Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14847 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28563/2015 proposto da:

EUTELIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (C.F. e P.I.

12787150155), in persona dei Commissari Straordinari, elettivamente

domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ADALBERTO PERULLI;

– ricorrente –

e contro

R.G.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di AREZZO, depositata il 03/11/2015;

n. 425 R.G.A.C. /2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Arezzo, con decreto 3 novembre 2015, in parziale accoglimento dell’opposizione di R.G., ha ammesso nello stato passivo dell’amministrazione straordinaria di Eutelia il suo credito per differenze retributive e Tfr, sul presupposto dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società, benchè formalmente qualificato come di lavoro autonomo.

La Eutelia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, con il quale ha denunciato violazione dell’art. 2094 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere qualificato il rapporto di lavoro come subordinato, anzichè come autonomo, avendo dato rilievo ad elementi indiziari irrilevanti. La Raffi non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il decreto impugnato ha accertato l’esistenza in fatto di elementi indicativi, in via principale, dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, in ragione della soggezione alle direttive e ai controlli del datore di lavoro sull’organizzazione del lavoro, nonchè dell’esistenza di numerosi elementi sintomatici della subordinazione, quali il carattere continuativo del rapporto, l’osservanza di un orario di lavoro esteso all’intera giornata, il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa all’interno dei locali dell’impresa, la cadenza periodica e la misura fissa della retribuzione.

La censura svolta nel motivo mira, in sostanza, ad una impropria rivisitazione del giudizio di fatto compiuto adeguatamente dai giudici di merito ed è, quindi, inammissibile.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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