Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14850 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 06/07/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 06/07/2011), n.14850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – Presidente –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.G.F., M.G., L.G.V., F.

M., S.S., S.G., A.C.,

B.E., S.L., M.R., B.

M.A., B.M., S.A., R.

R., ME.GI., C.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 584/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 15/05/2006 R.G.N. 368/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO STILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 25 gennaio -9 febbraio 2000, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda di riconoscimento dell’indennità mensile di rischio radiologico, di cui alla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1 e del congedo biologico previsto per il personale esposto al rischio di radiazioni ionizzanti, proposta dal dott. L.G.V. e dagli altri medici indicati in epigrafe, tutti iscritti alla scuola di specializzazione in radiologia istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università degli Studi di Palermo, nei confronti della stessa Università, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio. Osservava il Tribunale che la tesi degli attori, secondo cui il mancato riconoscimento dell’indennità e del congedo in parola costituiva violazione, oltre che della citata L. n. 460 del 1988, anche della L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, commi 1 e 4, nella parte in cui dispone che tali diritti spettano, oltre che ai tecnici di radiologia medica e ai medici specialisti di radiodiagnostica, a quanti svolgono abitualmente la specifica attività professionale in zona controllata (compresi, quindi, i medici specializzandi), non poteva, alla stregua della vigente normativa, sia nazionale che comunitaria, essere condivisa, trovando, i benefici invocati, unica fonte nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato del personale sanitario, alle cui prestazioni non era assimilabile l’attività di specializzando, come confermato dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 4, commi 1 e 3, attuativo della direttiva comunitaria 76/82 CEE., che espressamente prevede che l’ammissione e la frequenza ad una scuola di specializzazione in medicina non determinano la costituzione di alcun rapporto d’impiego.

Nè poteva giovare all’assunto degli attori la disposizione del D.P.R. 17 marzo 1995, n. 230, art. 60, attuativo delle direttive dell’EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti, nella parte in cui equipara ai lavoratori subordinati “gli allievi degli istituti d’istruzione e universitari e partecipanti ai corsi di formazione professionale”, essendo detta equiparazione operata, nel caso di specializzandi iscritti alle scuole di radiologia, ai soli fini dei presidi che debbono essere apprestati, a tutela della salute, in tutti i settori in cui viene attuato l’impiego dell’energia nucleare.

Avverso tale decisione, proponevano appello, con atto del 7 marzo 2001, il dott. L.G.V., e gli altri litisconsorti, contestando, sotto vari profili, la decisione del primo Giudice.

L’Università degli Studi di Palermo si costituiva, resistendo al gravame.

Con sentenza dell’1 febbraio-15 maggio 2006, l’adita Corte d’appello di Palermo, in riforma della impugnata decisione, dichiarava il diritto degli appellanti all’indennità di cui alla L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 2, e, dall’1 gennaio 1995, al congedo aggiuntivo di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 5, commi 1 e 4,.

A sostegno del decisium osservava che, essendo quella del medico specializzando una vera e propria “attività professionale”, doveva riconoscersi a chi la espletava sia il congedo straordinario aggiuntivo che l’indennità mensile di rischio radiologico, estesa dalla L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, a tutti coloro che esplicano la loro specifica “attività professionale” in zona controllata.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre la Università degli Studi di Palermo con tre motivi.

B.V. e gli altri litisconsorti non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La controversia -come accennato in narrativa- riguarda medici iscritti alla scuola di specializzazione in radiologia, istituita presso la facoltà di Medicina e Chinirgia dell’Università degli Studi di Palermo.

I medici sostengono di aver diritto, per effetto della frequenza della scuola di specializzazione in radiologia – non contestata in punto di fatto dall’Università – in aggiunta alla borsa di studio annua loro dovuta, quali specializzandi, dalla data di ammissione al rapporto di formazione, alla indennità mensile di rischio radiologico, prevista dalla L. n. 460 del 1988, art. 1 e al congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni spettante alla data di entrata in vigore della L. n. 724 del 1994, art. 5.

La tesi prospettata dagli specializzandi è che l’indennità di rischio radiologico e il congedo in questione trovino applicazione non solo nell’ambito del rapporto di lavoro del personale sanitario e, quindi, per i soli dipendenti, come statuito dal Tribunale e sostenuto dall’Università, ma anche al di là di tale limite, dovendosi estendere altresì a coloro che, come gli specializzandi, non legati da alcun rapporto di impiego con l’Università, siano stati, comunque, concretamente esposti, in ragione della loro attività, al rischio radiologico. La Corte d’appello di Palermo ha ritenuto che una lettura della normativa richiamata, conforme ai principi costituzionali, imponga l’accoglimento della tesi degli specializzandi, non apparendo sorretta da alcuna valida giustificazione la loro esclusione dal novero dei soggetti, cui si riferisce la disciplina legislativa anzidetta.

Ha osservato, infatti, la Corte territoriale che la formazione del medico specialista a tempo pieno, secondo il D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 4, comma 1, implica la partecipazione alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua, ivi comprese le guardie e l’attività operatoria per le discipline chirurgiche, nonchè la graduale assunzione dei compiti assistenziali, il che, per i medici specializzandi nelle discipline radiologiche, quali gli attuali ricorrenti, comporta l’esposizione, in maniera continuativa, a radiazioni ionizzanti, stante lo svolgimento, nel medesimo ambiente di lavoro, dello stesso orario di lavoro del personale sanitario strutturato.

Quella del medico specializzando costituisce, del resto -prosegue il Giudice d’appello-, una vera e propria “attività professionale” (tale la definisce il citato D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 4, comma 1), sicchè non vi è motivo di escludere chi la espleta dalla fruizione del congedo ordinario aggiuntivo e dell’indennità mensile di rischio radiologico, che la L. 23 dicembre 1994, n. 724, art. 5, estende a quanti svolgono, per l’appunto, la loro specifica “attività professionale” in zona controllata.

Anche sotto il profilo economico, d’altra parte, la posizione del medico specializzando, pur nella sua peculiarità , (l’attività che il medico specializzando è chiamato a svolgere è finalizzata esclusivamente al suo apprendimento e alla sua formazione professionale) è legata, in qualche modo, a quella del “personale sanitario strutturato”, in quanto l’ammontare della borsa di studio, riconosciutagli dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 – emanato in attuazione della direttiva n. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 in tema di formazione dei medici specialistici – è determinato anche in funzione dei miglioramenti degli emolumenti previsti per il personale medico dipendente del Servizio Sanitario Nazionale.

Non vi sarebbe ragione, in definitiva -secondo la Corte palermitana – per non ritenere, alla stregua della normativa invocata e secondo un’interpretazione tale da sottrarla ad ogni possibile censura di costituzionalità, che allo specializzando nelle discipline radiologiche sia esteso il godimento dell’indennità, nella misura piena, e del congedo aggiuntivo.

Queste argomentazioni vengono, con il ricorso in esame, censurate con tre ordini di motivi, strettamente connessi tra loro.

Con il primo di essi l’Università ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 460 del 1988, art. 1, commi 1, 2 e 3 e della L. n. 724 del 1994, art. 5 commi 1, 2 e 4 (art. 360 c.p.c., n. 3), lamenta che la Corte d’appello pelermitana abbia ribaltato il dictum del Giudice di prime cure, propugnando una interpretazione costituzionalmente orientata del complesso normativo di riferimento indotta dalla considerazione che l’attività svolta dai medici specializzandi nei presidi sanitari universitari, in cui vengono svolti servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare, sia in tutto e per tutto assimilabile all’attività svolta dal personale sanitario operante alle dipendenze del servizio sanitario nazionale.

Deduce che una tale interpretazione si presenta viziata poichè, nel caso di specie, l’interpretazione offerta nella sentenza non rispecchia in alcun modo la lettera delle norme regolanti la materia, formulate con specifico ed esclusivo riferimento al personale legato da rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il Servizio Sanitario Nazionale.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, artt. 1, 4 e 5 e D.Lgs. n.368 del 1999, artt. 34, 39 e 40 (art. 360 c.p.c., n. 3), censura la statuizione della Corte d’appello nella parte in cui si sostiene una sostanziale equiparazione fra medici specializzandi e personale appartenente al Servizio Sanitario Nazionale ai fini qui considerati, in pieno contrasto con il dato normativo, dal quale emergerebbe che, per le modalità con le quali si articola il rapporto intercorrente fra medico specializzando e struttura sanitaria presso la quale questi è ammesso a svolgere il proprio corso di perfezionamento post- universitario, la sua attività non è equiparabile all’attività professionale svolta dal personale sanitario stabilmente operante presso le medesime strutture; conseguentemente apparirebbe pienamente giustificata la mancata fruizione dei primi dei medesimi benefici e delle medesime prerogative spettanti ai secondi.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia insufficiente motivazione con riferimento all’applicazione dei benefici in parola .oltre che solo ed esclusivamente ad operatori sanitari legati da contratto di lavoro a tempo indeterminato con le strutture sanitarie pubbliche all’interno delle quali si vengono a creare quelle condizioni di rischio cui si intende ovviare mediante la concessione dei suddetti benefici, anche a chiunque, costantemente, saltuariamente o anche solo occasionalmente, sia chiamato a prestare la propria attività a prescindere dal rapporto regolante lo svolgimento della stessa in detti ambienti a rischio. Il ricorso, valutato nelle sue molteplici articolazioni, è fondato. Va preliminarmente puntualizzato. per una più chiara esposizione delle ragioni poste a fondamento della pronuncia, che l’indennità di rischio radiologico venne introdotta con la L. 28 marzo 1968, n. 416, art. 1 che così si esprime: “A favore dei tecnici di radiologia medica che alle dipendenze o per conto di qualsiasi amministrazione pubblica o privata esplichino detta mansione, è istituita una indennità di rischio da radiazione nella misura unica mensile di L. 30.000”. Il diritto fu concepito quindi unitariamente senza distinzione tra lavoratori pubblici e privati. La materia venne ridisciplinata con la L. 27 ottobre 1988, n. 460 (modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416, concernente l’istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica), che elevò l’importo prevedendo, all’art. 1, comma 2: “al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 1, l’indennità mensile lorda di L. 30.000, corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dall’1 gennaio 1988”. L’importo venne quindi elevato, ma non per tutti, bensì solo per il “personale medico e tecnico di radiologia di cui al comma primo del D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58”.

Quest’ultimo decreto ha per oggetto: “norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo sindacale, per il triennio 1985 – 1987, relativa al comparto del personale dipendente del servizio sanitario nazionale”. L’art. 1 disciplina il suo campo di applicazione in questi termini: “le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano a tutto il personale di ruolo e non di ruolo, dipendente dagli enti individuati nel D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68, art. 58 e si riferiscono al periodo 1 gennaio 1985 – 31 dicembre 1987. Il decreto richiamato è quello che definisce comparti di contrattazione collettiva, di cui alla Legge-Quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, art. 5. L’art. 6 individua il “comparto del personale del servizio sanitario nazionale”, in questi termini:

“il comparto di contrattazione collettiva del personale del servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da: presidi, servizi ed uffici delle unita1 sanitarie locali;

istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833, art. 42;

istituti zooprofilattici sperimentali;

ospedale Galliera di (OMISSIS);

ordine Mauriziano di Torino.

Da questa ricostruzione emerge chiaramente che l’incremento dell’indennità a 200.000 riguardò solo i dipendenti del SSN. Ciò evidentemente sta a significare che la predetta indennità costituiva beneficio assicurato solo ed esclusivamente al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze delle strutture sanitarie pubbliche poichè è solo detto personale che in larga misura vede regolato il proprio rapporto di lavoro dai contratti collettivi oggetto di rinnovi triennali.

Analogamente è a dirsi con riguardo al congedo ordinario aggiuntivo, attribuito ai “lavoratori esposti a rischio radiologico” dalla L. n. 724 del 1994, art. 5.

Invero, già la rubrica che intitola la norma che qui viene in considerazione è chiaramente indicativa del fatto che il legislatore ha inteso circoscrivere l’operatività della stessa agli operatori sanitari che svolgono la propria attività nell’ambito di un rapporto di lavoro alle dipendenze di strutture sanitarie pubbliche.

Il comma 1 poi indica specificamente le varie categorie beneficiane del congedo aggiuntivo ossia i tecnici sanitari di radiologia medica e i medici specialistici in radio-diagnostica, radio-terapia, medicina nucleare e in genere coloro che svolgono abitualmente la specifica attività professionale, in zona controllata.

Orbene, la chiara dizione della disposizione porta ad escludere un’assimilazione all’attività di coloro che prestano la propria opera in quanto legati all’amministrazione sanitaria da rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’attività di coloro che – come gli specializzandi – prestano la propria opera al fine di completare la propria personale formazione integrando gli studi effettuati per giungere alla laurea con lo studio volto ad approfondire una determinata branca della medicina e con il quotidiano tirocino pratico e teorico all’interno delle strutture sanitarie che operano specificamente nel settore specialistico prescelto dal singolo (v., in particolare, D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 4, attuazione Dirett. N. 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982).

Particolarmente significativo ai fini che qui vengono in considerazione è poi il cit. art. 5, comma 2, che testualmente recita”, al personale di cui al comma 1 durante il periodo di congedo per recupero biologico è vietato, a pena di decadenza dall’impiego, l’esercizio professionale in qualsivoglia struttura pubblica e privata”. Non può, quindi, ipotizzarsi l’applicabilità della norma in questione, e quindi di quella precedente, agli specializzandi che, non essendo legati all’amministrazione sanitaria pubblica da alcun rapporto d’impiego, giammai potrebbero incorrere nella decadenza dallo stesso nel caso di mancato rispetto del divieto di svolgere attività in qualsivoglia struttura sanitaria pubblica o privata.

In analoga direzione muove la L. n. 724 del 1994 art. 5, comma 4, per il quale “Fino all’entrata in vigore del contratto collettivo di lavoro al personale di cui al comma 1 continua ad essere corrisposta l’indennità mensile lorda prevista dalla L. 27 ottobre 1988, n. 460, art. 1, comma 2”. Si tratta della norma con la quale è stata reintrodotta la nominata indennità in favore delle stesse categorie di soggetti beneficiane del congedo, contenente la chiara puntualizzazione che si tratta di beneficio attribuito fino all’entrata del contratto collettivo di lavoro. Orbene, se si tien presente che la contrattazione collettiva non può che riguardare i lavoratori a tempo indeterminato è del tutto evidente che la norma non si riferisce in alcun modo agli specializzandi i quali non soltanto non operano all’interno delle strutture sanitarie pubbliche in quanto legati da contratti di lavoro con la P.A. ma sono parte di un rapporto che non trova in alcun modo la propria regolamentazione in contratti collettivi, bensì nella normativa con la quale si è data attuazione alle direttive comunitarie in materia.

Ciò che tuttavia rileva, in relazione alla fattispecie in esame, è che sia l’indennità di rischio radiologico che il congedo straordinario spettano solo al personale dipendente e non a favore di chi non è sottoposto a vincolo di subordinazione, e che la normativa concernente i benefici rivendicati dagli intimati non prende in alcun modo in considerazione la categoria degli specializzandi. Già da quanto esposto emerge come non sia condivisibile l’impugnata sentenza nella parte in cui sostiene una sostanziale equiparazione fra medici specializzandi e personale appartenente al servizio sanitario nazionale ai fini qui considerati. Infatti, se è vero che la formazione del medico specialista implica la partecipazione del medesimo alla totalità delle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua, è altresì indubitabile che tutte le disposizioni normative che regolano il rapporto intercorrente fra il servizio sanitario e lo specializzando puntualizzano che l’ammissione e la frequenza alle scuole di specializzazione non comportano la costituzione di alcun rapporto d’impiego (cfr. D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 4 e ora D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 40). Nè va trascurato che l’attività richiesta al medico specializzando comprende non soltanto quello che potrebbe definirsi tirocinio presso le strutture del servizio sanitario nazionale ma anche la frequenza di corsi teorici di perfezionamento, al termine dei quali devono essere sostenuti alcuni esami per il passaggio all’anno successivo, che comportano notevole dispendio di tempo e certamente, per quanto qui rileva, non si svolgono in ambienti aventi caratteristiche tali da comportare il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.

Tutto ciò chiarito, deve ritenersi che non si possa in alcun modo assimilare la posizione di coloro i quali in ragione dei propri obblighi professionali sono costantemente (ovvero saltuariamente ovvero casualmente) impegnati in zone in cui vi sia pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti alla posizione di coloro i quali, invece, nello svolgimento del tirocinio pratico possono in qualche misura essere chiamati a prestare la propria attività in ambienti di tal genere.

Ed è appena il caso di notare che le esposte considerazioni a maggior ragione valgono per quanto attiene al congedo aggiuntivo, che è beneficio riservato ad alcune categorie di lavoratori abitualmente operanti in zone in cui vi è il pericolo di esposizione a radiazioni ionizzanti e che certo non si può estendere puramente e semplicemente – come è stato fatto con la sentenza impugnata – a chi alterna lo svolgimento di attività medica a fini di formazione professionale con la frequenza a corsi teorici per perfezionare la conoscenza di un certo settore della medicina. Ne consegue che il passaggio della motivazione in cui si richiamano i contenuti di una nota del Direttore dell’Istituto di Radiologia della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica al fine di affermare l’assoluta coincidenza dell’attività svolta dagli odierni intimati a quella del personale sanitario strutturato operante nel menzionato Istituto è – come osservato dall’attenta difesa- frutto di una lettura del documento che prescinde completamente dal considerare quelle che sono le caratteristiche proprie dell’attività richiesta al medico specializzando, le quali valgono a sottrarre la normativa di riferimento, da ogni censura di incostituzionalità.

Del pari privo di qualsivoglia rilavo è l’argomento costituito dall’aggancio dell’adeguamento delle borse di studio dovute agli specializzandi alle retribuzioni dei dipendenti del servizio sanitario nazionale, vi sto che esso riguarda soltanto l’eventuale “miglioramento stipendiale tabellare minimo” (D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6) e nessun altra voce “accessoria”.

Per quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa può decidersi nel merito, rigettandosi le domande proposte con il ricorso introduttivo.

La complessità delle questioni intepretative della normativa di riferimento, che hanno portato ad opposte decisioni dei giudici di merito, inducono a compensare tra le parti le spese dell’intero processo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte con il ricorso introduttivo e compensa le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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