Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14847 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 13/07/2020), n.14847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto ai n. 13688/2012 R.G. proposto da:

Emicom s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo, in persona

del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

Salvatore Mileto è Alessandro Fruscione, con domicilio eletto

presso lo studio legale Santacroce-Procida-Fruscione, sito in Roma,

via Giambattista Vico, 22;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Umbria, n. 178/04/11, depositata il 29 novembre 2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 novembre

2019 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

Fatto

RILEVATO

CHE:

– la Empicom s.r.l. in liquidazione e in concordato preventivo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell’Umbria, depositata il 29 novembre 2011, che ha accolto l’appello proposto dall’Ufficio;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che il giudizio trae origine dall’impugnazione da parte della contribuente di tre avvisi di accertamento con cui, relativamente agli anni 2004, 2005 e 2006, erano state rettificate le dichiarazioni ai fini i.re.s., i.r.a.p. e i.v.a. e recuperate le imposte non versate;

– da essa emerge che con tali atti impositivi erano state contestate la contabilizzazione di spese per royalties ritenute fittizie e l’irregolare variazione in diminuzione dell’I.v.a. relativamente ad operazioni poste in essere nell’anno 2004;

– il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente, ha accolto il gravame dell’Ufficio evidenziando che il ricorso originario doveva considerarsi tardivamente proposto e, dunque, inammissibile e, in ogni caso, lo stesso si presentava, nel merito, non accoglibile;

– il ricorso è affidato a dieci motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

– con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2,3 e 97 Cost., L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10, e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 16 e 22, per aver la sentenza impugnata ritenuto inammissibile, per tardività, il ricorso originario, benchè fosse stato tempestivamente notificato all’Agenzia delle Entrate, seppur presso un ufficio dell’Agenzia diverso da quello che aveva emanato e notificato gli atti impositivi (la Direzione provinciale delle Entrate, anzichè la Direzione regionale delle Entrate);

– il motivo è fondato;

– la notifica da parte del contribuente dell’impugnazione presso un ufficio della locale Agenzia delle Entrate non territorialmente competente, perchè diverso da quello che ha emesso l’atto impositivo, non comporta nè la nullità, nè la decadenza dall’impugnazione, sia per il carattere unitario dell’Agenzia delle Entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale che impone di ridurre al massimo le ipotesi d’inammissibilità, sia per la natura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte all’organo (e non alle singole articolazioni organizzative) che ha emesso l’atto o il provvedimento impugnato (cfr. Cass. 26 ottobre 2016, n. 21621; Cass. 6 marzo 2015, n. 4551; Cass., ord., 20 aprile 2010, n. 9405);

– conseguentemente, l’atto che il privato indirizzi all’organo esattamente individuato, ma privo di competenza, produce gli effetti che la legge gli riconnette, dovendo l’azione dell’amministrazione pubblica essere improntata a principi di collaborazione e buona fede ed essendo onere dell’Ufficio (assolto nel caso in esame) curarne la trasmissione a quello competente;

– all’accoglimento del primo motivo di ricorso segue l’assorbimento del secondo motivo, con cui si censura l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulle modalità di intestazione e notificazione del ricorso introduttivo;

– i motivi residui, con cuì la contribuente contesta la sentenza nella parte in cui, affrontando il merito del giudizio, ha dichiarato la legittimità degli atti impositivi impugnati, sono inammissibili;

– infatti, qualora il giudice di appello – come avvenuto nel caso in esame – abbia ritenuto inammissibile una domanda, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, e, ciononostante, abbia proceduto comunque all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto di interesse, il motivo di impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (cfr. Cass., Sez. Un., 30 ottobre 2013, n. 24469);

– la sentenza impugnata va, dunque, cassata, con riferimento al motivo accolto, e rinviata, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo e inammissibili i motivi residui; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell’Umbria, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

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