, tenendo conto di principi, espressione di un
ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.

cui ” la motivazione di una sentenza per relationem ad
altra sentenza,

è legittima quando il giudice,

riportando il contenuto della decisione evocata, non si
limiti a richiamarla genericamente ma la faccia propria
con autonoma e critica valutazione” (Cass. n.1539/2003;
n.6233/2003;

n.2196/2003;

n.11677/2002,

n.

3636/2007), sia pure l’altro, per il quale, è
configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice
di merito omette di indicare nella sentenza gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006,
n.1756/2006, n.2067/1998).
Nel caso, la sentenza, non appare in linea con tali
principi, sia perché, stante la mancata indicazione dei
concreti elementi utilizzati nell’iter decisionale, le
sintetiche espressioni utilizzate, sembrano inidonee,

Costituiscono principi consolidati, sia quello secondo

■ f

sotto il profilo logico-formale, a giustificare il
decisum, sia pure perché viene pretermesso l’esame di
elementi, desumibili da atti che vengono considerati
“sconosciuti al contribuente” e che, invece, secondo la
odierna ricorrente, sarebbero stati riprodotti

5 – Data la delineata realtà processuale, sulla base
dei richiamati principi, si propone, ai sensi degli
artt.375 e 380 bis cpc, di trattare la causa in Camera
di Consiglio, accogliendo il ricorso per manifesta
fondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la
successiva memoria del contribuente, nonchè tutti gli
altri atti di causa;
Considerato che la relazione ex artt. 375 e 380 bis
cpc, non ha esaminato e, quindi, non ha tenuto conto
del

controricorso

del

contribuente,

erroneamente

considerato mero intimato e non già controricorrente;
Considerato,

pure,

che

le

difese

svolte

dal

contribuente con il controricorso e con la memoria, da
ultimo depositata, postulano l’esigenza di appropriato
esame e quindi non giustificano la definizione della
causa in sede di udienza camerale;
4

nell’avviso di accertamento.

Considerato,

quindi,

che

il Collegio,

ritenendo

insussistenti i presupposti per definire la causa in
udienza camerale, è dell’avviso che vada disposta la
trattazione del ricorso in pubblica udienza;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata a nuovo

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rinvia la causa a Nuovo Ruolo per la trattazione in
pubblica udienza, non sussistendo i prescritti
presupposti per definire la causa in sede di udienza
camerale.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

ruolo;

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