Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14846 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 03/02/2017, dep.14/06/2017),  n. 14846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18724/2015 proposto da:

S.M., in qualità di liqu. “(OMISSIS) SRL” elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20-C, presso lo studio dell’avvocato

CLAUDIO COGGIATTI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

C.M.R., FALLIMENTO (OMISSIS) IN LIQUIDAZIONE SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 356/2015 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO

LAMORGESE.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Perugia, con sentenza 12 giugno 2015, ha rigettato il reclamo di S.M., liquidatore della (OMISSIS) srl, in liquidazione, avverso il fallimento dichiarato dal Tribunale di Terni con sentenza 16 dicembre 2014.

La questione posta dal ricorso per cassazione proposto dal liquidatore della società è se la notifica dell’istanza di fallimento mediante il deposito dell’atto presso la casa comunale (nella specie in data 25 agosto 2014), quando abbia avuto esito negativo la notifica presso la sede della società che sia stata cancellata dal registro delle imprese (nella specie in data 27 maggio 2014), sia valida – come ritenuto dai giudici di merito – o sia nulla se si ritiene – come sostenuto dal ricorrente (che denuncia violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 10, comma 1 e art. 15, comma 3) – che quando la società sia estinta la notifica dell’istanza di fallimento debba essere compiuta presso il liquidatore quale unico soggetto legittimato a contraddire sulle istanze di fallimento presentate nei confronti della società.

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte perugina deciso la causa in senso conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la previsione della L. Fall., art. 10, per il quale una società cancellata dal registro delle imprese può essere dichiarata fallita entro l’anno dalla cancellazione, implica che il procedimento prefallimentare e le eventuali successive fasi impugnatorie continuano a svolgersi, per fictio iuris, nei confronti della società estinta, non perdendo quest’ultima, in ambito concorsuale, la propria capacità processuale: ne consegue che pure il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato presso la sede della società cancellata, ai sensi dell’art. 145 c.p.c., comma 1 (v. Cass. n. 24968/2013); questa conclusione è coerente con il principio secondo cui la società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese conserva, L. Fall., ex art. 10, la capacità di stare in giudizio tanto nel procedimento per la dichiarazione di fallimento e nelle successive fasi impugnatorie, quanto nella conseguente procedura concorsuale (v. Cass. n. 18138 e 21026/2013).

Il ricorso è rigettato.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Doppio contributo a carico del ricorrente, come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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