Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14853 del 30/05/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/05/2019, (ud. 19/02/2019, dep. 30/05/2019), n.14853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24341-2017 proposto da:

TERZO MILLENNIO SOC COOP A RL, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. MARTINI 14,

presso lo studio dell’avvocato PAOLELLA MARZIA, rappresentata e

difesa dagli avvocati MUSA LEONARDO ANTONIO, MUSA GIOVANNI;

– ricorrente –

contro

C.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 404/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 04/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/02/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, ha accolto la domanda di C.P. il quale chiedeva di sentire accertare la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso dal gennaio 2004 al giugno 2007 quale operaio specializzato con la Cooperativa Terzo Millennio a.r.l. e di condannare quest’ultima al pagamento delle differenze retributive, oltre accessori di legge e alla regolarizzazione della posizione contributiva;

la Corte territoriale ha ritenuto, in particolare, inammissibile la documentazione di parte relativa all’inattendibilità dei testi escussi in primo grado e al credito vantato nei confronti della società, sottolineando come nel contesto di accentuata litigiosità emerso occorresse procedere ad un esame della controversia ispirato alla più accorta prudenza;

ha accolto, pertanto, le conclusioni della CTU la quale aveva accertato che il lavoratore aveva maturato un credito complessivo di Euro 26.097,45, comprensivo di differenze retributive, quota di t.f.r., interessi e rivalutazione monetaria, fino al dicembre 2015, oltre ad interessi e rivalutazione;

la cassazione della sentenza è domandata dalla Cooperativa Terzo Millennio a.r.l., sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria, mentre C.P. è rimasto intimato;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, parte ricorrente contesta “Violazione degli artt. 111 e 24 Cost.”, per avere la Corte territoriale erroneamente condannato la Società a regolarizzare la posizione contributiva del C. senza aver disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Inps;

il motivo è fondato alla luce del costante orientamento di questa Corte secondo cui “L’interesse del lavoratore al versamento dei contributi previdenziali di cui sia stato omesso il pagamento integra un diritto soggettivo alla posizione assicurativa, che non si identifica con il diritto spettante all’Istituto previdenziale di riscuotere il proprio credito, ma è tutelabile mediante la regolarizzazione della propria posizione. Ne consegue che il lavoratore ha la facoltà di chiedere in giudizio l’accertamento dell’obbligo contributivo del datore di lavoro e sentirlo condannare al versamento dei contributi (che sia ancora possibile giuridicamente versare) nei confronti dell’ente previdenziale, purchè entrambi siano stati convenuti in giudizio, atteso il carattere eccezionale della condanna a favore di terzo, che postula una espressa previsione, restando altrimenti preclusa la possibilità della condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi previdenziali a favore dell’ente previdenziale che non sia stato chiamato in causa.” (in tal senso Cass. n. 19398 del 2014, confermata dalla recente Cass. n. 32880 del 2018) in definitiva, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata nella parte concernente la condanna della Società Terzo Millennio a.r.l. alla regolarizzazione dei contributi previdenziali, mentre va confermata nelle restanti statuizioni;

le spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, sono poste a carico dell’intimato; il regolamento delle spese della sentenza d’appello va confermato in ragione della scarsa incidenza del rigetto di questa domanda sullo svolgimento del processo e sulle relative attività difensive;

in virtù dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata per la parte concernente la condanna della società Terzo Millennio a.r.l. alla regolarizzazione dei contributi previdenziali. Conferma per il resto l’impugnata sentenza. Condanna l’intimato al rimborso delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200 per esborsi, Euro 2000 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15 per cento e accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’Adunanza Camerale, il 19 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2019

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