Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14854 del 15/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14854 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 15/07/2015

ORDINANZA
sul ricorso 4197-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
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STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

C)

·ricorrente •

to

u

contro
COPROSER SRL IN UQUIDAZIONE, (consulenze produzioni
servizi rappresentanze), in persona del liquidatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAOLO F ALDELLA giusta mandato in calce

al controricorso;

– controrico.trcnte-

——-~—

avverso

la

– —- –· ·- – . · –

sentenza

n.

99/15/2012

della

COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 24/09/2012,
depositata il22/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio del

10/06/2015

dal

Consigliere

Relatore

Dott.

GIUSEPPE

CARACCIOLO;
udito l’Avvocato Alessandro Bozza difensore della conttoricottente
che si riporta agli scritti.

Ric. 2013 n. 04197 sez. MT- ud. 10-06-2015

-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi del1’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati,

osserva:

La CTR di Bologna

ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, appello

proposto contro la sentenza n.69/10/2010 della CTP di Bologna che aveva accolto il
ricorso

della

contribuente

“CO.PRO.SER-Consulenze

Produzioni

Servizi

e

rappresentanze srl” (in liquidazione) contro avviso di accertamento relativo ad IVA
anno 2004.
L’adita CTR -dopo avere dato atto che la parte appellata aveva eccepito la tardività
del gravame (per essere stata depositata la sentenza appellata il 18.2.2011 e l’appello
notificato il 20.4.2011) e che la parte appellante, all’udienza pubblica, aveva chiesto
di essere ammessa a provare che l’appello era stato spedito il 19.4.2011- ha rilevato

d’ufficio che la parte appellante aveva omesso di depositare la ricevuta di spedizione
del ricorso, salvo avere depositato l’avviso di ricevimento del plico raccomandato,
contenente però la sola attestazione della data di ricezione del plico da parte
l

dell’appellata (22.4.201 2), perciò inidoneo ad attestare anche la tempestività della
spedizione.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte intimata si è difesa con controricorso.

Il ricorso- ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo moti vo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’ art.22 del d.lgs.
546/1992) la parte ricorrente assume l’erroneità della decisione impugnata perché “la
rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso, ex art.22 citato, colpisce
3

l’inosservanza del termine di trenta.giomi prescritto per il deposito del ricorso presso

gli uffici della segreteria della Commissione e non anche per il deposito della copia
delle ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizio postale”,
sicchè la CTR avrebbe dovuto consentire alla parte appellante di “far acquisire in
pubblica udienza la copia della ricevuta di spedizione” da cui si sarebbe potuto
verificare la tempestività dell’appello.

Il motivo appare inammissibilmente proposto.
Per quanto la CTR abbia letteralmente affermato che il deposito dell’avviso di
ricevimento riportante la sola data di ricezione del plico (e perciò inidoneo a
surrogare l’omesso deposito della ricevuta di spedizione del ricorso) doveva
l

considerarsi non utile ai fini di “attestare la tempestività della spedizione”, è chiaro
che la CTR medesima intendesse a:ffermare che tale deposito risulta non utile ai fini
di attestare la tempestività del deposito nella segreteria dell’originale del ricorso
notificato, atteso che la predetta CTR ha chiaramente inteso applicare la previsione
dell’art.22 che commina l’inammissibilità del ricorso (nella specie: d’appello, atteso
l

il richiamo dell’art.53 seguente) nell’ipotesi di siffatta omissione.

.
l

Si tratta di omissione (e conseguente sanzione di inammissibilità) che è pacificamente

ri1evabile ex officio, sicchè sul punto le censure di parte ricorrente appaiono
infondate.
l

Senonchè, parte ricorrente rileva anche (sia pure come argomento incidentale) che, in
ipotesi di notifica dell’appello a mezzo posta, è onnai consolidata giurisprudenza di
codesta Corte Suprema che:, In tema di contenzioso tributario, ai fini della
costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con
raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria
della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla
ricezione da parte del destinatario· e non dalla spedizione da parte del ricorrente”.
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9173 de1. 21/04/2011; conformi Cass. Sez. 5, Ordinanza n.

18373 de126/10/2012; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12027 del28/05/2014).

4

o

u

Parte ricorrente assume, perciò, in .sostanza, che alla luce dell’anzidetto principio, il
giudice del merito avrebbe dovuto attribuire valida efficacia surrogatoria all’atto
effettivamente depositato in giudizio.
Senonchè, detto assunto è rimasto priv

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