Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14854 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. I, 27/05/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 27/05/2021), n.14854

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SANGIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3000/19 proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato a Roma, via Tacito 23,

(c/o avv. Savini), difeso dall’avvocato Berardo Cerulli, in virtù

di procura speciale apposta in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato a Roma, via dei Portoghesi n. 12,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona 26.10.2018 n.

2357;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17 novembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.A., cittadino beninese, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. A fondamento dell’istanza dedusse di avere lasciato il proprio Paese nel timore di essere linciato da un gruppo di persone che lo accusava di stregoneria.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento A.A. propose, ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35, ricorso dinanzi al Tribunale di Ancona, che la rigettò con ordinanza 28.10.2017.

Tale ordinanza, appellata dal soccombente, è stata confermata dalla

Corte d’appello di Ancona con sentenza 26.10.2018.

Quest’ultima ritenne che:

-) lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), non potessero essere concessi perchè il racconto del richiedente era inattendibile;

-) la protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non potesse essere concessa, perchè nel Paese d’origine del richiedente non esisteva una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato;

-) la protezione umanitaria di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, non potesse essere concessa in quanto il richiedente non aveva allegato nè dimostrato specifiche circostanze idonee, a qualificarlo come “persona vulnerabile”.

4. Il provvedimento della Corte d’appello è stato impugnato per cassazione da A.A. con ricorso fondato su tre motivi. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo il ricorrente (senza precisare con riferimento a quale forma di protezione tale motivo venga proposto) impugna la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto inattendibile il suo racconto.

Nel motivo vengono frammiste varie censure, che possono essere così riordinate:

a) la Corte d’appello ha errato nel ritenere inattendibile il richiedente, nonostante questi nel proprio racconto avesse rispettato tutti i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

b) la Corte d’appello ha omesso di verificare se “la violenza generalizzata e diffusa” da lui riferita (e cioè l’aggressione motivata dall’accusa di stregoneria) abbia compromesso i suoi diritti umani;

c) la Corte d’appello ha omesso di utilizzare i propri poteri istruttori officiosi;

d) la Corte d’appello non avrebbe motivato in modo adeguato il giudizio di inattendibilità della narrazione;

e) la Corte d’appello non ha preso in esame analiticamente ed uno per uno i parametri di credibilità dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

1.1. La censura (a) è inammissibile.

Stabilire, infatti, se la persona che domandi protezione sia attendibile od inattendibile è un tipico accertamento di fatto, riservato al giudice di merito ed insindacabile in questa sede.

Nè il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, può dirsi violato sol perchè il giudice di merito abbia ritenuto inattendibile un racconto od inveritiero un fatto; quella norma potrà dirsi violata solo se il giudice, nel decidere sulla domanda di protezione, non compia gli accertamenti ivi previsti: ad esempio, accogliendo la domanda di protezione senza avere previamente accertato la sussistenza di tutti e cinque i requisiti previsti dalla norma suddetta.

Per contro, lo stabilire se la narrazione, fatta dall’interessato, delle circostanze che giustificano la concessione della protezione internazionale od il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sia stata verosimile e credibile oppur no, non costituisce una valutazione di diritto, ma è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 27503 del 30/10/2018, Rv. 651361 – 01).

Non è, ancora consentito censurare in sede di legittimità il giudizio con cui il giudice di merito ha ritenuto inattendibile il richiedente asilo prospettando la mera “insufficienza” della motivazione (censure non più consentita dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5); oppure prospettando la possibilità di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente (così già Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 21142 del 07/08/2019, Rv. 654674 – 01; Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017 – 01; Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237 – 01).

Nel caso di specie, la Corte d’appello per quanto già detto ha dato esaustivo conto della ragione per la quale il racconto del richiedente doveva ritenersi inverosimile, con motivazione plausibile e coerente, nè il ricorrente indica a quale diversa valutazione la Corte d’appello sarebbe potuta pervenire, se avesse preso in esame analiticamente le altre circostanze elencate dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Ed infatti l’inattendibilità derivante dalla genericità e dalle incongruenze rilevate dalla Corte d’appello non sarebbe venuta meno nè prendendo in esame gli sforzi compiuti dal richiedente per circostanziare la domanda; nè indagando se questi non abbia potuto fornire ulteriori prove senza colpa; nè prendendo in esame la data di presentazione della domanda di protezione.

Lo stabilire, poi, se le dichiarazioni del ricorrente potevano essere interpretate in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito è ovviamente questione di puro fatto, incensurabile in sede di legittimità.

1.2. La censura (b) è inammissibile in quanto avendo la Corte d’appello escluso l’attendibilità del racconto nella parte in cui ha riferito di aggressioni e persecuzioni, non doveva compiere alcun accertamento istruttorio ufficioso ulteriore.

1.3. La censura (c) è infondata con riferimento alle domande di protezione principale e di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), in quanto l’inattendibilità del richiedente segnalava la corte da qualsiasi dovere di cooperazione istruttoria; con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), la censura è infondata perchè la Corte d’appello ha, alle pagine 17-18 della sentenza, escluso la sussistenza in Benin di una situazione di violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, con valutazione di fatto insindacabile in questa sede.

1.4. La censura (d) è inammissibile alla luce del novellato art. 360 c.p.c., n. 5.

1.5. La censura (e) è infondata, in quanto il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, non impone affatto al giudice di prendere in esame tutte e sempre le circostanze ivi elencate, nè gli impedisce di utilizzare, ai fini del giudizio di attendibilità, circostanze ivi non elencate, o fonti di prova ivi non contemplate.

Questa Corte, infatti, ha già stabilito che i parametri indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. da (a) ad (e):

a) sono meramente indicativi (Sez. 1 -, Ordinanza n. 13578 del 02/07/2020, Rv. 658237 – 01);

b) non sono tassativi (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946 – 01);

c) non impediscono al giudice, al fine di valutare l’attendibilità del richiedente asilo, di ricorrere ad altri criteri (Sez. 3 -, Ordinanza n. 11925 del 19/06/2020, Rv. 658017 – 01);

d) non impongono al giudice alcuna regola di giudizio vincolante, nè gli impediscono di avvalersi di ulteriori elementi probatori (Sez. 1 -, Ordinanza n. 21881 del 30/08/2019, Rv. 655165 – 01);

e) non obbligano il giudice a ritenere il richiedente asilo attendibile sol perchè il suo racconto sia circostanziato e non contraddittorio (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 20580 del 31/07/2019, Rv. 654946 – 01).

Da quanto esposto consegue che non esiste nessun automatismo legale tra il fatto che il racconto del richiedente protezione soddisfi le condizioni elencate nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ed un preteso obbligo del giudicante di credergli.

Il giudice di merito può ritenere attendibile il richiedente asilo anche quando non sia soddisfatto alcuno dei criteri di cui all’art. 3 cit., se la sua attendibilità sia dimostrabile aliunde.

Allo stesso modo, il giudice di merito può ritenere inattendibile il richiedente asilo anche quando siano soddisfatti tutti i criteri di cui dell’art. 3 cit., lett. (a)-(d), se sussistano altri elementi dimostrativi della falsità delle sue dichiarazioni.

E tanto nell’uno, quanto nell’altro caso, il relativo giudizio costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità soltanto in due casi: o quando il giudice di merito abbia trascurato di prendere in esame fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5; oppure quando il giudice di merito abbia motivato il proprio convincimento in modo incomprensibile o manifestamente contraddittorio, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

Resta, invece, escluso che possano essere sindacati in sede di legittimità:

-) la mera “insufficienza” della motivazione;

-) la correttezza del giudizio con cui il giudice di merito ha dato o negato rilievo, ai fini del giudizio di attendibilità del richiedente, solo a taluni aspetti del suo racconto rispetto ad altri; così come lo stabilire se contraddizioni od omissioni di quel racconto siano marginali o decisive, rilevanti od irrilevanti, di dettaglio o sostanziali;

-) il sindacato del giudice di merito sull’attendibilità del “percorso individuale” riferito dal richiedente a fondamento della propria domanda di protezione;

-) l’omesso esame di elementi istruttori, quando il fatto storico rappresentato dalla prova che si assume trascurata sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (Sez. U., Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).

1.6. A confutazione dei principi appena esposti non appaiono dirimenti a questo Collegio le opinioni – pure talora affiorate in giurisprudenza ed in dottrina – secondo cui:

a) il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è pur sempre una norma di legge, e la violazione d’una norma di legge è sempre censurabile in sede di legittimità;

b) il giudizio sull’attendibilità del richiedente asilo non potrebbe mai fondarsi “sulla mera opinione soggettiva del giudice di merito”.

A confutazione della prima delle suddette opinioni basterà richiamare quanto già esposto supra: e cioè che gli elementi di fatto elencati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sono “non vincolanti e non tassativi”. Ed una norma non vincolante e non tassativa non può dirsi violata per il solo fatto che non venga applicata.

Non è consentito, dunque, denunciare in questa sede quale vizio della sentenza impugnata il solo fatto che il giudice di merito, nel formulare il proprio giudizio sull’attendibilità del richiedente asilo, non abbia dato peso agli elementi elencati dall’art. 3 cit.. Vizio censurabile in questa sede potrà essere solo il non aver dato peso a quegli elementi nonostante l’assenza di elementi che li contrastassero, o – al contrario – l’aver dato loro peso nonostante la presenza di elementi che li contraddicessero.

Ma un errore di questo tipo costituirebbe un tipico vizio di omesso esame del fatto, di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 e non una violazione di legge.

1.7. A confutazione della seconda opinione sopra riferita (“il giudice di merito non potrebbe reputare inattendibile il richiedente sulla base della propria mera opinione soggettiva”) basteranno ancor meno parole.

Qualunque decisione giudiziaria è un’opinione. Un’opinione che deve essere motivata, ma un’opinione. “Sentenza” è lemma derivante dal verbo latino sentio, il quale ha per l’appunto il significato di “percepire, ritenere, credere, supporre”.

Così, ad esempio, è una “opinione soggettiva” quella con cui il giudice reputa “non grave” l’inadempimento, ex art. 1455 c.c.; è una “opinione soggettiva” quella con cui il giudice reputa equa ex art. 1226 c.c., una certa misura di risarcimento del danno; è una “opinione soggettiva” quella con cui il giudice reputa attendibile od inattendibile un testimone; è una “opinione soggettiva” quella con cui il giudice presume che il reo si asterrà dal commettere ulteriori reati, ex art. 164 c.p..

Allo stesso modo, sarà sempre in base ad una opinione soggettiva che il giudice di merito valuterà se il richiedente asilo – ad es. – sia o non sia attendibile, sia o non sia omosessuale, professi o non professi il credo religioso che assume essere stata la causa della sua persecuzione.

Al giudice di merito, pertanto, nella presente sede di legittimità, non potrà mai ascriversi, quale error in iudicando o in procedendo, di avere valutato l’attendibilità del richiedente in base ad una “opinione soggettiva”, perchè questo equivarrebbe ad addebitargli come errore quel che invece costituisce la quidditas della sua funzione.

Al giudice di merito si potrà addebitare nella presente sede soltanto di avere espresso una opinione immotivata: censura, tuttavia, ammissibile nei soli limiti stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 8053 del 2014: e cioè non già quando la motivazione sia perfettibile, ma solo quando sia mancante del tutto, totalmente incomprensibile o insuperabilmente contraddittoria.

2. Col secondo motivo il ricorrente impugna il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Anche questo motivo raccoglie censure diverse e giustapposte, così riordinabili:

a) la Corte ha rigettato la domanda di protezione umanitaria “senza verificare la grave situazione sociale e sanitaria e i conflitti etnico-tribali presenti in Benin e la conseguente necessità di applicare il principio di “non refoulement”;

b) la Corte ha errato nel ritenere che il disturbo postraumatico con ansia generalizzata da cui era affetto il richiedente potesse essere curato nel suo paese di origine;

c) la Corte d’appello non ha tenuto conto delle carenti condizioni del sistema sanitario del Benin;

d) la Corte d’appello non ha tenuto conto delle attività lavorative di volontariato svolta in Italia dal richiedente;

e) la Corte d’appello ha errato nel ritenere che, nel caso di rientro in patria, non verrebbero vulnerati diritti fondamentali del richiedente.

2.1. La prima delle suddette censure è infondata. La Corte d’appello ha esaminato la condizione del Benin alle pagine 17-18 della sentenza impugnata ed ha escluso che ivi fosse sussistente una condizione impediva del rimpatrio.

Le censure b), c) ed e) sono inammissibili perchè investono questioni di puro fatto riservate al giudice di merito.

La censura d) è inammissibile per difetto di rilevanza: ed infatti, avendo la Corte d’appello ritenuto che il richiedente non fosse esposto al rischio di compromissione dei diritti inviolabili in caso di rimpatrio, diventava irrilevante stabilire se e quali lavori avesse svolto in Italia.

3. Col terzo motivo il ricorrente prospetta il vizio di omesso esame del fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5.

E’ superfluo darne conto in quanto, essendovi stata una doppia pronuncia conforme nei gradi di merito, La denuncia di omesso esame del fatto è inammissibile in questa sede ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 4.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguiranno la soccombenza.

La circostanza che il ricorrente sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli arti. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01), salvo che la suddetta ammissione non sia stata ancora, o venisse in seguito, revocata dal giudice a ciò competente.

PQM

la Corte di Cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna A.A. alla rifusione in favore del Ministero dell’interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, oltre spese prenotate a debito;

(-) dà atto che sussistono in astratto i presupposti previsti dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se risultasse dovuto nel caso specifico.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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