Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14850 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14850 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

ha pronunciato la seguente:

Presupposti.

ORDINANZA

(NYT.C.–etocolso04

sul ricorso proposto da:
AGRINTESA – SOCIETA’COOPERATIVA AGRICOLA – già CEPAL
con sede a Faenza, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega in
calce al ricorso, dall’Avv. Franco Mugnai,
elettivamente domiciliata nel relativo studio in Roma,
Via

Cestari,

34

RICORRENTE

CONTRO
COMUNE

DI

CONSELICE,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso,per
delega a margine del controricorso, dall’Avvocato
Luciana Cannas, elettivamente domiciliato nel relativo
studio in Roma, Via Sestio Calvino, 33
CONTRORI CORRENTE
1

Data pubblicazione: 30/06/2014

4

AVVERSO
la sentenza n.80/20/2011 della C.T.R. di Bologna Sezione n. 20 in data 24.10.2011, depositata il 02
novembre 2011;
Udita la relazione della causa, svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Nessuno è presente per il P.M.SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.28559/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 E’ chiesta la cassazione della decisione
n.80/20/2011 della Commissione Tributaria Regionale di
Bologna, Sezione n. 20, in data 24.10.2011, depositata
il 02.11.2011.
2 – Il ricorso della società Agrintesa, che riguarda
impugnazione dell’avviso di accertamento ICI dell’anno
2007, censura l’impugnata decisione, sulla base di un
mezzo.
3 – Il Comune, giusto controricorso, ha chiesto il
rigetto dell’impugnazione.
4 – La CTR ha accolto l’appello del Comune di Conselice
e ritenuto legittimo l’accertamento, nella fondamentale
considerazione che l’imponibilità ICI dei fabbricati,
alla stregua della normativa applicabile ratione
2

Consiglio del 07 maggio 2014 dal Relatore Dott.

temporis e dei principi alla relativa stregua elaborati
dalla giurisprudenza, è esclusivamente connessa al
relativo accatastamento, prescindendo dalla ruralità.
5 – La ricorrente società, censura l’impugnata
decisione per violazione e falsa applicazione degli

n.917/1986, 23 comma l ° bis del D.L. n.207/2008
convertito in Legge n.14/2009, nonché 53 c.1 ° della
Costituzione, sostenendo che la stabile destinazione di
un fabbricato a finalità connesse all’attività
agricola, rilevi e sia decisiva per escluderne la
rilevanza impositiva ai fini ICI.
6 – La questione posta dal ricorso va esaminata tenendo
conto del principio affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di ICI,
l’immobile che sia stato iscritto nel catasto dei
fabbricati come “rurale”, con l’attribuzione
della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza
della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti
dall’art. 9 del d.l. n. 557 del 1993, conv. in legge
n. 133 del 1994, non e’ soggetto all’imposta, ai
sensi dell’art.

2,

l,

comma

lett.

n. 504 del 1992, come interpretato
comma

1-bis

dalla

legge

a), del d.lgs.
dall’art.

23,

del d.l. n. 207 del 2008, aggiunto
di

conversione
3

n.

14

del

2009;

artt. 9 c.3 ° bis del D.L. n.557/1993, 32 del dpr

ì

Qualora l’immobile

sia

iscritto

categoria catastale, sara’ onere
che

pretenda

l’atto di

l’esenzione

classamento,

in
del

una diversa
contribuente,

dall’imposta, impugnare

restando,

altrimenti,

il

fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo

l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10,
al fine di poter legittimamente pretendere
l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”(Cass.
SS.UU. n.18565/2009, n. 9180/2011, n.21761/2011,
n.22187/2011).
A tale principio, questo Collegio, si allinea, non
giustificando, peraltro, la fattispecie, l’applicazione
di norme e principi diversi.
In particolare,
superveniens,

non appare applicabile

rappresentato,

fra altro,

lo ius
dal D.L.

29.12.2011 n.216 convertito in Legge n.14 del
24.02.2012, – che ha fatto salvi gli effetti delle
domande di variazione della categoria catastale
presentate ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 7 del
decreto legge 13 maggio 2011 n.70, convertito con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n.106, anche
dopo la scadenza dei termini originariamente previsti
dallo stesso comma e comunque entro e non oltre il <30 giugno 2012> in quanto la contribuente non ha
4

stesso modo, il Comune dovra’ impugnare autonomamente

allegato e dimostrato di avere presentato domanda di
variazione della categoria catastale entro il <30 giugno 2012>.
7 – Ciò stante, si propone di trattare la causa in
camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis

principio, rigettando il ricorso, per manifesta
infondatezza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso della società e la
successiva memoria del 30.04.2014, nonchè il
controricorso del Comune e tutti gli altri atti di
causa;
Considerato il contenuto della memoria, da ultimo
depositata dalla società, nella quale la stessa
evidenzia di avere allegato e dimostrato che
l’immobile, alla data del 03.03.2010 era accatastato in
categoria D/10 ed altresì, di avere, pure, presentato
in data 29.09.2011, quindi entro il termine del 30
giugno 2012, istanza di classamento in D/10 ai sensi
dell’art.7 comma 2 bis del dl n.70/2011;
Considerato che la disposizione del citato art.7 in
tema di retroattività delle variazioni annotate negli
atti catastali, in forza dell’art.2 comma 5 ter del DL.
5

cpc, e di definirla, sulla base del trascritto

31 agosto 2013 n.102 convertito in Legge 28 ottobre
2013 n.124, fa decorrere gli effetti dal quinquennio
antecedente alla presentazione della domanda e può
assumere rilievo per la decisione della fattispecie di
che trattasi, che riguarda l’anno d’imposta 2007;

queste ultime disposizioni, non consente la definizione
della causa in questa sede, per insussistenza dei
relativi presupposti, e ne giustifica la trattazione in
pubblica udienza;
Considerato, quindi, che la causa va rinviata a nuovo
ruolo, per consentirne la trattazione nella pubblica
udienza che andrà ad essere fissata, della Sezione
VIVI;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Rinvia il ricorso a nuovo ruolo, per la relativa
trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma il 07/05 – 04/06/2014.

Considerato che lo ius superveniens, rappresentato da

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