Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14853 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.14/06/2017),  n. 14853

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5619/2016 proposto da:

BINCAR DI C.A. & C. SAS, in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI

1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCA COGHE, FRANCO

COGHE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 317/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 15/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Bincar di C.A. e C. sas propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna n. 317/01/2015, depositata in data 15/09/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per IVA ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2004, per disconoscimento di costi dedotti anche in riferimento ad una presunta frode carosello, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente (annullando un rilievo e dichiarando deducibili alcuni costi).

In particolare, i giudici d’appello hanno respinto il gravame della contribuente, sostenendo, per quanto riguarda a c.d. “frode carosello con Import Car di D.D.” dovevano condividersi le argomentazioni espresse dai giudici di primo grado, essendo “la mancanza di autonomia finanziaria, l’assenza di idonea struttura commerciale e l’accertata evasione fiscale in capo alla Import Car” sufficienti elementi idonei a provare che lo scopo della Import Car fosse unicamente quello di interporsi tra la contribuente ed il fornitore comunitario al fine di eludere la disciplina degli scambi comunitari.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; la ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente, avendo presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 193 del 2016, con impegno a rinunciare ai giudizi relativi ai c.d. ruoli “rottamati”, ha depositato, nell’aprile 2017, atto di rinuncia al ricorso.

Ne consegue l’estinzione del giudizio.

Nulla sulle spese, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

 

La Corte dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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