Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14849 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 13/07/2020), n.14849

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28010/2016 R.G. proposto da:

Banca IFIS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall’avv. Mario Martelli, con domicilio

eletto presso lo studio dall’avv. Giorgia Passacantilli, sito in

Roma, via Francesco Siacci, 38;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12:

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 400/0/16, depositata il 3 maggio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Banca IFIS s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 3 maggio 2016, che, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, ha rigettato il suo ricorso avverso il silenzio formatosi sull’istanza di rimborso di un credito di imposta di cui si era resa cessionaria e ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine al ricorso avverso la sospensione del pagamento di tale credito per esistenza di debiti pendenti della cedente;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che il credito di imposta in oggetto era stato ceduto alla contribuente dalla La Metropoli s.c. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa con atto notificato all’Amministrazione finanziaria;

– il giudice di appello ha accolto il gravame dell’Ufficio ritenendo che solamente il soggetto cedente, quale parte del rapporto tributario da cui derivava il credito vantato, poteva chiedere in giudizio il rimborso del credito medesimo, mentre, quanto al provvedimento di sospensione, l’esame della sua legittimità richiedeva il previo accertamento della compensabilità dei crediti vantati dall’Amministrazione finanziaria nei confronti della procedura di liquidazione coatta amministrativa, aperta nei confronti del cedente, rimessa alla cognizione del giudice ordinario;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso;

– il pubblico ministero conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– occorre preliminarmente evidenziare che l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, fondata sulla considerazione che il ricorso sarebbe volto a sollecitare un nuovo accertamento di fatto sulla vicenda, è priva di fondamento;

– infatti, con i motivi in cui si articola il ricorso la parte fa valere unicamente vizi di legge e non già diversi apprezzamenti della situazione fattuale, il cui apprezzamento effettuato dal giudice di appello non è oggetto di contestazione;

– ciò posto, con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 19, artt. 111,112 e 115 c.p.c., L. Fall., artt. 69 e 70, artt. 1260,1264 e 2697 c.c., D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 5, comma 4-ter, e L. Fall., art. 56, per aver la sentenza impugnata escluso che, pur essendo cessionaria del credito erariale, potesse agire in giudizio per la soddisfazione del medesimo, ritenendo che potesse far valere tale diritto solamente l’originario cedente, quale unico soggetto titolare del rapporto obbligatorio tributario;

– il motivo è fondato;

– va premesso che appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la domanda proposta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria per la restituzione di somme indebitamente versate a titolo d’imposta sul valore aggiunto, una volta che ne sia stato rifiutato il rimborso, restando irrilevante che il ricorso sia stato proposto dal cessionario del bene, invece che dal soggetto passivo del rapporto tributario, atteso che la cessione importa il subingresso del terzo nella posizione del contribuente e che la controversia ha comunque l’attitudine a porre questioni inerenti al rapporto tributario, da definirsi con autorità di giudicato anche in contraddittorio con il contribuente (cfr. Cass., Sez. Un., 28 novembre 2018, n. 30751; Cass., Sez. Un., 17 aprile 2009, n. 9142);

– ciò posto, la cessione del credito i.v.a. è ammessa dalla normativa applicabile al caso in esame, al pari della cessione di qualsiasi altro credito, ed è disciplinata dal D.L. n. 70 del 1988, art. 5 comma 4-ter, conv., con modif. nella L. 13 maggio 1988, n. 154, nella formulazione pro tempore vigente, il quale espressamente fa salvo il diritto dell’Amministrazione di ripetere anche dal cessionario le somme rimborsate, nonchè di operare il controllo delle dichiarazioni rese dal cedente (cfr. Cass. 12 ottobre 2001, n. 12455);

– da ciò consegue che il cessionario di un credito i.v.a. è attivamente legittimato quanto alla procedura di rimborso e passivamente legittimato quanto alle restituzioni, mentre gli sono opponibili gli atti dell’ufficio per quanto attiene al controllo delle dichiarazioni, alle rettifiche ed alle sanzioni irrogate al cedente;

– con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione delle medesime disposizioni legislative indicate al motivo precedente, per aver la Commissione regionale dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario in ordine all’impugnazione proposta avverso il provvedimento di sospensione del pagamento disposta dall’Ufficio per l’esistenza di debiti precedenti della cedente, opposti in compensazione L. Fall., ex art. 56;

– il motivo è fondato;

– il provvedimento di sospensione della procedura di rimborso del credito i.v.a. è impugnabile per vizi propri dinanzi alle commissioni tributarie, in quanto riconducibile alla categoria residuale prevista nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, comma 1, lett. i), riferita ad “ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l’autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie” (così, Cass. 26 settembre 2018, n. 22952; Cass. 28 agosto 2013, n. 19755);

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento ai motivi accolti, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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