Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14849 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.14/06/2017),  n. 14849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11160/2016 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 4,

presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO GALIENA, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALDO CAMPESAN;

– ricorrente –

contro

CASINO’ DI VENEZIA GIOCO S.P.A. – P.I. (OMISSIS), in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ADALBERTO PERULLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 562/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 29/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con sentenza pubblicata il 29/10/2015 la Corte d’appello di Venezia, accogliendo l’impugnazione proposta dal Casinò Municipale di Venezia s.p.a. ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Venezia, ha rigettato la domanda proposta da P.S., dipendente del Casinò con le mansioni di croupier addetto ai tavoli da gioco al reparto roulette, volta ad ottenere l’accertamento del suo diritto a percepire il trattamento economico minimo garantito da una clausola (art. 48) del contratto collettivo aziendale vigente a partire dal 1990, reiterata nei vari contratti succedutisi nel tempo;

2. la Corte territoriale ha ritenuto corretto, sulla base dell’interpretazione logico letterale della clausola contrattuale, il criterio indicato dal Casinò, secondo cui il calcolo del minimo garantito sulle mance pro capite deve avvenire con riferimento alla sola quota di incassi destinata ai dipendenti, ossia sul 50% anzichè sul 100% degli incassi totali;

3. contro la sentenza, il P. propone ricorso per cassazione articolando cinque motivi, cui resiste con controricorso il Casinò di Venezia Gioco s.p.a., già Casinò municipale di Venezia s.p.a.;

4. la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

5. la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. tutti i motivi di ricorso riguardano la denuncia di violazione e falsa applicazione degli accordi collettivi e degli artt. 1362 c.c. e segg., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, relativamente all’interpretazione della clausola contrattuale contenuta nell’art. 48 del contratto aziendale 1993-1996, e in particolare del seguente periodo: “comunque agli aventi diritto del reparto roulette sarà assicurato, da parte della Azienda, un minimo garantito di Lire 2790-pro quota per ogni milione indiviso di mancia, secondo la ripartizione vigente al 31/12/1990”;

2. in via preliminare devono ritenersi non idonee a definire il giudizio le eccezioni di inammissibilità ed improcedibilità del ricorso sollevate dalla controricorrente, sicchè non ricorrono i presupposti previsti dall’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5, richiamato dall’art. 380 bis c.p.c. (come sostituito dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 2016, n. 197;

2.1. al riguardo, si osserva che la nuova formulazione del n. 3, comma 1, dell’art. 360 c.p.c., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2 – che attribuisce a questa Corte, limitatamente ai contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, un sindacato in funzione “paranomofilattica” (Cass. SS.UU. n. 20075 del 2010; Cass. n. 6335 del 2014; Cass. n. 26738 del 2014) -, non esclude per i contratti collettivi di carattere aziendale il sindacato di legittimità, che può estendersi all’interpretazione di ogni atto negoziale riguardo ai vizi di motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, oppure alla violazione delle norme di ermeneutica dettate dagli artt. 1362 c.c. e segg., ai sensi del n. 3 della disposizione citata;

2.2. non è neppure dirimente l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omesso deposito integrale della contrattazione collettiva di riferimento a mente dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (in tal senso si richiamano, Cass. SS.UU. n. 20075/2010);

2.3. infine, non si ravvisa un difetto di autosufficienza, dal momento che il testo della disposizione collettiva oggetto di controversia, oltre che negli atti, è riportato nella stessa sentenza impugnata, anche nella versione successiva del 1999, concordemente ritenuta difforme solo da un punto di vista lessicale dalla precedente (pagg. 10 e 11 della sentenza);

3. poste queste premesse, deve rilevarsi che la questione è stata già oggetto di decisione da parte di questa Corte con la recente sentenza del 28 ottobre 2016, n. 21888;

3.1. nel precedente citato il decisum si fonda (essenzialmente) su un giudizio di carenza della motivazione sotto molteplici aspetti (punto 6.3), tutti riguardanti la violazione dei criteri di ermeneutica contrattuale da parte della Corte territoriale, la quale ha seguito un percorso logico-argomentativo affatto diverso rispetto a quello seguito dalla stessa Corte veneziana nella sentenza qui impugnata;

3.2. diversamente da quanto emerge nel precedente n. 21888/2016, il giudice della sentenza impugnata in questa sede ha ritenuto la clausola in esame di per sè equivoca, ed ha proceduto alla sua esegesi sulla base del criterio letterale integrato da altri canoni ermeneutici, esegesi poi sostenuta dalle emergenze testimoniali e dai documenti in atti;

3.4. per la diversità degli iter motivazionali delle sentenze di merito, anche alla luce del diverso regime del vizio di motivazione (che nella presente controversia è dettato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134), e la rilevata pendenza di analoghe controversie dinanzi alla Sezione lavoro, ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione in Camera di consiglio, apparendo invece necessaria la pronuncia della Sezione quarta, con trattazione in pubblica udienza (v. art. 380 bis c.p.c., u.c.), in continuità o meno con la precedente decisione di n. 21888/2016.

PQM

 

La Corte, rilevato che non sussistono i presupposti per la trattazione in camera di consiglio di sesta civile, dispone la rimessione della causa alla sezione lavoro (4^ civile) dinanzi alla quale pendono controversie analoghe.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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