Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14847 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. I, 27/05/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 27/05/2021), n.14847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. ANDRONIO Alessandro Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.H., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), rappresentato e

difeso dall’avv. Antonio Barone ed elettivamente domiciliato presso

il suo studio in Avellino, via Benigni 10;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, ((OMISSIS)), rappresentato e difeso ex lege

dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliato nei suoi uffici

di Roma, via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno, depositata il

10/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/09/2020 dal consigliere Dott. Alessandro M.

Andronio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1903/2018 del 10 dicembre 2018, la Corte d’appello di Salerno ha confermato l’ordinanza del Tribunale di Salerno del 7 giugno 2018, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dall’interessato avverso il provvedimento di diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.

2. Avverso la sentenza l’interessato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo: 1) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per l’erronea applicazione del principio dell’onere della prova attenuato e la mancata attivazione di poteri istruttori d’ufficio, nonchè vizi della motivazione in relazione alla ritenuta non credibilità del richiedente, essendo stata omessa una corretta considerazione delle dichiarazioni dello stesso; 2) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 7, 8,11 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare d’ufficio la situazione del paese di provenienza ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato; 3) la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c), sul rilievo che la Corte avrebbe dovuto accertare la situazione del paese di origine del richiedente al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria, sotto il profilo dell’esistenza di una minaccia grave alla vita e all’incolumità; 3) la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per la mancata valutazione della situazione del paese di origine e della integrazione in Italia del ricorrente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

3. L’amministrazione intimata si è costituita con controricorso, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze del ricorrente – che possono essere trattate congiuntamente – risultano sostanzialmente prive di puntuali riferimenti alla motivazione del provvedimento impugnato e consistono nella mera riproposizione di rilievi già sottoposti ai giudici di merito, in relazione a una asserita situazione di persecuzione e minaccia alla quale il richiedente sarebbe sottoposto nel suo paese di origine ((OMISSIS)), essendo di religione cristiana e per questo perseguitato per non avere preso il posto del padre in una setta animista. Sul punto, la sentenza impugnata reca una motivazione pienamente logica e coerente – e, dunque, insindacabile in sede di legittimità – laddove evidenzia l’assoluta inverosimiglianza della versione dei fatti fornita dall’interessato, dalla quale non emergono le ragioni e i nessi logici tra i vari eventi che si sarebbero succeduti, nè l’esatta natura dei rapporti familiari e dei rapporti con la presunta setta, nè una anche superficiale conoscenza della religione cristiana, che il ricorrente afferma di professare, in realtà ignorandola. Oltre a ciò, la Corte d’appello correttamente osserva che l’imputato non si è presentato nel giudizio di primo grado a fornire chiarimenti, pur essendo stato invitato dal giudice in tal senso, ed evidenzia che l’atto di appello è del tutto generico a fronte di un’ampia e coerente motivazione del Tribunale, che ha preso analiticamente in considerazione il narrato dell’interessato.

Quanto, poi, alla paventata minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, deve rilevarsi che la sentenza impugnata contiene puntuali riferimenti a documentazione proveniente da organizzazioni internazionali e associazioni umanitarie, presa in considerazione d’ufficio, che esclude la configurabilità di situazioni di pericolo generalizzato nella regione (OMISSIS) di riferimento.

Infine, in relazione alla protezione umanitaria, va osservato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel paese d’accoglienza (ex multis, Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298 – 01). E deve ricordarsi, inoltre, che l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Sez. U, n. 29459 del 13/11/2019, Rv. 656062 – 02). Tale valutazione comparativa è stata compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, che – come visto – ha reputato non credibile la versione fornita dall’interessato; cosicchè non può essere ritenuto sussistente alcun pericolo di trattamenti inumani, a fronte di un percorso di integrazione in Italia che non è tale da far ritenere che l’espatrio possa presentare fattori ostativi.

2. Il ricorrente soccombente deve essere condannato alla rifusione delle spese sostenute dall’amministrazione resistente, da liquidarsi in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di controparte, che liquida in Euro 2.100,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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