Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14849 del 30/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 14849 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28462-2012 proposto da:
NYLSTAR SRL IN FALLIMENTO 00536620776 in persona dei
Curatori Fallimentari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato BELLI CONTARINI
EDOARDO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 0636691001 in persona del Direttore
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

3 0 53
ifq

Data pubblicazione: 30/06/2014

avverso la sentenza n. 201/1/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di MILANO del 25.10.2011, depositata il 09/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/04/2014 dal Presidente Relatore Dott. MARIO CICALA.

Ric. 2012 n. 28462 sez. MT – ud. 02-04-2014
-2-

ordinanza interlocutoria

Svolgimento del processo e motivi della decisione
oggetto: Ruolo straordinario e sentenza non definitiva favorevole al contribuente.

RICORRENTE: Nylstar srl in fallimento
INTIMATO: Agenzia delle entrale
E’ stata depositata la seguente relazione:
1. La Nylstar srl in fallimento ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia 201 /01/11 del 9 novembre 2011, che accoglieva
l’appello dell’ufficio affermando legittimità della iscrizione in ruolo straordinario (art. 15bis
DPR 602/1973), del credito tributario richiesto, con avviso di accertamento, dalla
Amministrazione per IRPEG IRAP relative all’anno 2000, e relative sanzioni.
2. L’Agenzia si è costituita in giudizio.
3. Il ricorso è apparso al relatore fondato.
Risulta infatti dagli atti di causa che la Amministrazione ha provveduto alla iscrizione a ruolo
straordinario e la emissione della conseguente cartella dopo che l’avviso di accertamento era stato
annullato dalla competente Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza poi confermata in
grado d’appello dalla CTR con altra sentenza, annullata da questa Corte.
22
Ritiene il relatore che -come già deciso con sentenza di questa Corte n. 20526 del
settembre 2006- la sentenza che accoglie il ricorso del contribuente e annulla l’atto impositivo
priva, sia pure non in via definitiva (non essendosi ancora formato il giudicato), del supporto di
un atto amministrativo legittimante la pretesa tributaria, che non può più formare oggetto di
alcuna forma di riscossione provvisoria. In sostanza viene meno il titolo su cui si fonda la
“ragione di credito”. Ed il comma 2 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce addirittura che
se il ricorso viene accolto, il tributo eventualmente corrisposto in eccedenza rispetto a quanto
statuito dalla sentenza della Commissione tributaria provinciale deve essere rimborsato
d’ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza (non ancora passata in giudicato),
con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali. Dunque la legge vuole che la situazione
patrimoniale del contribuente non sia pregiudicata da un atto amministrativo che il giudice
competente ha valutato illegittimo; neppure sotto il limitato profilo di un diritto
dell’Amministrazione a trattenere quanto versato, magari anche spontaneamente, dal contribuente.
Dunque non ha alcuna legittimazione una “reiscrizione” del credito in un ruolo straordinario.
La conclusione così raggiunta, trova —sempre secondo il relatore- rispondenza nel principio di
“parità delle parti” sancita dall’ art. 111 della Costituzione. Invero nella fase amministrativa
dell’accertamento e della riscossione dei crediti tributari, la legge riconosce all’Amministrazione
Pubblica poteri sopraordinati rispetto alle controparti; ed in questo quadro si collocano i vari
istituti che consentono all’Amministrazione di tutelare i propri crediti adottando direttamente

R.G. 28462/2012

Si può poi aggiungere che l’iscrizione in ruolo straordinario appare di dubbio utilità quando il
debitore tributario sia stato dichiarato fallito, e dunque il credito della Amministrazione deve essere
comunque soddisfatto nell’ambito della procedura concorsuale ad opera del curatore, con le
modalità ed i limiti posti dalla legge fallimentare.

Il Collegio ha preso atto che con sentenza g n. 7320 del 28 marzo 2014, la quinta sezione di
questa Corte ha affermato che il provvedimento di fermo del pagamento dei crediti previsto
dall’art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, costituendo espressione del potere di autotutela della pubblica
amministrazione a salvaguardia dell’eventuale compensazione legale dell’altrui credito con quello,
anche se attualmente illiquido, che l’amministrazione abbia o pretenda di avere nei confronti del suo
creditore, ha portata generale e mira a garantire la certezza dei rapporti patrimoniali con lo Stato,
mediante la concorrente estinzione delle poste reciproche (attive e passive); per conseguenza esso si
applica anche ai rimborsi dell’Iva, fino al sopraggiungere dell’eventuale giudicato negativo circa la
concorrente ragione di credito vantata dall’erario.
E la affermazione contenuta nella sentenza 7230, in puntuale- anche se non in rilevato- contrasto
22 settembre 2006 appare ispirata ad un principio opposto a
con la sentenza n. 20526 del
quello accolto nella relazione. (e nella sentenza 20526) cioè al principio secondo cui la pronuncia
non passata in giudicato che accerti la illegittimità di un avviso di accertamento non travolge tutti
gli effetti dell’avviso stesso ma lascia in piedi la possibilità di misure cautelari a tutela del
possibile credito erariale.
Appare pertanto al Collegio opportuno prospettare al Primo Presidente la opportunità di devolvere
la questione alle Sezioni Unite, sia in considerazione dell’importanza della questione stessa, sia del
contrasto formatosi all’interno della Sezione Tributaria.
P.Q.M.
Il Collegio rimette la controversia al Primo Presidente affinchè valuti la opportunità di devolvere la
questione sopraindicata alle Sezioni Unite.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il 2 aprile 2014

Depositata in Cancelleria

misure cautelari che invece i privati debbono richiedere al giudice.
Quando però si entra
nell’ambito del processo, le parti debbono essere collocate “in condizioni di parità”, davanti a
giudice terzo e imparziale. E questa “parità” sarebbe lesa ove l’Amministrazione potesse
continuare a esercitare una pretesa che lungi dall’essere avallata dal giudice, sia stata da questo
disattesa e dichiarata illegittima.
Mentre la parità non è lesa laddove la legge prevede che provvedimenti cautelari emessi dal giudice
rimangano operativi fino alla definitiva decisione di merito,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA