Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14848 del 14/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.14/06/2017), n. 14848
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 28929/2015 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA
SACCHETTI, 201, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA FONTANELLA,
che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
REGIONE LAZIO;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2541/10/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di ROMA, depositata il 05/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;
rilevato che il ricorso è stato indirizzato e notificato alla sola Regione Lazio e non anche ad Equitalia Sud S.p.A., parte del doppio grado del giudizio di merito, nei confronti della quale, come litisconsorte sul piano processuale, deve essere pertanto disposta preliminarmente l’integrazione del contraddittorio.
PQM
Rinvia la causa a nuovo ruolo, ordinando l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Equitalia Sud S.p.A. (ora incorporata da Equitalia Servizi di riscossione S.p.A.), concedendo termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per l’adempimento.
Così deciso in Roma, a seguito di riconvocazione, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017