Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14850 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 13/07/2020), n.14850

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9894/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA delle ENTRATE, C.F. (OMISSIS), rappresentata e difesa

dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata

in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., C.F. (OMISSIS), rapp.to e difeso, giusta

procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. Salvatore La

Rosa del Foro di Catania, elett. dom.ta in Roma, Via Orti della

Farnesina n. 155, presso lo studio dell’avv. Claudia Zhara Buda;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Sicilia n. 71 /31/11, depositata il 23 febbraio 2011, non

notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del

12 novembre 2019 dal Cons. Luigi Nocella.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Curatela del Fallimento della s.p.a. (OMISSIS) proponeva innanzi alla CTP di Catania ricorso avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS), notificata nel 2005, con la quale l’ex Concessionaria per la Riscossione per la Provincia di (OMISSIS), Montepaschi SE.RI.T. s.p.a., richiedeva il pagamento di IVA, interessi e sanzioni relative alle annualità 1986, 1987 e 1990.

Il ricorso, proposto per la declaratoria di decadenza dal potere di iscrizione a ruolo, veniva rigettato dalla CTP adita con sentenza n. 288/02/2006 che compensava le spese del grado; quindi, con la pronuncia oggetto della presente impugnazione, la CTR della Sicilia, ha accolto l’appello della Curatela, compensando le spese di lite anche d’appello.

In particolare il giudice d’appello, ha ritenuto la sopravvenuta decadenza dell’iscrizione a ruolo sia per la violazione dei termini previsti dal D.L. n. 17 giugno 2005, n. 106, sia perchè il D.M. n. 2261 del 1990, invocato dall’Agenzia appellata non solo risultava abrogato già prima dell’iscrizione, ma si riferiva a fattispecie diversa da quella controversa.

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione di tale sentenza, con atto notificato a mezzo posta il 10.04.2012 alla sola Curatela Fallimentare, articolato su due motivi.

La Curatela intimata ha notificato in data 10 maggio 2012 controricorso, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso e di ciascuno dei suoi motivi, prima ancora della loro infondatezza.

Nella camera di consiglio del 12.11.2019, all’esito della relazione del cons. Nocella, la Corte ha deciso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’eccezione sollevata dalla difesa controricorrente circa l’inammissibilità del ricorso per l’intervenuto decorso del c.d. termine lungo per l’impugnazione previsto dall’art. 327 c.p.c., comma 1, nella formulazione vigente ratione temporis, non può essere accolta.

Nella specie la sentenza della CTR della Sicilia oggetto d’impugnazione è stata pubblicata il 23 febbraio 2011, sicchè il termine per proporre ricorso scadeva (secondo il criterio di computo enunciato da questa Corte nelle pronunce Cass. sez. V 4.03.2015 n. 4310; Cass. sez. V 4.10.2013 n. 22699; Cass. sez. VI-I 9.07.2012 n. 11491) un anno e 46 giorni dopo, cioè il lunedì 9 aprile 2012 (anno bisestile), ma detto termine è prorogato per legge al giorno successivo, perchè il 9 aprile era il Lunedì dell’Angelo, giorno festivo ad ogni effetto civile, sicchè il ricorso inoltrato per la notifica a mezzo del servizio postale il giorno successivo, 10 aprile, deve ritenersi tempestivo.

Inoltre è ormai consolidato l’orientamento di questa Corte secondo il quale “Nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un’evidente ragione d’inammissibilità del ricorso o qualora questo sia “prima facie” infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un’attività processuale del tutto ininfluente sull’esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità” (Cass. sez. II 10.05.2018 n. 11287; Cass. sez. VI-III ord. 11.10.2017 n. 23901; Cass. sez. III 17.06.2013 n. 15106; Cass. sez. III 24.05.2013 n. 12995).

Nel merito entrambi i motivi di ricorso sono infondati.

Con il primo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per extrapetizione rispetto alla domanda formulata dalla Curatela: mentre quest’ultima avrebbe eccepito la decadenza dell’Amm.ne Finanziaria dal potere di iscrizione a ruolo alla stregua del disposto del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, all’epoca vigente (anteriormente alla disciplina introdotta con D.Lgs. n. 46 del 1999), secondo il quale l’iscrizione a ruolo avrebbe dovuto essere consegnata agli intendenti di finanza entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento era divenuto definitivo, la CTR ha accolto l’eccezione in applicazione del sopravvenuto D.L. n. 106 del 2005, secondo il quale per gli avvisi di accertamento anteriori al 2001 la cartella esattoriale avrebbe potuto essere notificata entro cinque anni dalla definitività dell’atto impositivo.

Come puntualmente rilevato dalla difesa controricorrente, la CTR non è incorsa nel vizio denunciato, poichè ha rilevato la sussistenza dei presupposti dell’eccepita decadenza alla stregua di norme diverse e sopravvenute, ritenute applicabili alla medesima fattispecie prospettata dalla Curatela impugnante, senza modificare i termini fattuali sui quali si fondava l’eccezione. Infatti nell’esaminare la domanda o l’eccezione il Giudice, anche d’appello, può darle una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata o non dalla parte o adottata dal Giudice di primo grado, “con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire” (Cass. sez. III 28.06.2010 n. 15383; Cass. sez. III 3.07.2014 n. 15223); e questa Sezione ha già affermato, con indirizzo al quale si ritiene di dover dare continuità, che, proposta eccezione di decadenza dell’Agenzia D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 17, comma 3, “il giudice di appello che accerti e dichiari la tardività della notifica della cartella esattoriale per violazione del termine di cui al D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 1, comma 5 bis, conv. con modif nella L. 31 luglio 2005, n. 156, non rileva d’ufficio un’eccezione non proposta, ma si limita a qualificare in termini giuridici diversi la già formulata deduzione di decadenza” (Cass. sez. V 26.11.2014 n. 25077; Cass. sez. V 28.01.2008 n. 1838).

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 17, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: evidenzia la ricorrente che il contenzioso in ordine alla legittimità dell’avviso di rettifica IVA (emesso nel 1996) sulla cui base sono state emesse le cartelle oggetto dell’odierno giudizio, sarebbe tutt’ora pendente innanzi a questa Corte, avendo avuto nei precedenti gradi di merito esito favorevole per l’Amm.ne Finanziaria; sicchè il termine ex art. 17, comma 3, in mancanza di definitività del titolo posto a base della cartella, non avrebbe mai iniziato a decorrere e non sarebbe maturata alcuna decadenza.

Il motivo appare inammissibile: va invero rilevata la mancata indicazione nel (od allegazione al) ricorso degli atti processuali nei quali la questione sarebbe stata evidenziata e formulata nei precedenti gradi di giudizio, sì da consentire alla Corte di valutare la situazione fattuale dedotta in giudizio alla quale sarebbe correlata la pretesa violazione o falsa applicazione della norma invocata, senza necessità di far rinvio all’esame di fonti estranee al ricorso (cfr. da ultimo Cass. sez. V 27.05.2011 n. 11731; Cass. sez. V 18.11.2015 n. 23575; Cass. sez. III ord. 8.06.2017 n. 14279).

Peraltro, come rileva la difesa controricorrente, la circostanza di fatto per la quale la cartella impugnata sarebbe conseguente ad iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, siccome effettuata in corso di contenzioso sulla legittimità dell’avviso di rettifica a monte, è nuova e palesemente difforme sia dalle allegazioni in fatto contenute nelle controdeduzioni depositate nei precedenti gradi (prodotte in allegato al controricorso), sia dall’accertamento in fatto contenuto nella sentenza della CTP (e riportata nella pronuncia della CTR), secondo il quale oggetto del contenzioso era “iscrizione a ruolo di avvisi di rettifica IVA divenuti definitivi operata in conformità al D.M. Finanze n. 2261 del 1990”; accertamento che non appare sotto alcun profilo investito dall’odierna impugnazione e che rende del tutto inammissibile il motivo per carenza di interesse.

Il ricorso deve pertanto essere respinto. Alla soccombenza segue la condanna dell’Agenzia ricorrente alla rifusione, in favore della Curatela controricorrente, delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia a rifondere alla Curatela controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 7.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA