Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14844 del 14/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 14/06/2017, (ud. 10/11/2016, dep.14/06/2017),  n. 14844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 664/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.L., I.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

ANDREA BAFILE 2, presso lo studio dell’avvocato VANTA SERENA

OLIVERIO, rappresentati e difesi dall’avvocato STEFANO ODIERNO

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto n. 50121/15 della CORTE D’APPELLO di ROMA, emesso

il 25/05/2015 e depositato il 08/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI;

udito l’Avvocato Stefano Odierno, per i controricorrenti, che si

riporta agli scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto dell’8.10.2015 la Corte d’appello di Roma – nel rigettare l’opposizione proposta dal Ministero della giustizia – ha confermato il decreto presidenziale del 28.11.2014 che accoglieva la domanda proposta da I.L. e G. intesa ad ottenere l’equa riparazione del danno non patrimoniale conseguente alla durata non ragionevole di un giudizio definito con sentenza della Corte di appello di Napoli depositata il 15.03.2013, liquidando l’indennizzo di Euro 5.600,00.

Per la cassazione di tale decreto il Ministero della giustizia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui hanno resistito gli I. con controricorso.

In prossimità della pubblica udienza il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l’adozione di una motivazione in forma semplificata.

Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, per non avere la corte di merito rilevato la tardività del ricorso proposto essendo stata la sentenza che ha definito il giudizio presupposto depositata in data 15.03.2014, termine dal quale avrebbe dovuto essere computato quello semestrale per la proposizione del ricorso di equa riparazione, mentre la domanda di indennizzo è stata proposta solo il 06.11.2014.

Il motivo è privo di pregio.

La L. n. 89 del 2001, art. 4, nella sua formulazione vigente alla data di proposizione del ricorso, e dunque ratione temporis applicabile nella specie, dispone che la domanda di riparazione può essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo procedimento, è divenuta definitiva. La giurisprudenza di questa Corte ha costantemente interpretato tale norma nel senso che “definitiva” è la pronuncia che chiude formalmente il processo, non essendo consentita contro di essa alcuna impugnazione ordinaria (cfr. Cass. n. 22767 del 2013; Cass. n. 14725 del 2013 e Cass. n. 3264 del 2007). Detta nozione si correla al processo quale luogo in cui si realizza il diritto dell’uomo ad ottenere dallo Stato un’amministrazione della giustizia in tempi ragionevoli, tenendo conto unicamente del momento in cui il giudice abbia adottato una pronuncia non soggetta ad impugnazione ordinaria.

Va, inoltre, richiamato l’insegnamento di questa Corte alla cui stregua, poichè fra i termini per i quali la L. n. 742 del 1969, art. 1, prevede la sospensione nel periodo feriale vanno ricompresi non solo i termini inerenti alle fasi successive all’introduzione del processo, ma anche il termine entro il quale il processo stesso deve essere instaurato, allorchè l’azione in giudizio rappresenti, per il titolare del diritto, l’unico rimedio per fare valere il diritto stesso, detta sospensione si applica anche al termine di sei mesi previsto dalla L. n. 89 del 2001, art. 4, per la proposizione della domanda di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (cfr. Cass. 18 marzo 2016 n. 5423; Cass. 11 marzo 2009 n. 5895).

Alla data del 3 novembre 2014, dì del deposito del ricorso della L. n. 89 del 2001, ex art. 3, non era perciò decorso il termine decadenziale semestrale di cui alla medesima L. n. 89 del 2001, art. 4, per essere stata la sentenza nel giudizio presupposto depositata in data 19 marzo 2014 – come asserito dallo stesso Ministero ricorrente – per cui essa è divenuta definitiva, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 1, ratione temporis applicabile, lo stesso 3 novembre 2014.

Dunque, la pretesa dell’amministrazione ricorrente di considerare decorso il termine semestrale assumendo a data iniziale il compimento del termine di sei mesi per la definitività della sentenza è destituita di fondamento.

Con il secondo mezzo – in via subordinata – l’Amministrazione lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4, per non avere la corte capitolina considerato che il giudizio di equa riparazione riformato doveva essere equiparato ad un procedimento monitorio, per il quale era necessaria una maggiore speditezza, inconciliabile con l’applicazione della sospensione dei termini feriali.

Anche detta doglianza non può trovare accoglimento sol che si consideri che il principio sopra richiamato è stato da questa Corte affermato proprio in una controversia soggetta, ratione temporis, all’applicazione della L. n. 89 del 2001, come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, con distrazione in favore dei difensore del ricorrente, dichiaratisi antistatari. Risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato – avendo agito peraltro l’Amministrazione – non si deve far luogo alla dichiarazione di cui del Testo Unico approvato con il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso;

condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese generali e accessori di legge;

dispone la distrazione delle spese in favore dei difensori del ricorrente, avv. Gian Michele Gentile e Paolo Agostino Demuro, dichiaratisi antistatari.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2017

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