Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14848 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 20/07/2016), n.14848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6702/2014 proposto da:

TEATRO LIRICO (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è difesa per legge;

– ricorrenti –

contro

G.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 402/2013 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 11/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;

udito il P.M, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Su ricorso di G.F., titolare della ditta CELT, il Tribunale di Cagliari emetteva il 24 gennaio 1990 decreto ingiuntivo del pagamento di Lire 24.097.700 oltre a spese a carico del Teatro Lirico di (OMISSIS), che si opponeva chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento di danni e la riduzione del prezzo con conseguente compensazione. Il Tribunale, con sentenza del 29 dicembre 2007, revocava il decreto ingiuntivo ed essendo state frattanto pagate Lire 10.520.000 condannava l’opponente a pagare il residuo, dichiarando inammissibile la domanda di compensazione. Avendo il Teatro Lirico proposto appello, la Corte d’appello di Cagliari, con sentenza dell’11 giugno 2013 lo rigettava.

2. Ha presentato ricorso il Teatro Lirico, sulla base di un unico motivo, denunciante, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge di contabilità dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. Il ricorso è inammissibile.

Nell’unico motivo, si adduce che il giudice d’appello ha respinto la domanda riconvenzionale di compensazione per mancanza di prova dell’esistenza e del contenuto del contratto da cui sarebbe derivato il credito con cui compensare il debito del Teatro, e ciò per assenza di scrittura contenente il contratto, essendo insufficiente allo scopo il verbale di aggiudicazione definitiva come esito di licitazione privata. Ai sensi dell’art. 16 della legge di contabilità dello Stato, osserva però il ricorrente, i processi verbali di aggiudicazione definitiva a seguito di incanti pubblici o private licitazioni equivalgono per ogni effetto di legge al contratto, e tale normativa nel 1987 (epoca dei fatti) sarebbe stata applicabile all’ente lirico. La prova dell’avvenuto pagamento sarebbe stata poi fornita anche con le produzioni di primo grado (documenti 7 e 8) dell’attuale ricorrente e mediante le fatture con le relative attestazioni di spesa prodotte. Ai sensi dell’art. 16, quindi, in caso di contratti stipulati da soggetti pubblici sussiste equiparazione tra il verbale di aggiudicazione e contratti formali: e la Fondazione lirico-sinfonica è soggetto di diritto pubblico, come emergente dalla sentenza n. 153 del 2011 della Corte Costituzionale e dalla L. n. 112 del 2013.

Premesso anzitutto che non rientra nella cognizione del giudice di legittimità la valutazione di elementi probatori – per cui inammissibile è l’argomento che adduce essere stata fornita prova di pagamento con determinati documenti -, deve osservarsi che il nucleo del motivo concerne l’applicabilità dell’art. 16 della Legge di contabilità dello Stato perchè il verbale di aggiudicazione definitiva, nel caso di specie, sarebbe sufficiente ad integrare il contratto di cui il ricorrente adduce l’esistenza. Ma logicamente precede e assorbe ogni altro rilievo la constatazione che il ricorso è, al riguardo, del tutto privo di autosufficienza, dal momento che nella sua illustrazione non viene trascritto il contenuto del verbale di aggiudicazione redatto nel caso in esame, nè lo allega al ricorso. Da ciò discende che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (ex multis, Cass. sez. 2, 20 agosto 2015 n. 17049; Cass. sez.1, n. 19 agosto 2015 n. 16900; Cass. sez. 5, 15 luglio 2015 n. 14784; Cass. sez. 6-3, ord. 3 febbraio 2015 n. 1926). Non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non essendosi costituito l’intimato.

Sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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