Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14848 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. I, 27/05/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 27/05/2021), n.14848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8638-2019 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la

cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’Avvocato ENRICO VILLANOVA, giusta procura speciale allegata al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA n. 2434/2018,

depositata in data 4.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21.10.2020 dal Consigliere Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

M.A. propone ricorso, affidato ad unico motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di Appello di Venezia ha respinto l’appello da lui proposto avverso l’ordinanza emessa in data 14.7.2017 dal Tribunale di Venezia, di rigetto del ricorso presentato contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale, sub specie dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o umanitaria;

il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. preliminarmente il Collegio osserva che, come già affermato da questa Corte, la protezione umanitaria deve ritenersi applicabile alla fattispecie in esame, non potendo attribuirsi efficacia retroattiva al D.L. n. 113 del 2018 conv. nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (cfr. Cass. 4890/2019), con conseguente irrilevanza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate al riguardo dal ricorrente;

2.1. con unico motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, n. 3 e si lamenta che la Corte territoriale abbia respinto la richiesta di protezione umanitaria pur a fronte delle precise allegazioni del richiedente circa il percorso di integrazione in Italia e la situazione di instabilità e insicurezza del Paese di provenienza ((OMISSIS)), unitamente alle pregresse condizioni di vita, senza effettuare un idoneo accertamento circa l’esistenza delle condizioni di vulnerabilità che integrano i requisiti della suddetta forma di protezione;

2.2. la doglianza è fondata;

2.3.con riguardo alla protezione umanitaria, va premesso infatti che la condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento di tale forma di protezione deve essere ancorata a “una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza e cui egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, in motivazione), dovendosi apprezzare la situazione particolare del singolo soggetto, non quella del suo paese d’origine in termini generali ed astratti;

2.4. la Corte territoriale si è limitata ad affermare l’insussistenza dei presupposti della protezione umanitaria in conseguenza della mancata allegazione di alcun elemento idoneo a definire “la presumibile durata di un’esposizione a rischio” del ricorrente;

2.5 la motivazione, che dà implicitamente atto della ricorrenza di profili di vulnerabilità del richiedente asilo, oltre ad apparire già per tale ragione illogica e contraddittoria, non risulta fondata su alcun elemento di fatto; non risulta dunque presa in esame la concreta condizione personale del richiedente, nè effettuata alcuna valutazione comparativa della sua specifica situazione con riferimento al paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. Sez.U. 29459 del 2019; Cass. 4455/2018);

3. in conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Appello di Venezia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione Sezione Prima Civile, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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