Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14853 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14853 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA

INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
REZZANI LUIGI & C. SNC con sede a Pavia, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e
difesa, giusta procura a margine del ricorso,
dall’Avvocato Enrica Molinari, domiciliata in Roma,
Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di
Cassazione,

RICORRENTE

CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE

Data pubblicazione: 30/06/2014

E nei confronti di
TRONCONI MARIA e REZZANI BARBARA residenti a Pavia,
INTIMATE
AVVERSO
la sentenza n.221/01/2011 della C.T.R. di Milano –

dicembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.12028/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.221/01/2011, pronunziata dalla C.T.R. di Milano
Sezione n.01, il 29.11.2011 e DEPOSITATA il 06.12.2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha respinto l’appello dei
contribuenti, e quindi, confermato quella di primo
grado, che aveva disatteso l’originaria impugnazione
degli avvisi, relativi al maggior reddito accertato nei
confronti della società e dei soci, ai fini IVA ed
IRPEF per l’anno 2004, ritenendo che la evidente
antieconomicità

gestione

della

facesse,

ragionevolmente, presumere che i ricavi effettivi
2

Sezione n. 01 in data 29.11.2011, depositata il 06

fossero diversi da quelli esposti in contabilità.
2) In data 18.05.2012, tutti i ricorrenti in epigrafe,
hanno depositato ricorso, datato 08.05.2012 e privo di
relazione di notifica, con il quale hanno chiesto
l’annullamento della pretesa fiscale.

depositato ricorso datato 29.05.2012 e notificato il
04.06.2012, con il quale ha chiesto l’annullamento
della decisione impugnata e dell’accertamento.
3) L’Agenzia, giusto controricorso riferito a ricorso
notificato il 17-18 maggio 2012, ha chiesto che
l’impugnazione

venga

dichiarata

inammissibile

e,

comunque, rigettata.
4)

Con

istanza

19.10.2012

l’Agenzia

Entrate

ha

comunicato l’intervenuta verifica di regolarità della
domanda di condono presentata dal “contribuente” ed
allegato

le

note

prot.

84485

del

03.08.2012,

dell’Agenzia Entrate di Pavia attestante, in relazione
agli avvisi di accertamento, n. R2N014L01184-2009
(2004) contro Rezzani Barbara, n. R2N014L01186 – 2009
(2004) contro Rezzani Luigi, e n. R2N014L01189-2009
(2004) contro Tronconi Maria, l’integrale pagamento
delle somme, per l’effetto, dovute e, quindi, la
cessazione della materia del contendere; con la
medesima istanza l’Avvocatura dello Stato ha chiesto
3

In data 12.06.2012, la “Rezzani Luigi e C. snc” ha

dichiararsi l’estinzione del giudizio.
5) La preliminare indagine sottesa a verificare
l’integrità del contraddittorio, induce a ritenere che
lo stesso si è realizzato tra la società ed i soci
Tronconi Maria e Rezzani Barbara, da una parte, e

rimasto estraneo al giudizio il socio Rezzani Luigi;
questi che ha partecipato al giudizio di appello e che
risulta contemplato dall’impugnata sentenza sia nella
qualità di legale rappresentante della società sia pure
quale socio, non sembra abbia proposto ricorso per
cassazione in tale ultima veste, ma solo spendendo il
nome e l’interesse della società e dei soci Tronconi
Maria e Rezzani Barbara.
Ciò posto, avuto riguardo all’art.16 comma 8 ° della
Legge n.289/2002, nel testo vigente ed applicabile in
esito alle successive modifiche, il quale dà
sostanziale rilievo alla comunicazione con cui gli
uffici attestino la regolare definizione della domanda
di condono, sembra, nel caso, che il giudizio possa
essere definito nei confronti dei soci, che hanno
assunto la qualità di parte, nel presente giudizio di
legittimità e cioè di Tronconi Maria e di Rezzani
Angela, che analogo provvedimento non possa essere,
invece, adottato per il socio Rezzani Luigi, non
4

l’Agenzia Entrate dall’altra e che, in questo grado, è

evocato nel giudizio di legittimità, e, d’altronde che,
vertendosi in tema di litisconsorzio necessario (Cass.
SS.UU. n.14815/2008), preliminarmente, sia necessario
integrare il contraddittorio nei confronti di
quest’ultimo, adottando idoneo provvedimento necessario

7) Tanto premesso, si propone di trattare la causa in
camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis
cpc, e di disporre l’integrazione del contraddittorio
nei confronti del socio pretermesso Rezzani Luigi.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso
dell’Agenzia Entrate e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide la relazione e
che alla relativa stregua, va disposta l’integrazione
del contraddittorio nei confronti di Rezzani Luigi,
litisconsorte processuale, che nella veste di socio
risulta pretermesso e che non ha svolto difese in
questa sede;
Considerato che va, quindi, assegnato alla società
ricorrente un termine per assolvere all’adempimento
processuale e che la causa va, conseguentemente,
rinviata a nuovo ruolo;
5

al fine.

Visti gli artt.291, 375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dispone

l’integrazione

del

contraddittorio

nei

confronti di Rezzani Luigi; assegna, a tal fine, alla
ricorrente società, il termine perentorio di giorni

rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza e

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