Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14844 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 21/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. LUPI Fernando – Presidente Sezione –

Dott. MORELLI Mario Rosario – Consigliere –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M.R., S.G., B.A., D.

A.A. e F.F., elettivamente domiciliati in

Roma, Corso d’Italia 19, presso lo studio dell’avv. Francano Fabio,

che li rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrenti –

nei confronti di:

Procuratore Generale presso la Corte dei conti, via Baiamonti 25,

Roma;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 298, depositata il 2/8/2010 dalla

Sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/6/2011 dal Relatore Cons. Francesco Tirelii;

Sentito l’avv. Francarlo;

Udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dr. IANNELLI Domenico, il quale ha

concluso per il rigetto del ricorso;

La Corte:

Fatto

OSSERVA

quanto segue:

Con atto spedito a mezzo posta in data 15/11/2010, M.R. B., S.G., B.A., D.A. A. e F.F. hanno proposto ricorso contro la sentenza in epigrafe indicata, chiedendone la cassazione con ogni consequenziale statuizione.

Il Procuratore Generale presso la Corte dei conti ha resistito con controricorso e la controversia è stata decisa all’esito della pubblica udienza del 21/6/2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalla lettura della sentenza impugnata, del ricorso e del controricorso emerge in fatto che con delibera consiliare in data 24/4/1996, il Comune di Formello si è dotato di un proprio ufficio legale, cui a partire dal 1/4/1997 ha preposto l’avv. Enrico Laurenti.

Con decreto sindacale del 18/1/2000, tale ufficio è stato però soppresso ed a distanza di pochi mesi è stata stipulata con l’avv. Remo Roscioni una convenzione quadriennale per l’assistenza legale e la difesa in giudizio dell’ente. Il 27/2/2001 il Comune di Formello ha riattivato l’ufficio legale senza, tuttavia, recedere dalla convenzione con l’avv. Roscioni ed anzi continuando, come per il passato, a conferire mandati difensivi anche ad altri professionisti del libero Foro.

Sostenendo l’illegittimità di simile comportamento degli amministratori, il Procuratore della Corte dei conti li ha citati in giudizio davanti alla competente Sezione regionale per sentirli condannare a risarcimento del danno così cagionato al Comune.

Il giudice adito ha, però, rigettato la domanda ed il Procuratore Generale si è gravato alla Sezione centrale di appello, che con la sentenza in epigrafe indicata ha confermato l’esclusione di ogni responsabilità per alcune cause (fra cui quelle che richiedevano l’abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiori, davanti alle quali l’avv. Laurenti non poteva esercitare la difesa), pronunciando condanna per le altre nonchè per il mancato recesso dalla convenzione con l’avv. Roscioni dopo la riattivazione dell’ufficio legale. B.M. R., S.G., B.A., D.A.A. e F.F. hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo con l’unico motivo la violazione e falsa applicazione della L. n. 20 del 1994, art. 1 e dei limiti esterni della giurisdizione contabile, in quanto la Corte dei conti avrebbe dovuto considerare che la nomina degli avvocati esterni non aveva rappresentato altro che la mera esecuzione di scelte organizzative a monte volte a potenziare l’Area Affari Generali a scapito di quella Legale che non disponeva, oltretutto, di professionalità sufficienti a soddisfare le necessità dell’Ente.

Censurando l’affidamento dei singoli incarichi, la Corte dei conti aveva pertanto finito col toccare inammissibilmente il merito di un più ampio disegno di carattere ampiamente discrezionale e, perciò, tradizionalmente sottratto al sindacato giurisdizionale.

Così riassunte le difese dei ricorrenti, di cui il Procuratore Generale ha eccepito nel controricorso l’infondatezza ed, an-cor prima, la novità perchè mai svolte nei precedenti gradi, nel corso dei quali gli amministratori comunali si erano limitati a sostenere la esistenza dei presupposti per il ricorso ai professionisti esterni, osserva il Collegio che in linea teorica nulla impedisce che la questione di giurisdizione insorga e possa essere perciò dedotta solo dopo il deposito della sentenza di appello con la quale il giudice, pur rientrando la causa nel novero di quelle astrattamente devolute alla sua cognizione, l’abbia però concretamente decisa in modo tale da debordare dai confini della propria potestas iudicandi.

La sentenza in esame, tuttavia, non presenta nessun vizio del genere, in quanto la Corte dei conti non ha compiuto nessuna invasione del merito, ma si è mantenuta nell’ambito di un puro controllo di legittimità, affermando la responsabilità degli appellati non sotto il profilo della scarsa convenienza od opportunità delle nomine, ma perchè non era stata raggiunta “la prova circa la sussistenza di entrambi i requisiti” previsti dalla legge “per il conferimento degli incarichi esterni”.

Ed infatti, ha osservato la Corte, le relative delibere non contenevano alcuna indicazione capace di dimostrare che si trattava di cause troppo complesse o specialistiche per essere affidate all’avv. Laurenti o, in sua assenza, all’avv. Roscioni, con cui proprio a seguito della soppressione dell’Ufficio legale, era stata stipulata una convenzione che salvo particolari esigenze di cui non v’era traccia negli atti, si estendeva tendenzialmente alla trattazione di tutti gli affari legali del Comune cui, pertanto, avrebbe potuto farsi fronte con le risorse già disponibili, senza bisogno di rivolgersi ad ulteriori avvocati ed affrontare, in tal modo, nuove ed inutili spese.

Considerato, poi, che per lo stesso motivo anche la convenzione con l’avv. Roscioni avrebbe potuto – e dovuto – essere disdettata dopo la riattivazione dell’Ufficio legale, la Corte dei conti ha pronunciato condanna che non ha comportato nessuno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione contabile, in quanto il giudice a quo non si è addentrato in campi riservati, ma ha mantenuto la sua verifica su di un piano di pura legalità che questa Corte non può sindacare (v., per una fattispecie analoga, la recente C. cass. SU 8492/2011).

Il ricorso è, quindi, rigettato.

Nulla per le spese, stante la natura di parte in senso solo formale del Procuratore Generale presso la Corte dei conti.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione della Corte dei conti e rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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