Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14851 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 05/04/2011, dep. 06/07/2011), n.14851

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, L.G. FARAVELLI 22, presso

lo studio dell’avvocato MARESCA ARTURO, che la rappresenta e difende,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DON

MINZONI 9, presso lo studio dell’avvocato AFELTRA ROBERTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ZEZZA LUIGI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 632/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 22/05/2008 r.g.n. 1270/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/04/2011 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito l’Avvocato FRANCO RAIMONDO BOCCIA per delega ARTURO MARESCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del quarto motivo,

assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con sentenza del 22 maggio 2008, la Corte d’Appello di Milano accoglieva il gravame svolto da C.A. contro la sentenza di primo grado e dichiarava intercorso tra il lavoratore e la società poste italiane un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1 aprile 2005.

La Corte territoriale puntualizzava che:

il giudice di primo grado aveva ritenuto che, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, il rapporto si costituiva con l’utilizzato re solo in mancanza dei presupposti per la somministrazione e per alcuni vizi formali del contratto, mentre, nella specie, i vizi riguardavano il contratto di assunzione e le ragioni erano state indicate e dimostrate dalla società; non era necessario prendere posizione sul rispetto dei requisiti di forma previsti per i contratti di somministrazione poichè, per accogliere la domanda di C., era sufficiente verificare l’adempimento da parte della società, conforme alle pattuizioni intervenute, utilizzando il lavoratore, con il primo contratto; se Poste aveva stipulato un valido contratto di somministrazione, in caso di contestazione doveva provare di aver utilizzato il lavoratore secondo la causa prevista e, nella specie, tale prova non era stata data;

– il difetto di prova sull’esistenza delle ragioni travolgeva il contratto a termine e comportava la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di Poste, con obbligo di riammettere al lavoro il lavoratore e pagare le retribuzioni dalla data dell’offerta della prestazione , con la richiesta del tentativo di conciliazione;

– non trovava applicazione l’art. 18 st.lav. non essendo stato intimato alcun licenziamento nè dall’effettivo datore di lavoro, nè dal somministratore, limitatosi a comunicare la scadenza del rapporto a termine.

3. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi. TI lavoratore ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

-4. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 434, comma 1, artt. 342 e 346 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) per aver la corte di merito disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità dei motivi d’appello. Il motivo si conclude con la formulazione del quesito di diritto.

7. Il motivo è infondato. Osserva il Collegio che non ricorre il vizio di omessa pronuncia, nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo, come nella specie, con riferimento al rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nella sentenza che ha valutato nel merito i motivi posti a fondamento del gravame (ex multis, Cass. 10696/2007).

6. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 414 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 3) per non aver la corte di merito tenuto conto che le contestazioni attenevano al rapporto tra somministratore e prestatore di lavoro. Si censura la sentenza impugnata, in assenza di contestazioni specifiche riferibili alla tipologia del contratto utilizzato da Poste italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nel periodo in cui C. vi è stato addetto, per non aver limitato la verifica della legittimità del rapporto trilaterale in essere e alla verifica dell’utilizzabilità del lavoratore da parte di Poste italiane, pur non essendo un proprio dipendente.

7. Il motivo è inammissibile. L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – così come, in genere, l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360 c.p.c., n. 3, o del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo errar in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello. La mancata deduzione del vizio nei termini indicati, evidenziando il difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito e impedendo il riscontro ex actis dell’assunta omissione, rende, pertanto, inammissibile il motivo.

8. Con il terzo e quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c. e D.Lgs. n. 276 de 2003, art. 20 e art. 2697 c.c. e omessa contraddditoria motivazione, per aver la corte di merito non valutato correttamente la genericità delle contestazioni di controparte in ordine all’accordo collettivo posto a fondamento del ricorso al lavoro somministrato e alla sussistenza della causale indicata nel primo contratto di somministrazione (terzo motivo); violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 20 e art. 2097 (recte art. 2697) c.c. e omessa contraddditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo, per aver la corte di merito ritenuto non assolto da Poste italiane s.p.a. l’onere della prova della sussistenza delle esigenze per il ricorso al lavoro D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 20 (quarto motivo).

9. Osserva il Collegio che il ricorso per cassazione nel quale si denuncino, con un unico articolato motivo d’impugnazione, vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto, è ammissibile, alla stregua della disciplina dell’art. 366 bis c.p.c.., applicabile ratione temporis, qualora lo stesso si concluda con una pluralità di quesiti, ciascuno dei quali contenga un rinvio all’altro, al fine di individuare su quale fatto controverso vi sia stato, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (v., Cass., SU, n. 7770/2009).

10. Nella specie, i quesiti formulati a corredo dei motivi in esame non presentano i descritti requisiti e sono, pertanto, inammissibili.

11. Infine, l’inesistenza di un valido motivo di censura in ordine al risarcimento del danno preclude alla Corte, a parte ogni altra considerazione, l’esame della questione dell’applicabilità della L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, cui la società ricorrente ha fatto riferimento nella memoria ex art. 378 c.p.c..

12. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 13,00, oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorari, ed accessori.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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