Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14846 del 20/07/2016


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Cassazione civile sez. III, 20/07/2016, (ud. 19/05/2016, dep. 20/07/2016), n.14846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4210/2014 proposto da:

N.R., L.N., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

SALLUSTIANA 1/A, presso lo studio dell’avvocato STUDIO ASSOCIATO

ORONZO, rappresentati e difesi dagli avvocati CATERINA DI BARTOLO,

FRANCESCO TESORIERE giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

BANCA POPOLARE CROTONE ORA BANCA POPOLARE DEL MEZZOGIORNO, in persona

del Presidente, Dott. L.F.A., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO BENINCASA, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIANFRANCO MINICO’ giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1287/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 26/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l’Avvocato FRANCESCO TASSONI per delega;

udito l’Avvocato MAURIZIO BENINCASA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L.N. e N.R. proposero opposizione avverso il decreto ingiuntivo che li condannava al pagamento di quanto dovuto in favore della banca, per saldi negativi di conto corrente. Dedussero che la banca non aveva adempiuto al mandato irrevocabile con rappresentanza per la vendita di un capannone di loro proprietà al prezzo di non meno di 430 mila Euro, per il soddisfacimento con il ricavato del proprio credito oltre che di quelli del Banco di Napoli e della società Kone Ascensori. In via riconvenzionale chiesero accertarsi l’inadempimento e la condanna della banca al risarcimento dei danni.

Il Tribunale confermò il decreto ingiuntivo e rigettò la domanda riconvenzionale.

La Corte di appello di Catanzaro rigettò l’impugnazione (sentenza del 26 settembre 2013).

2.Avverso la suddetta sentenza propongono ricorso gli originari opponenti con due motivi.

Si difende con controricorso la Banca Popolare del Mezzogiorno, che deposita memoria insistendo sulla inammissibilità del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi sono entrambi inammissibili.

1.1. In generale, deve rilevarsi la non specificità delle censure rispetto alle argomentazioni della sentenza impugnata, tanto che in più punti i ricorrenti sembrano proporre nuovi e diversi profili di diritto, che esplicano con grande dovizia di particolari, ma senza metterli in relazione con le argomentazioni della sentenza.

Ed inoltre, i motivi sono preliminarmente inammissibili per la violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con la conseguenza che la Corte non è posta in grado di valutare la decisività delle censure avanzate, al fine di poterle verificare nella loro corrispondenza al dedotto (cfr., tra le altre, Cass., sez. un., 25 marzo 2010, n. 7161 e Cass., sez. un., 3 novembre 2011, n. 22726).

1.2. Nonostante la critica di fondo si incentri sulla interpretazione del mandato conferito, il ricorso è redatto in totale violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6.

Proprio sulla portata del mandato si incentra il ricorso. Secondo il giudice di merito, si sostanziava nel conseguire un prezzo, non inferiore a quello di 430 mila esplicitato nel contratto, e comunque in grado di soddisfare con il ricavato tutti i creditori nominati, anche mediante accordi remissori sull’importo di questi ultimi, con conseguente possibilità di rinuncia da parte del mandatario per giusta causa comunicata al mandante, quando, a fronte della offerta di acquisto per 450 mila Euro, la mandataria non aveva potuto adempiere per la mancanza della disponibilità dell’altro creditore ad una remissione di una parte del credito.

Mentre, secondo i ricorrenti – per quel che è dato di capire dal ricorso, almeno in alcuni passaggi – il mandato prescindeva dall’idoneità a coprire tutti i crediti.

1.3. La stessa violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è integrata per la parte del ricorso in cui si insiste sulla non attendibilità delle testimonianze e sul loro contenuto, ai fini di censurare il ritenuto adempimento diligente del mandato da parte del giudice di merito.

1.4. Quanto al mandato, è assente qualunque indicazione in ordine al luogo, parte, (punto) del documento, rilevante rispetto alle censure, nè è indicato il tempo del deposito e della fase del giudizio in cui è avvenuta; nè è indicata la collocazione nel fascicolo di parte. Quanto alle testimonianze, è assente qualunque indicazione che ne consenta il reperimento negli atti di causa. Nè, i suddetti documenti sono stati allegati autonomamente al ricorso.

1.5. Sempre ai fini dell’inammissibilità, rileva anche il mancato richiamo alla violazione delle norme che individuano i criteri legali di interpretazione del contratto. Nonchè, nella prospettazione dei vizi motivazionali, non si tiene in alcuna considerazione la novella dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come operata nel 2012, applicabile ratione temporis.

2. Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate sulla base dei parametri vigenti, seguono la soccombenza.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 15.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2016

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