Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14849 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. I, 27/05/2021, (ud. 22/10/2020, dep. 27/05/2021), n.14849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2582/2019 proposto da:

I.N., elettivamente domiciliato in Roma, al L.go Somalia

53, presso lo studio dell’avvocato Pinto Guglielmo, rappres. e

difeso dall’avvocato Tarchini Maria Cristina, con procura speciale

in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 957/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 04/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

22/10/2020 dal Cons. rel., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

I.N., cittadino della (OMISSIS), impugnò innanzi al Tribunale di Brescia il provvedimento della Commissione territoriale di diniego del riconoscimento della protezione internazionale e, in subordine, della sussidiaria e del permesso umanitario, assumendo: di aver lasciato la famiglia nel 2006 in (OMISSIS) per andare a vivere da solo, essendo cristiano, mentre il padre era un santone del rito vodoo; di aver aperto un negozio di cosmetici; di essere stato avvicinato, dopo la morte del padre, da alcune persone a lui sconosciute le quali gli dissero che doveva tornare al villaggio natio per prendere il posto del padre in conformità dei riti cultuali; a seguito del suo rifiuto, una notte in cui era in chiesa per pregare, alcune persone gli avevano distrutto la casa e il negozio; successivamente, era scappato a Lagos dove aveva incontrato un uomo il quale gli propose di andare in Libia; di non aver sporto denuncia perchè ritenuta inutile e di aver anche timore del gruppo terroristico di (OMISSIS).

Con ordinanza emessa il 16.9.16 il Tribunale rigettò il ricorso in quanto, circa la protezione internazionale, la minaccia paventata non proveniva da organi statali, mentre non era riconoscibile la protezione sussidiaria, data la non credibilità del ricorrente, considerata la genericità del suo racconto, la mancata identificazione dei persecutori e la mancata denuncia dei fatti, e quella umanitaria non avendo l’istante allegato condizioni individuali di vulnerabilità.

Con sentenza emessa il 4.6.2018, la Corte d’appello rigettò l’appello del N., osservando che: non era riconoscibile la protezione internazionale poichè il ricorrente non era credibile in quanto non aveva mai spiegato quale fosse il ruolo del padre nel rito vodoo, e considerando che in Africa la carica di santone non era ereditaria; era da escludere la protezione sussidiaria non essendo stato allegato un concreto pericolo; non era altresì riconoscibile la protezione umanitaria per la mancata allegazione di condizioni individuali di vulnerabilità.

I.N. ricorre in cassazione con due motivi.

Non si è costituito il Ministero. Il Procuratore generale ha depositato memoria chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RITENUTO

CHE:

Il primo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non avendo la Corte d’appello correttamente valutato i fatti esposti dal ricorrente, ritenendo il suo racconto non attendibile.

Il secondo motivo denunzia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 lamentando che la Corte territoriale non aveva tenuto conto dell’impossibilità, come esposto dall’istante, di chiedere protezione alle autorità (OMISSIS).

Il Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, avendo il Tribunale violato il D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per l’omessa cooperazione istruttoria in ordine ai fatti raccontati dal ricorrente, ritenendo quest’ultimo non credibile con affermazioni apodittiche, senza citare fonti ufficiali e, con riguardo alla protezione umanitaria, assumendo altresì che la Corte d’appello non ha effettuato la comparazione tra il grado d’integrazione del ricorrente in Italia e la situazione in cui verserebbe in caso di rimpatrio.

Il primo motivo è fondato.

Come ha esattamente rilevato il Procuratore Generale, la Corte d’appello ha escluso la credibilità del ricorrente in tono assertivo, basato su di una personale percezione soggettiva, non basata su fatti concreti, desunti da informazioni relative alla specifica situazione denunciata, bensì “sulla scorta di una propria ricostruzione delle modalità di funzionamento delle organizzazioni dedite alla tratta delle donne, fenomeno peraltro estraneo alla vicenda oggetto di esame”. Per contro, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti, dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass., n. 14674/2020).

Nel caso concreto, la Corte territoriale, nel motivare l’inattendibilità del ricorrente, dopo aver rilevato che quest’ultimo non aveva spiegato quale fosse stato il ruolo del padre nella vicenda narrata, e che era da escludere che, nei paesi africani, la carica di “santone” dei riti woodo fosse ereditaria, ha fatto riferimento al fenomeno della tratta delle schiave, soggiungendo che alcune di esse erano anche vittime dei suddetti riti. Ora, tale riferimento appare incongruo in quanto non pertinente all’oggetto di causa e alla stessa vicenda narrata dal ricorrente, sicchè la valutazione relativa alla credibilità dell’istante non è fondata su fatti certi desunti da informazioni relative alla specifica situazione denunciata.

Il secondo motivo è da ritenere assorbito dall’accoglimento del primo.

La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata. Rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA