Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14853 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 20/07/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 992/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE NEBBIA giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 133/2/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 19/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

L’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a quattro motivi, nei confronti di P.R. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale del Molise – in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento emessi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, portanti IRPEF per gli anni di imposta 2006 e 2007, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, aveva riformato la decisione di primo grado di rigetto del ricorso.

In particolare, il Giudice di appello riteneva che il contribuente avesse fornito idonee giustificazioni all’acquisto di un terreno e di un’autovettura ed al conferimento di denaro per un aumento di capitale.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo – con il quale si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1 – appare infondato alla luce dei principi fissati da questa Corte (cfr. tra le altre, Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014) e della lettura dell’atto di appello (così come riportato dalla stessa ricorrente) il quale contiene specifiche confutazioni alle argomentazioni svolte in sentenza dal primo Giudice.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c., laddove la C.T.R. si sarebbe pronunciata extrapetita, non avendo il contribuente, nell’atto di appello, riproposto il motivo (implicitamente rigettato dalla C.T.P.) relativo all’omessa rinuncia da parte dell’Ufficio ai rilievi n.ri 2, 3, 4 e 5, anche relativamente alle annualità 2006 e 2007.

2.1. La censura è infondata laddove, a fronte del parziale stralcio dell’atto di appello riportato in ricorso, il controricorrente, nel riportare integralmente l’atto di impugnazione, ha comprovato la sussistenza della specifica domanda, sulla quale, pertanto, legittimamente si è pronunciata la C.T.R..

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 e degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., laddove la C.T.R. aveva legittimato le giustificazioni fornite dal contribuente, mentre secondo la giurisprudenza il contribuente non può limitarsi a fornire la prova di disponibilità dei redditi ma deve dimostrare che la spesa per incrementi patrimoniali sia stata sostenuta con redditi esenti o…soggetti a ritenuta alla fonte.

3.1. La censura è, in parte, inammissibile e, in parte, infondata. Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, disciplina, fra l’altro, com’è noto, il metodo di accertamento sintetico del reddito e, nel testo vigente ratione temporis (cioè tra la L. n. 413 del 1991 e il D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010), prevede, da un lato (comma 4), la possibilità di presumere il reddito complessivo netto sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi e circostanze di fatto certi, costituenti indici di capacità contributiva, connessi alla disponibilità di determinati beni o servizi ed alle spese necessarie per il loro utilizzo e mantenimento (in sostanza, un accertamento basato sui presunti consumi); dall’altro (comma 5), contempla le “spese per incrementi patrimoniali”, cioè quelle – di solito elevate – sostenute per l’acquisto di beni destinati ad incrementare durevolmente il patrimonio del contribuente. Resta salva, in ogni caso, ai sensi dell’art. 38 cit., comma 6, la prova contraria, consistente nella dimostrazione documentale della sussistenza e del possesso, da parte del contribuente, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (con riferimento alla complessiva posizione reddituale dell’intero suo nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori: Cass. n. 5365 del 2014), o, più in generale, nella prova che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. nn. 20588 del 2005, 9539 del 2013). Con recente pronuncia poi, questa Corte (Cass. 8995/2014 richiamata dalla successiva Cass. n. 25104/2014) ha così chiarito i confini della prova contraria a carico del contribuente, a fronte di un accertamento induttivo sintetico D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38: “A norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. La norma chiede qualcosa di pila della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere).

3.2 La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tutti i superiori principi relativamente ad ognuno degli indici di capacità contributiva contestati.

4. Egualmente non meritevole di accoglimento è infine, il quarto motivo con il quale si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., laddove con riferimento al rilievo sub 4 la Commissione Regionale ha esplicitato l’iter logico seguito (svalutazione delle indicazioni provenienti dal redditometro sulla base delle argomentazioni svolte in precedenza).

5. Per quanto sopra esposto il ricorso va rigettato e la ricorrente, soccombente, va condannata alla refusione in favore del controricorrente delle spese processuali liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente alla refusione in favore del controricorrente delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.500, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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