Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1485 del 22/01/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 1485 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 23728-2012 proposto da:
GEMMO GIULIANO C.F. GMMGLN40T26F964T, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LEOPOLDO FREGOLI 8, presso
lo studio dell’avvocato ROSARIO SALONIA, che lo
rappresenta e difende unitamente• agli avvocati
ZIBETTI ROBERTO, NICO PARISE, giusta delega in atti;
– ricorrente-

2017

contro

3505

FPT

INDUSTRIE

S.P.A.,

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio

Data pubblicazione: 22/01/2018

dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARLO CESTER, giusta
delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 129/2012 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato COZZOLINO FABIO MASSIMO per delega
verbale Avvocato SALONIA ROSARIO;
udito l’Avvocato GRANOZZI GAETANO per delega verbale
Avvocato MARESCA ARTURO.

di VENEZIA, depositata il 24/05/2012 R.G.N. 510/2010;

FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 24 maggio 2012, la Corte d’Appello di Venezia,
confermava la decisione resa dal Tribunale di Venezia e rigettava la
domanda proposta da Giuliano Gemmo nei confronti della FPT Industrie
S.p.A, avente ad oggetto, da un lato, il riconoscimento della natura

condanna della stessa all’applicazione del relativo trattamento nonché la
declaratoria dell’ingiustificatezza del recesso della Società con
condanna della medesima al pagamento dell’indennità supplementare o,
in subordine, al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni
maturate dalla datta dell’illegittimo allontanamento dal luogo di lavoro a
quello della effettiva ripresa del lavoro e dall’altro, in via del tutto
subordinata, l’accertamento della riconducibilità del rapporto intercorso
ad un rapporto di agenzia con applicazione delle garanzie conseguenti
alla risoluzione dello stesso per esclusiva colpa della mandante.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto
infondata l’eccezione di nullità della sentenza per mancata lettura del
dispositivo in udienza, correttamente valutato il materiale probatorio nel
senso di escludere la natura subordinata del rapporto per la piena
compatibilità degli elementi addotti con il ruolo di imprenditore anche in
proprio e comunque di consigliere di amministrazione con delega ai
rapporti con l’estero attribuibile al Gemmo nei vari periodi di
collaborazione con la Società e la riconducibilità di quella ad un rapporto
di agenzia anche per difetto della forma scritta del relativo contratto, ed
in ogni caso non dovute le indennità richieste in relazione alla
cessazione del preteso rapporto di agenzia per non essersi questo
risolto per fatto imputabile alla mandante.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Gemmo, affidando
l’impugnazione a sei motivi cui resiste, con controricorso, la Società.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE

subordinata del rapporto dirigenziale intercorso con la Società con

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa
applicazione dell’art. 2094 c.c., lamenta l’incongruità dell’iter valutativo
seguito dalla Corte territoriale in sede di accertamento della natura
subordinata del rapporto, per essersi discostata dai criteri che, con
specifico riguardo al rapporto di lavoro dirigenziale devono presiedere,
alla stregua dell’insegnamento di questa Corte, alla formulazione del

Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c., imputa alla Corte territoriale il malgoverno delle
regole sulla distribuzione dell’onere della prova in ordine al carattere
non esclusivo del rapporto intrattenuto dal Gemmo con la Società.
Con il terzo motivo si deduce il vizio di omessa e/o insufficiente
motivazione in relazione al medesimo profilo della non esclusività del
rapporto.
Il vizio di motivazione è altresì dedotto nel quarto motivo con
riferimento al convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine al
carattere non simulato dell’incarico di amministratore delegato della
Società.
Ancora un vizio di motivazione è prospettato nel quinto motivo in ordine
al convincimento espresso in ordine alle modalità di organizzazione e
gestione del rapporto del Gemmo da parte della Società.
Carente di motivazione è altresì qualificata nel sesto motivo il capo della
sentenza che esclude la configurabilità nella specie di un rapporto di
agenzia.
I sei motivi, che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui
trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati, atteso che,
nell’incentrare la propria impugnazione sulla confutazione delle
valutazioni operate dalla Corte territoriale in relazione a singoli aspetti
dell’operatività del rapporto nel tempo intercorso con la Società odierna
resistente, il ricorrente mostra di non cogliere la complessiva

ratio

decidendi sottesa al pronunciamento della Corte stessa, che quelle
valutazioni inquadra in un contesto diverso, desunto dall’accertamento

relativo giudizio.

istruttorio, qui sostanzialmente non fatto oggetto di specifica
impugnazione o comunque genericamente contestato, senza neppure
tentare di confutare i riferimenti probatori richiamati in motivazione,
della posizione formale e sostanziale tempo per tempo rivestita dal
ricorrente stesso nello svolgimento del rapporto in questione (di
imprenditore in proprio quale socio e amministratore unico della società

della Società

FPT e proprio datore di lavoro e contestualmente di

consigliere di amministrazione della FPT con delega ai mercati esteri),
contesto nel quale, del tutto correttamente sul piano logico e giuridico,
risultano valorizzati gli elementi di incompatibilità con la qualificazione
del rapporto in termini di subordinazione ed altresì in termini di rapporto
di agenzia, senza contare, in relazione a tale ultimo profilo, il difetto di
interesse del ricorrente a tale declaratoria, essendo questa
esclusivamente funzionale al riconoscimento delle indennità connesse
alla cessazione del rapporto, riconoscimento negato dalla Corte
territoriale, appunto nella prospettiva della configurabilità di un rapporto
di agenzia, per non essere il recesso imputabile a colpa della mandante,
con statuizione che non risulta qui neppure impugnata.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento
delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 7.000,00 per compensi, oltre spese generali
al 15% ed altri accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2017.

G.&G., in posizione paritaria con quello che ora indica quale titolare

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