Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14848 del 30/06/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14848 Anno 2014
Presidente: VIVALDI ROBERTA
Relatore: SCARANO LUIGI ALESSANDRO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25969-2011 proposto da:
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000 – Società con
unico azionista, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di
Enel SpA, nella qualità di procuratore della ENEL DISTRIBUZIONE
SPA in persona del proprio procuratore, nonché ENEL SERVIZIO
ELETTRICO SPA – Società con unico azionista, soggetta all’attività di
direzione e coordinamento di Enel SpA nella sua qualità di beneficiaria
del ramo di azienda della Enel Distribuzione SpA in persona del
proprio procuratore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA
GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell’avvocato
SZEMERE RICCARDO, che le rappresenta e difende unitamente
all’avv. PIETRO GUERRA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 30/06/2014

CARUSO ANNA;
– intimata avverso la sentenza n. 10866/2010 del TRIBUNALE di NAPOLI del
27.10.2010, depositata il 29/10/2010;

13/03/2014 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI ALESSANDRO
SCARANO.

Ric. 2011 n. 25969 sez. M3 – ud. 13-03-2014
-2-

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25969/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 27/4/2011 il Tribunale di Benevento
respingeva il gravame interposto dalla società Enel
Distribuzione s.p.a. nei confronti della pronunzia G. di P.

Michele Caruso di condanna al risarcimento del lamentato
danno consistente negli ingiusti oneri sopportati per il
pagamento dell’energia elettrica erogatagli tramite
bollettini postali, in conseguenza dell’inadempimento da
parte dell’Enel all’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999
con cui l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas
(A.E.E.G) ha imposto agli esercenti il servizio di
distribuzione e vendita dell’energia elettrica di «offrire
al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della
bolletta».
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la
società Enel Servizio Elettrico s.p.a., in proprio e quale
procuratrice speciale della società Enel Distribuzione
s.p.a., propone ora ricorso per cassazione.
L’intimato non ha svolto attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevato pregiudizialmente che anteriormente all’udienza
il difensore delle ricorrenti ha depositato in Cancelleria
istanza di rimessione in termini ex art. 184

bis c.p.c. «al

fine di produrre il duplicato dell’avviso di ricevimento

3

Benevento di accoglimento della domanda proposta dal sig.

25969/2011

della notificazione del ricorso effettuato a mezzo posta»,
in quanto <

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