Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14846 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente Sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in Roma, via G. Bazzoni

3, presso lo studio dell’avv. Fabrizio Paoletti, che lo rappresenta e

difende per procura in atti unitamente all’avv. Girolamo Rubino;

– ricorrente –

nei confronti di:

Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia e

L.V.;

– intimati –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/6/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale dr. VELARDI Maurizio, il quale ha

concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

ordinario;

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che S.C. ha ricoperto la carica di Sindaco del Comune di Agrigento dal 25/6/1993 al 27/11/2000; che in tale qualità, è stato imputato del reato di abuso di ufficio per non aver provveduto alla tempestiva repressione dell’abusivismo edilizio nel territorio di competenza; che il Comune di Agrigento si è costituito parte civile per il risarcimento del danno ambientale nonchè di quello da disservizio e dell’altro derivato all’immagine dell’Ente; che con sentenza in data 6/4/2001, il Tribunale di Agrigento ha ritenuto la penale responsabilità del S., accogliendo l’azione civile soltanto per quel che riguardava il danno ambientale;

che mentre il Comune non ha interposto appello, l’imputato si è gravato al giudice superiore che, però, ha rigettato l’impugnazione con sentenza poi confermata dalla Corte di cassazione; che a questo punto, il Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sicilia ha notificato al S. un atto di citazione per responsabilità amministrativa con cui ha domandato la sua condanna al risarcimento del danno, anche ambientale, cagionato al Comune di Agrigento;

che il S. ha presentato allora istanza ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo alla Suprema Corte di voler dichiarare il difetto di giurisdizione della magistratura contabile in relazione al predetto danno ambientale;

che il Procuratore regionale della Corte dei conti non ha svolto attività difensiva, mentre il PG presso la Corte di cassazione ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che ai sensi della L. n. 349 del 1986, art. 18, comma 2, la giurisdizione in tema di danno ambientale apparteneva al giudice ordinario, “ferma restando quella della Corte dei conti di cui al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 22”; che in base a tale disposizione, ritenuta legittima da Corte cost. 1987/641, le cause promosse al fine di ottenere il risarcimento del danno ambientale rientravano nel novero di quelle devolute alla cognizione del giudice ordinario, spettando alla Corte dei conti di pronunciarsi solo sui giudizi di rivalsa della pubblica amministrazione contro il dipendente che in violazione dei doveri del suo ufficio, avesse cagionato un danno del quale essa aveva dovuto rispondere;

che chiamate a statuire al riguardo, queste Sezioni Unite hanno confermato che la giurisdizione restava del giudice ordinario anche nel caso in cui il danno ambientale fosse stato cagionato da un amministratore o un dipendente pubblico che, pertanto, avrebbe potuto essere citato davanti alla Corte dei conti soltanto per le rivalse anzidette o per i danni diversi da quello ambientale, quali, per esempio, quelli derivati dagli esborsi affrontati dalle relative amministrazioni per le riduzioni in pristino (C. cass. 7677 del 1992 e 10733 del 1998);

che la L. n. 349 del 1986, art. 18 è stato successivamente abolito, per la parte che qui interessa, dal D.Lgs, 3 aprile 2006, n. 152, art. 318, il quale ha stabilito, con il precedente art. 313, comma 6, che “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, anzichè ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio”;

che a norma, però, del citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 303, art. 303, le predette disposizioni non si applicano ai danni cagionati da “un’ emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del Decreto;

che nel caso di specie, il danno ambientale ascritto al S. sarebbe derivato da comportamenti anteriori alla sua cessazione dalla carica di Sindaco, avvenuta nel novembre 2000;

che in considerazione di quanto sopra va, pertanto, dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento del danno ambientale avanzata nei confronti del S.;

che non occorre provvedere sulle spese fra il ricorrente ed il Procuratore regionale della Corte dei conti, stante la sua qualità di parte in senso formale, mentre vanno interamente compensate quelle tra il S. ed il L., che non ha svolto attività difensiva in questa sede nè risulta aver mai contestato la giurisdizione del giudice ordinano sul danno ambientale.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti sulla domanda di risarcimento del danno ambientale avanzata nei confronti del S. e compensa interamente le spese del presente giudizio fra quest’ultimo ed il L..

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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