Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1485 del 25/01/2021

Cassazione civile sez. I, 25/01/2021, (ud. 30/06/2020, dep. 25/01/2021), n.1485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32038/2018 proposto da:

U.J., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38

presso lo studio dell’avvocato Lanzilao Marco, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 27/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

Rilevato

che:

Il Tribunale di Roma ha respinto il ricorso proposto da U.J., cittadino (OMISSIS), avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale che aveva negato al richiedente asilo il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente asilo ha riferito di essere fuggito dalla (OMISSIS) il (OMISSIS), allorquando di notte, un gruppo di “militanti” che combatteva contro il governo si era presentato a casa sua sparando, e chiedendo di lui; consapevole che tale gruppo era noto per compiere una serie di azioni illegali, come rubare il petrolio, era fuggito la stessa notte dalla finestra ed era andato in Libia. Aveva saputo dal fratello che dopo la sua partenza i militari erano tornati a cercarlo ed avevano picchiato il padre che successivamente era morto.

A sostegno della decisione di rigetto, il tribunale ha rilevato la sostanziale inattendibilità della narrazione, perchè generica, poco circostanziata e contraddittoria anche in riferimento a quanto narrato in udienza rispetto a quanto riferito davanti alla Commissione territoriale. Il tribunale ha, quindi, escluso la possibilità di riconoscere lo status di rifugiato, ma pure la protezione internazionale sussidiaria anche in riferimento alla situazione politico-sociale esistente nella zona di provenienza del ricorrente, dove il rischio di attacchi dei gruppi ribelli nella regione del (OMISSIS) riguarda le sole infrastrutture petrolifere e non rappresenta un pericolo per categorie indiscriminate di persone, nè il ricorrente ha riferito di essere mai stato coinvolto in tali vicende. Infine, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il tribunale ha accertato l’insussistenza di condizioni di vulnerabilità e che non era stata documentata alcuna integrazione nel territorio italiano.

Contro il decreto del medesimo Tribunale è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione del Tribunale: (i) sotto un primo profilo, per omesso/contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la condizione di pericolosità e, la situazione di violenza generalizzata esistente in (OMISSIS)”; (ii) sotto un secondo profilo, per omesso/erroneo esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla C.T. e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della condizione personale del richiedente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (rectius n. 5); (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè erroneamente” il Tribunale non aveva riconosciuto i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria, cui il ricorrente aveva diritto, in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese d’origine; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel paese d’origine o che ivi possa correre gravi rischi per le sue condizioni oggettive di vulnerabilità. Omessa applicazione dell’art. 10 Cost..

Il primo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito e mira in maniera evidente ad una rivalutazione del materiale istruttorio, circostanza non consentita nella fase di legittimità.

Il secondo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi del giudizio di non credibilità e si consuma riportando solo enunciati normativi ovvero orientamenti giurisprudenziali.

Il terzo motivo è inammissibile, perchè propone censure di merito in termini di mero dissenso, attraverso la contrapposizione del contenuto delle fonti informative esposte dal ricorrente in ricorso a quelle sulla cui base il tribunale ha ritenuto di rigettare la richiesta di protezione internazionale anche nella forma sussidiaria.

Il quarto motivo, in riferimento alla protezione umanitaria, è infondato, in quanto, la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dal Tribunale che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

Va, poi, precisato, che l’art. 10 Cost. che garantisce il diritto di asilo a chiunque provenga da un paese in cui non sia consentito l’esercizio delle libertà fondamentali, non ha più nel nostro ordinamento alcun margine di residuale applicazione, poichè “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto di rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. ord. n. 16363/16).

La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’amministrazione statale, esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 30 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2021

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