Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14849 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6801/2014 proposto da:

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Commissario

Straordinario e legale rappresentante pro tempore Dott.

S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. B. MARTINI 13,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA DI PORTO, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANTONINO GIUSEPPE RAVI’ giusta procura speciale

a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

P.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1535/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 30/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito l’Avvocato MARCELLO MAGNANO DI SAN LIO per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con decreto n. 2955/2007 il Tribunale di Catania ingiungeva all’Azienda Usl (OMISSIS) di Catania di pagare Euro 12.240,26, oltre a interessi dalla domanda al saldo, a P.P. quale indennità a lui spettante come allevatore per abbattimento di animali infetti ai sensi della L.R. Sicilia n. 12 del 1989. Essendosi l’ingiunta opposta, ed essendosi costituito il P. chiedendo la conferma del decreto, il Tribunale di Catania accoglieva l’opposizione per difetto di legittimazione passiva della opponente con sentenza del 1 giugno – 12 agosto 2011. Avendo il P. proposto appello, ed essendosi costituita resistendo la controparte – ora Azienda Sanitaria Provinciale di Catania -, la Corte d’appello di Catania lo accoglieva con sentenza del 3-30 luglio 2013, riconoscendo la legittimazione passiva dell’appellata e rigettando quindi l’opposizione al decreto ingiuntivo.

2. Ha presentato ricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania sulla base di un unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione della L.R. Sicilia n. 12 del 1989 e della L.R. Sicilia n. 19 del 2005, art. 16 (che ha rifinanziato la precedente) ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione su fatto controverso e decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è infondato.

Il ricorrente, nell’unico motivo proposto, si diffonde in un’ampia serie di argomentazioni, a ben guardare tendenzialmente ripetitive, nessuna delle quali, peraltro, è qualificabile come idonea a smontare quell’esatta interpretazione delle leggi regionali siciliane coinvolte (la legge che prevede la concessione della indennità all’allevatore per l’abbattimento degli animali infetti – L. n. 12 del 1989 – e la legge che dispone il rifinanziamento a tale scopo – L. n. 19 del 2005) cui la Corte d’appello di Catania perviene, attraverso un chiaro ed attento percorso esposto senza alcuna ambiguità e/o incompletezza, nella sentenza impugnata. In sintesi, la corte territoriale vi giunge osservando che l’istanza di elargizione della indennità costituisce l’esercizio di un vero e proprio diritto soggettivo dell’allevatore e che deve essere presentata a quella che attualmente è l’Azienda Sanitaria Provinciale, la quale deve verificarne i presupposti ed è proprio l’ente che riceve i fondi dalla Regione per corrispondere l’indennità: di qui la legittimazione passiva dell’Azienda rispetto alla domanda di pagamento che è stata giurisdizionalmente proposta nella vicenda in esame.

La giurisprudenza di questa Suprema Corte, d’altronde, ha già assunto una – del tutto condivisibile – posizione sulla questione in esame, conforme a quella adottata dalla corte territoriale: è stato inequivocamente affermato, a proposito della indennità per abbattimento di animali prevista dalla L.R. Sicilia n. 12 del 1989, che legittimata passiva all’obbligazione di pagamento è, appunto, l’Azienda Sanitaria Provinciale (già USL), e non la Regione Sicilia, a ciò conducendo una lettura sistematica della legge, che attribuisce alle Aziende Sanitarie Provinciali la gestione del procedimento amministrativo di riconoscimento dei presupposti del diritto, a partire dalla ricezione della istanza, senza prevedere nell’iter procedimentale l’intervento di altri enti infraregionali o di altri organi regionali (Cass. sez. 6-3, ord. 11 aprile 2014 n. 8505).

Deve pertanto essere esclusa ogni violazione e falsa applicazione di legge nella sentenza impugnata. E non vanta alcun pregio neppure la denuncia di pretesi vizi motivazionali, trattandosi di una questione di diritto: il vizio motivazionale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – su questo profilo non si ravvisa modifica neppure nella sua recente novellazione – deve attenere a questioni di fatto, non a questioni di diritto, sulle quali la motivazione non ha incidenza, rilevando solo la corretta applicazione da parte del giudice di merito delle norme di diritto (cfr. Cass. sez. 3, 14 febbraio 2012 n. 2107, Cass. sez. 5, 2 febbraio 2002 n. 1374; Cass. sez. 2, 10 maggio 1996 n. 4388; Cass. sez. 1, 14 giugno 1991 n. 6752; Cass. sez. 2, 22 gennaio 1976 n. 199; trattasi di principio generale, relativo anche alla giurisdizione di legittimità in materia penale: cfr. p. es. Cass. pen. sez. 1, 20 maggio 2015 n. 16372 e Cass. pen. sez. 3, 23 ottobre 2014 – 11 febbraio 2015 n. 6174).

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non essendosi costituito l’intimato.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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