Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14852 del 15/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14852 Anno 2015
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE
Data pubblicazione: 15/07/2015

ORDINANZA
sul ricorso 4147-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12) presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
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STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

C)

-ricorrente-

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contro
COPROSER SRL IN LIQUIDAZIONE, (consulenze produzioni
servizi rappresentanze), in persona del liquidatore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE 204, presso lo studio
dell’avvocato ALESSANDRO BOZZA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato PAOLO FALDELLA giusta delega in calce al

controricorso;
– controricorrente-

avverso

la

sentenza

n.

100/15/2012

della

COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA del 24/09/2012,
depositata il22/10/2012;
•:

udita la .relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/06/2015

dal

Consigliere

Relatote

Dott.

GIUSEPPE

CARACCIOLO;

udito l’Avvocato Alessandro Bozza difensore della controricorrente
che si riporta agli scritti.

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C,)

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Ric. 2013 n. 04147 se.z. MT- ud. 10-06-2015

-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria
la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
..

Ietti gli atti depositati,

osserva:
La CTR di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Agenzia, appello
proposto contro la sentenza n.?0/10/2010 della CTP di Bologna che aveva accolto il
ricorso

della

contribuente

“CO.PRO.SER-Consulenze

Produzioni

Servizi

e

rappresentanze srl” (in liquidazìone) contro avviso di accertamento relativo ad IV A
anno 2005.
L ‘adita CTR -dopo avere dato atto che la parte appellata aveva eccepito la tardività
del gravame (per essere stata depositata la sentenza appellata il 18.2.2011 e l’appello
notificato il 20.4.2011) e che la parte appellante, all’udienza pubblica, aveva chiesto
di essere ammessa a provare che P appe11o era stato spedito il 19.4.2011- ha rilevato

d’ufficio che la parte appellante aveva omesso di depositare la ricevuta di spedizione
del ricorso, salvo avere depositato Pavviso di ricevimento del plico raccomandato,

.

contenente però la sola attestazione della data di ricezione del plico da parte
l

dell’appellata (22.4.2012), perciò inidoneo ad attestare anche la tempestività della

o

spedizione.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte intimata si è difesa con controricorso.
l

11 ricorso- ai sensi deWart.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il primo motivo di impugnazione (centrato sulla violazione dell’art.22 del d.lgs.
546/1992) la parte ricorrente assume l’erroneità della decisione impugnata perché “la
rilevabilità d’ufficio dell’inammissibilità del ricorso, ex art.22 citato, colpisce
l’inosservanza del termine di trenta. giorni prescritto per il deposito del ricorso presso
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gli uffici della segreteria della Commissione e non anche per il deposito della copia
delle ricevuta di spedizione dell’atto per raccomandata a mezzo del servizi o postale,,
sicchè la CTR avrebbe dovuto consentire alla parte appellante di “far acquisire in
pubblica udienza la copia della ricevuta di spedizione” da cui si sarebbe potuto
verificare la tempestività dell’appello .
..·

Il motivo appare inammissibilmentè proposto.
Per quanto la CTR abbia letteralmente affermato che il deposito dell’avviso di
ricevimento riportante la sola data di ricezione del plico (e perciò inidoneo a
surrogare l’omesso deposito della ricevuta di spedizione del ricorso) doveva
considerarsi non utile ai fini di uattestare la tempestività della spedizione”, è chiaro
che la CTR medesima intendesse affermare che tale deposito risulta non utile ai fini
di attestare la tempestività del deposito nella segreteria dell’originale del ricorso

.

notificato, atteso che la predetta CTR ha chiaramente inteso applicare la previsione
dell’art.22 che commina Pinammis!iibilità del ricorso (nella specie: d’appello, atteso
l

il richiamo de1Part.53 seguente) nell’ipotesi di siffatta omissione.
Si tratta di omissione (e conseguente sanzione di inammissibilità) che è pacificamente
rilevabile ex officio, sicchè sul punto le censure di parte ricorrente appaiono
infondate.
Senonchè, parte ricorrente rileva anche (sia pure come argomento incidentale) che, in
ipotesi di notifica dell’appello a mezzo posta, è ormai consolidata giurisprudenza di
codesta Corte Suprema che:” In tema di contenzioso tributario, ai fini della
costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con
raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria
della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla
ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente”.
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9173 del21/04/2011; conformi Cass. Sez. 5, Ordinanza n .

18373 del 26/10/2012; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 12027 del 28/05/2014).

4

~—-

——~————————

Parte ricorrente assume, perciò, in ‘sostanza, che alla luce dell’anzidetto principio, il
giudice del merito avrebbe dovuto attribuire valida efficacia surrogatoria all’atto
effettivamente depositato in giudizip.
Senonchè, detto assunto è rimasto privo della necessaria allegazione degli elementi di
fatto utili a consentire alla Corte di effettuare il necessario vaglio preventivo di

..

rilevanza del motivo di impugnazione, atteso che la parte ricorrente non ha allegato
(con le debite modalità autosufficienti) che -nel concreto- dal momento della
ricezione del plico al momento del deposito del ricorso a termini dell’ art.22 di cui si è
detto sia effettivamente decorso termine non superiore a giorni trenta.
Non è perciò possibile esaminare Q.etto profilo di censura nel suo merito, dovendosi
arrestare alla soglia della non ammissibilità del motivo.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
i

inammissibilità.
Roma, 30 luglio 2014

ritenuto inoltre:
che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti;
che la sola parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa;

/

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

l

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite

di questo giudizio, liquidate in € 1.800,00 oltre accessori di legge ed oltre € l 00,00
per esborsi.
Così deciso in Roma il l O giugno 2015

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Corte di Casazione – copia non ufficiale

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