Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14852 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14852 Anno 2014
Presidente: BOGNANNI SALVATORE
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,
in Roma Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,RICORRENTE
CONTRO
SPELTA RAFFAELE residente a Lodi, rappresentato e
difeso, giusta delega in calce al controricorso,
dall’Avvocato Camillo Nosari, domiciliato in Roma
presso la cancelleria della Corte di Cassazione,
CONTRORICORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.129/32/2011 della C.T.R. di Milano

Data pubblicazione: 30/06/2014

Sezione n. 32 in data 21.09.2011, depositata il 30
settembre 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 21 maggio 2014, dal Relatore Dott.
Antonino Di Blasi;

Nessuno è presente per il P.M.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.26430/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1

E’

chiesta

la

cassazione

della

sentenza

n.129/32/2011, pronunziata dalla CTR di Milano Sezione
n. 32 il 21.09.2011 e DEPOSITATA il 30 settembre 2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del
contribuente e dichiarato illegittimo l’avviso di
accertamento

impugnato,

relativo

a

reddito

di

partecipazione, in quanto con altra decisione adottata
nella stessa udienza era stato accolto l’appello della
società partecipata ed annullato l’accertamento.
L’Agenzia Entrate, censura l’impugnata decisione per
violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 39
comma 1 lett. d), 41 bis e 42 del dpr n. 600/1973,
nonché 2909 del codice civile.
2) L’intimato contribuente, giusto controricorso, ha
chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile
2

Sentito, per il controricorrente, l’Avvocato Nosari;

e, comunque, rigettato.
3)

La questione posta dal ricorso va esaminata e

decisa, avendo riguardo ai principi, espressione di un
ormai consolidato orientamento giurisprudenziale.
4) E’ stato affermato che ” in tema di accertamento

capitali a ristretta base azionaria, in caso di
accertamento di utili non contabilizzati, opera la
presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli
utili

salva

stessi,

la prova

contraria

e

la

dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati
accantonati

o

reinvestiti”

(Cass.

n.16885/03,

n.10951/02, n.7174/02), ed è stato, ulteriormente
ribadito, sempre in tema di accertamento delle imposte
sui redditi, che è legittima la presunzione di
attribuzione pro quota ai soci, nel corso dello stesso
esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti
da società di capitali a ristretta base azionaria e
tale presunzione – fondata sul disposto dell’art.39,
primo comma, lett.d), del dpr 29 settembre 1973 n.600 induce inversione dell’onere della prova a carico del
contribuente ( Cass. n. 10270/2011, n.20851/05,
n.6780/03, n.7218/01).
Nel caso, la sentenza disattende tali consolidati e
condivisi principi, in quanto le espressioni utilizzate
3

delle imposte sui redditi, nel caso di società di

risultano assolutamente generiche e, d’altronde, non
vengono indicati i concreti elementi utilizzati
nell’iter decisionale; peraltro, il richiamo alla
decisione resa in altro giudizio svoltosi nella
medesima udienza e quindi ancora non passata in

quindi, senza valutarne la decisività agli effetti del
giudizio di che trattasi.
Il Giudice di appello, riconoscendo effetti decisivi
alla sentenza della CTR, – – resa in pari data nel
giudizio contro la società partecipata,- che aveva
dichiarato la nullità dell’accertamento nei confronti
di quest’ultima, neppure passata in giudicato, non
sembra in linea con i citati principi.
5) Posta la realtà fattuale, si ritiene che la causa
possa essere trattata in camera di consiglio, ai sensi
degli artt.366 e 380 bis cpc, proponendosene la
definizione, sulla base dei trascritti principi, con
l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso, il controricorso e la
successiva memoria del contribuente, nonchè tutti gli
altri atti di causa;
4

giudicato, è operato in modo generico ed acritico,

Considerato che il Collegio ritiene non sussistere i
presupposti per definire la causa in udienza camerale e
che ne vada disposta la trattazione in pubblica
udienza;
Considerato che la causa va, quindi, rinviata a nuovo

Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rinvia la causa a Nuovo Ruolo per la trattazione in
pubblica udienza, non sussistendo i prescritti
presupposti per definire la causa in sede di udienza
camerale.
Così deciso in Roma il 21 maggio 2014.

ruolo;

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