Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14847 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10071/2013 proposto da:

M.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 49, presso lo studio dell’avvocato MARCO PASTACALDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO TAITI giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ME.AS., m.l., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE, 76, presso lo studio dell’avvocato ELENA PROVENZANI,

rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELLO NICCOLAI giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1195/2012 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 12/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO;

udito l’Avvocato RAFFAELLO NICCOLAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 12 ottobre 2012, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, aveva rigettato la domanda di risoluzione del contratto di locazione intercorso tra i locatori m.l. e Me.As. ed il conduttore M.A., nonchè la domanda riconvenzionale volta alla restituzione di somme versate in eccesso per canoni ed al rimborso di spese sostenute per le opere di miglioramento realizzate sull’immobile.

2. Contro la suddetta sentenza M.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Erronea/omessa valutazione delle risultanze istruttorie riguardanti le condizioni dell’immobile locato.

Deduce che: dalle risultanze istruttorie si desumeva che i lavori eseguiti avevano determinato una alterazione strutturale profonda dell’immobile locato, sicchè le opere realizzate non integravano miglioramenti non indennizzabili ex art. 1592 c.c.; in ogni caso, spettava al conduttore l’indennità prevista dallo stesso art. 1592 c.c., poichè i locatori avevano prestato il consenso ai lavori; non vi era stata riduzione del canone per le pessime condizioni dell’immobile, come invece ritenuto dalla corte territoriale, essendo desumibile in via di mero fatto dalle foto allegate che il canone pattuito (Euro 630,00) non era inferiore a quello che sarebbe stato dovuto per un immobile in buone condizioni.

Il motivo è inammissibile.

Trattandosi di sentenza soggetta, ratione temporis, al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, nella specie è configurabile il solo vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Le questioni prospettate nel motivo, invece, sono state oggetto di esame e valutazione da parte della corte di appello, sicchè le censure sono da ritenere inammissibili sulla base dei criteri indicati dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053/14.

La corte territoriale, invero, con motivazione corretta sotto il profilo giuridico e logico-formale, ha rilevato che: gli interventi realizzati dal conduttore, per la loro tipologia e natura (come emergeva dalla descrizione contenuta nella comparsa di risposta di primo grado e da quanto riferito dai testi escussi) non costituivano “alterazioni strutturali profonde” in grado di determinare “la trasformazione della cosa locata”, tali da non poter essere configurati come miglioramenti ai sensi dell’art. 1592 c.c.; il contratto prevedeva espressamente che i “miglioramenti apportati all’appartamento da parte del conduttore resteranno a favore del locatore al termine del rapporto senza che da questo sia dovuto alcun compenso”; le parti avevano convenuto l’ammontare del canone dopo aver “tenuto presente le condizioni oggettive dell’immobile ben note e la sua ubicazione” con l’aggiunta che il “conduttore dichiara di trovare l’unità immobiliare di cui al presente contratto adatta all’uso convenuto”.

2. Resta assorbito il secondo motivo con il quale si censura la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sul presupposto dell’accoglimento del ricorso, risultato invece inammissibile alla stregua delle considerazioni svolte.

3. Conclusivamente, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, il ricorrente è tenuto al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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