Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14845 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14845

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente Sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso per regolamento di giurisdizione proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in Roma, via

Ippolito Nievo 61, scala D, presso lo studio dell’avv. Mazzocco

Ennio, che la rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrente –

nei confronti di:

Università Cattolica “Sacro Cuore” di Campobasso;

– intimata –

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/6/2011 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. RUSSO Libertino Alberto, il quale

ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione del giudice

ordinario;

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che con ricorso al giudice del lavoro del Tribunale di Campobasso, D.C. ha esposto che dopo aver conseguito la specializzazione in cardiologia con il massimo dei voti, aveva ininterrottamente lavorato, dal 29 novembre 2007 al 16 giugno 2008, come dirigente medico presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari dell’Università Cattolica “Sacro Cuore” di Campobasso;

che aveva svolto tale attvità per tredici ore al giorno dal lunedì al venerdì di ogni settimana, inserendosi stabilmente nella struttura del Dipartimento, dove aveva lavorato alle dipendenze e su disposizione del Direttore;

che nonostante ciò, l’Università non l’aveva mai regolarizzata dal punto di vista giuridico ed economico;

che aveva pertanto diritto al pagamento delle retribuzioni di categoria previo accertamento della pregressa instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o, quanto meno, di un indebito arricchimento della convenuta;

che quest’ultima si è costituita eccependo, fra l’altro, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in considerazione della sua natura di ente pubblico non economico;

che la D. ha presentato allora istanza ex art. 41 cod. proc. civ., chiedendo alla Suprema Corte di voler confermare la giurisdizione dell’adito giudice ordinario; che l’intimata non ha svolto attività difensiva, mentre il PG ha concluso la sua requisitoria nel senso della riconducibilità della controversia nel novero di quelle devolute alla cognizione dell’AGO;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che la D. ha fondato la sua domanda su fatti verificatisi a partire dal 29 novembre 2007;

che va pertanto dichiarata la giurisdizione dell’adito giudice del lavoro, che provvedere pure sulle spese della presente fase di legittimità (v., al riguardo, C. cass. 10669 del 2009 per un caso, analogo al presente, di controversia diretta all’accertamento della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato).

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione dell’adito giudice ordinario, che provvederà anche sulle spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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