Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14852 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 04/04/2017, dep.14/06/2017),  n. 14852

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23970-2015 proposto da:

P.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 48, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

MASTROIANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato ELISABETTA

FANTINI;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona del suo

Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONIO VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1536/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA – SEZIONE DISTACCATA DI LATINA, depositata il

12/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 04/04/2017 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente ha ricevuto iscrizione di ipoteca, che ha impugnato davanti al giudice tributario, adducendo diversi vizi di forma dell’atto in questione.

I giudici di merito hanno rigettato la domanda in parte in primo grado, ed integralmente in secondo.

Contro la decisione della CTR il contribuente propone due motivi di ricorso, illustrati da memoria, ai quali si oppone Equitalia con controricorso, eccependo che l’ipoteca è stata cancellata in data 14.5.2013 (dopo il giudizio di primo grado) e chiedendo, di conseguenza l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse.

In via preliminare, va disattesa l’eccezione inserita nel controricorso di declaratoria d’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in quanto l’ipoteca è stata cancellata dopo il giudizio di primo grado, e quindi, residua un interesse della parte contribuente a fronte di una sentenza sfavorevole sollecitata dall’agente della riscossione che pur ha provveduto spontaneamente a cancellare tale ipoteca, ad acclarare la legittimità o meno dell’iscrizione dell’ipoteca fino alla sua cancellazione.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata. Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge, non avendo la CTR tenuto conto che l’ipoteca è stata iscritta senza rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, ossia senza dare al contribuente il termine di trenta giorni per esporre le sue ragioni a difesa.

Con il secondo motivo lamenta omessa pronuncia in ordine alla questione della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50.

Il primo motivo è fondato ed assorbente sul piano logico giuridico.

Infatti, secondo l’insegnamento di questa Corte, -In tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l’ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente “ratione temporis”, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2 bis, del medesimo d.P.R., come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif dalla L. 12 luglio 2011, n. 106), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia, fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità” (Cass. n. 19667/14).

Nel caso di specie, tale principio trova piena applicazione, in quanto, il concessionario non ha inviato alla parte contribuente una comunicazione preventiva che lo mettesse in condizione di evitare l’evento pregiudizievole dell’iscrizione del gravame, anche attraverso l’adempimento spontaneo del debito sottostante all’iscrizione ipotecaria, inoltre, dall’esame degli atti è emerso che tale eccezione era stata sollevata dalla parte contribuente fin dal ricorso introduttivo e, quindi, non è una questione nuova, sollevata per la prima volta nella presente sede di legittimità.

Accoglie, pertanto, il primo motivo di ricorso, mentre, il secondo motivo resta assorbito cassa senza rinvio la sentenza impugnata ed accoglie il ricorso introduttivo, nei limiti di cui in parte motiva.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di merito a seguito del recente consolidarsi della giurisprudenza in materia, ponendosi a carico di Equitalia Sud SpA le spese del giudizio di legittimità.

PQM

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Dichiara compensate le spese del giudizio di merito e condanna Equitalia Sud SpA, in persona del legale rappresentante al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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