Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1485 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 30/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1485

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20372/2015 proposto da:

COSMAR SRL, in persona legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SALERNO 5, presso lo

studio dell’avvocato BALDASSARRE SANTAMARIA, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1073/29/2015 della COMMISSIONE TIUBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI del 27/01/2015, depositata il 03/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione ex art. 380-bis c.p.c. e disposta motivazione in forma semplificata, osserva.

1. Il primo motivo di ricorso – con cui la società contribuente deduce la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3)” in quanto la mancata attivazione del contraddittorio, obbligatoria ai sensi della L. n. 146 del 1998, art. 10, come modificato dalla L. n. 301 del 2004, art. 1, comma 409, lett. b), renderebbe nullo l’avviso di accertamento impugnato – è inammissibile, poichè non investe alcuna specifica statuizione della sentenza impugnata.

2. Appare invece fondato il secondo – con cui si lamenta la “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4)” per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., sull’eccezione (asseritamene sollevata sin dal primo grado) di mancata attivazione del contraddittorio in fase amministrativa, sulla quale appunto il giudice d’appello nulla dice, nonostante la sua decisività, alla luce del consolidato orientamento di questa Corte per cui “la procedura di accertamento tributano standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema dl presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standards in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente” (Cass. SU 26635/09; Cass. 12558/10, 23070/12, 27822/13, 21336/15, 17486/16).

3. Sono invece inammissibili le censure motivazionali veicolate dai motivi terzo e quarto, in quanto formulati secondo il precedente paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5), inapplicabile alle sentenze depositate – come quella impugnata dopo l’11 settembre 2012.

4. Segue la cassazione della sentenza con rinvio per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Campania in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Così deciso in Roma, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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