Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14849 del 18/06/2010

Cassazione civile sez. I, 18/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 18/06/2010), n.14849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9781/2009 proposto da:

H.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato ZORZELLA Nazzarena, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI FORLI’ – CESENA;

– intimato –

avverso il provvedimento n. R.G. 1942/08 del TRIBUNALE di FORLI’,

depositato il 16/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/05/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIERPELICE PRATIS.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- T.H., dopo avere impugnato con reclamo alla Corte di appello il provvedimento del Tribunale che aveva respinto la sua impugnazione avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 30, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Forlì il decreto di espulsione emesso nei suoi confronti dal Prefetto di Forlì nelle more del predetto procedimento e il Tribunale di Forlì ha dichiarato la propria incompetenza ritenendo competente il Giudice di pace e osservando che la deroga disposta dal D.L. n. 241 del 2004, art. 1 è limitata alla competenza a decidere delle impugnazioni contro i provvedimenti di convalida.

Contro il predetto provvedimento T.H. ha proposto regolamento necessario di competenza.

La Prefettura intimata non ha svolto difese.

Acquisite le conclusioni scritte del P.G. – il quale ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso – il regolamento è deciso ai sensi dell’art. 380 ter c.p.c..

2.- Il D.L. 14 settembre 2004, n. 241, art. 1, convertito, con modificazioni, in L. 12 novembre 2004, n. 271, dopo avere disposto, con il comma 2, la sostituzione della competenza del tribunale in composizione monocratica prevista nel D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, con quella del giudice di pace, prevede, al comma 2 bis, che “rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 6 e art. 31, comma 3 e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli artt. 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l’esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica”.

La collocazione sistematica della norma innanzi trascritta – la quale segue la modificazione della competenza introdotta per tutti i ricorsi disciplinati dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 – rende insostenibile l’interpretazione accolta dal Tribunale, secondo la quale il legislatore avrebbe mantenuto la competenza del Tribunale in composizione monocratica soltanto per i procedimenti di convalida dei provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera e non anche per le impugnazioni contro i provvedimenti di espulsione, la cui disciplina è contenuta nell’art. 13 cit..

Talchè, conformemente alle conclusioni del P.G., deve essere ritenuta sussistente la violazione di legge denunciata dal ricorrente. Il provvedimento impugnato deve essere cassato e deve essere dichiarata la competenza del Tribunale di Forlì a decidere sull’impugnazione avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente.

Le spese processuali del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico dell’Amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Forlì a decidere sull’impugnazione avverso il decreto di espulsione emesso nei confronti del ricorrente.

Condanna l’Amministrazione intimata a rimborsare al ricorrente le spese processuali del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 18 giugno 2010

 

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