Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14848 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 13/07/2020), n.14848

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2675/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi,

12;

– ricorrente, intimato in via incidentale –

contro

ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

Rossella Barbaro e Giuseppe Gianoli, con domicilio eletto presso la

sig. Antonia De Angelis, sito in Roma, via Portuense, 104;

– controricorrente, ricorrente in via incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 1075/24/15, depositata il 17 giugno 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, depositata il 17 giugno 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto, nonchè dell’appello incidentale della ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.l., avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso di quest’ultima per l’annullamento dell’atto di contestazione di violazioni finanziarie e di irrogazione di sanzioni, riducendo la sanzione ad un quarto dell’importo ivi irrogato;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che l’atto impositivo traeva origine dalla rilevazione dell’omesso versamento dell’accisa dovuta sul consumo di gas naturale, relativamente all’importo della rata di acconto avente scadenza 31 maggio 2010, e che l’Ufficio aveva determinato la sanzione nella misura pari al 30% dell’imposta non versata;

– il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha disatteso il gravame dell’Ufficio ritenendo che trovasse applicazione al caso in esame la previsione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16, comma 3, che consentiva la definizione agevolata delle sanzioni mediante il versamento di una somma pari ad un quarto della sanzione comminata;

– ha, inoltre, rigettato l’appello incidentale della contribuente vertente sull’eccepita incompetenza territoriale dell’Ufficio erariale che aveva emesso l’atto;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso la ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.l., la quale propone ricorso incidentale;

– in relazione a tale ricorso incidentale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non spiega alcuna attività difensiva;

– la ASM Servizi Energetici e Tecnologici s.r.l. deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con l’unico motivo del ricorso principale proposto l’Agenzia denuncia la violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, e art. 17, commi 2 e 3, per aver la sentenza impugnata ritenuto che fosse applicabile al caso in esame la fattispecie della definizione agevolata delle sanzioni, pur essendosi in presenza di sanzioni irrogate per omesso versamento di tributi;

– il motivo è fondato;

– il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, comma 3, nella formulazione pro tempore vigente, consente al trasgressore e agli obbligati in solido di definire la controversia entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo;

– analogamente il successivo art. 17, al comma 2, ammette definizione agevolata delle violazioni contestate con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, da effettuarsi entro il termine previsto per la proposizione del ricorso;

– il comma successivo, aggiunge che, relativamente alle sanzioni emesse per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorchè risultante da liquidazioni eseguite ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 36-bis e 36-ter, e D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, e art. 60, comma 6, l’Ufficio può procedere all’iscrizione a ruolo dei relativi importi anche senza previa contestazione, prevedendo, altresì, che, in ordine a tali sanzioni “in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2, e nell’art. 16, comma 3”;

– dall’esame testuale di tali disposizioni si evince che la definizione agevolata delle sanzioni tributarie, da effettuarsi previo pagamento del quarto della sanzione irrogata, non si applica nel caso di omesso o ritardato pagamento dei tributi (cfr. Cass. 30 luglio 2009, n. 17721);

– a tal fine, dunque, non rileva la natura del tributo di cui è contestata l’omesso o ritardato versamento, in quanto ciò che assume importanza dirimente è la natura della violazione;

– con il primo motivo del ricorso incidentale la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del Testo Unico 26 ottobre 1995, n. 504, art. 19, comma 1, per aver il giudice di appello escluso la sussistenza del vizio di incompetenza per materia dell’ufficio che aveva emanato l’atto impugnato, benchè questo fosse stato reso dall’ufficio doganale di Padova anzichè dalla Direzione regionale del Veneto;

– il motivo è infondato;

– come correttamente osservato dalla parte, il T.U. n. 504 del 1995, art. 19, nella versione, applicabile al caso in esame ratione temporis risultante dalla modifica operata con il D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, art. 5, comma 1, prevede che l’accertamento delle violazioni in materia di imposte sulla produzione e sui consumi compete, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla L. 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari dell’Amministrazione finanziaria, mentre la Direzione regionale dell’Agenzia delle dogane e l’Ufficio Regionale dei monopoli di Stato sono competenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative relative alle violazioni nel cui ambito territoriale sono state accertate;

– la Commissione regionale ha, tuttavia, escluso la sussistenza dell’eccepito vizio, in ragione del fatto che l’ufficio doganale di Padova aveva agito a seguito di delega conferita dalla Direzione regionale, competente all’irrogazione delle sanzioni ai sensi della richiamata disposizione normativa;

– così argomentata, la decisione si sottrae alla censura prospettata, in quanto l’invocato T.U. n. 504 del 1995, art. 19, non prevede alcun divieto di delega interna dell’attività sanzionatoria, per cui l’attività svolta dall’Ufficio di (OMISSIS) nell’ambito della delega conferitagli è perfettamente riconducibile alla competenza sanzionatoria della Direzione Regionale (così, Cass. 3 ottobre 2019, n. 24678);

– del resto gli Uffici periferici non sono che articolazioni territoriali della Direzione Regionale, sì che il Direttore Regionale può delegare qualsivoglia funzionario dipendente all’esercizio dei poteri a lui spettanti;

– con il secondo motivo del ricorso incidentale la società invoca l’applicazione del principio del favor rei previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, in relazione alla modifica del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, operata con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, art. 15, comma 1, lett. o), entrata in vigore successivamente al deposito della sentenza impugnata;

– evidenzia, in proposito, che il pagamento dell’accisa non tempestivamente versata è stato effettuato con un ritardo di soli 32 giorni, per cui, ai sensi della disciplina sopravvenuta, ricorrerebbero gli estremi per la rideterminazione della sanzione irrogata in misura pari alla metà dell’importo ivi indicato, venendo in rilievo un ritardo inferiore ai novanta giorni;

– il motivo è fondato;

– va premesso che, in tema di ricorso per cassazione, la censura ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, può concernere anche la violazione di disposizioni emanate dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, ove retroattive e, quindi, applicabili al rapporto dedotto, atteso che non richiede necessariamente un errore, avendo ad oggetto il giudizio di legittimità non l’operato del giudice, ma la conformità della decisione adottata all’ordinamento giuridico (cfr. Cass., Sez. Un., 27 ottobre 2016, n. 21691);

– ciò posto, si osserva che le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 158 del 2015, al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13, applicabili ai processi in corso in virtù del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3, e art. 25, comma 2, prevedono che per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo, pari al 30%, è ridotta alla metà e che, salva l’applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione così determinata è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;

– sarà compito del giudice del rinvio provvedere all’applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole derivante dall’entrata in vigore, in pendenza del giudizio, del D.Lgs. n. 158 del 2015;

– la sentenza va, dunque, cassata con riferimento ai motivi accolti e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, che provvederà anche al regolamento delle spese.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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