Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14844 del 13/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 13/07/2020, (ud. 09/04/2019, dep. 13/07/2020), n.14844

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 324/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato

presso cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

AUTOTRASPORTI A. S.N.C. DI A.R.C. & C., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, viale Liegi n. 32, presso lo studio dell’Avv.

Marcello Clarich, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,

dagli Avv. Marco Miccinesi e Francesco Pistolesi giusta procura a

margine del controricorso con ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

e contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2266/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 22 maggio 2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

aprile 2019 dal Cons. ROBERTO MUCCI.

Fatto

CONSIDERATO

che:

1. la CTR della Lombardia ha accolto parzialmente il gravame interposto da Autotrasporti A. s.n.c. di A.R.C. & C. avverso la sentenza della CTP di Sondrio di rigetto del ricorso della società contribuente contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) con cui l’ufficio di (OMISSIS) aveva accertato, a seguito dei controlli effettuati dalla tenenza della Guardia di Finanza di (OMISSIS) e in relazione al periodo 1 marzo 2009-29 febbraio 2012, maggiori diritti per accise e IVA all’importazione, oltre sanzioni e interessi, per i quantitativi di carburante importato dal territorio extra-doganale di Livigno eccedenti la franchigia limitata al carburante contenuto nei “serbatoi normali” dei veicoli commerciali del Reg. del Consiglio 16 novembre 2009, n. 1186/2009/CE, ex art. 107, sul regime comunitario delle franchigie doganali;

2. ha ritenuto tra l’altro la CTR che: a) il Reg. cit., art. 107, deve essere interpretato restrittivamente, anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza Schoonbroodt del 1998 in causa C-247/97), nel senso che nella locuzione “serbatoi normali” rientrano soltanto quelli fissati dal costruttore su tutti i veicoli del medesimo tipo e non anche – come sostenuto dall’appellante quelli installati al momento del primo acquisto e della prima immatricolazione; b) non sussistono le condizioni per potersi invocare il “legittimo affidamento” della L. 27 luglio 2000, n. 212, ex art. 12; c) in accoglimento del terzo motivo di gravame, sussistono invece le condizioni per l’applicazione dell’esimente di cui alla L. n. 212 cit., art. 10, con riguardo agli interessi “atteso che la rilevante affluenza di trasportatori professionali che sono prossimi a Livigno e che riforniscono regolarmente i propri automezzi in zona franca avrebbe dovuto indurre l’agenzia delle Dogane ad una verifica della regolarità dei serbatoi utilizzati in epoca antecedente e senza ritardo” (p. 5 della sentenza);

3. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli affidato a due motivi, cui replica Autotrasporti A. con controricorso e ricorso incidentale affidato anch’esso a due motivi, sui quali l’Agenzia non ha svolto difese.

Diritto

RITENUTO

che:

4. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli denuncia nullità della sentenza “per palese contraddittorietà dello sviluppo argomentativo (…) infatti le argomentazioni utilizzate per motivare il rigetto della domanda principale, inerente al pagamento del tributo (correttezza del comportamento dell’Agenzia delle Dogane), sono state poi disattese nell’accoglimento della domanda subordinata relativa agli interessi” (p. 9 del ricorso): avendo la CTR escluso la sussistenza di un comportamento “attivo” dell’amministrazione tale da indurre nella contribuente una fondata aspettativa di esenzione del carburante importato dal dazio, sarebbe contraddittorio il successivo riconoscimento del legittimo affidamento della L. n. 212 del 2000, ex art. 10, quale esimente per il pagamento degli interessi per il solo fatto del mero trascorrere del tempo prima dell’accertamento dell’illegittima importazione;

4.1. il mezzo – che, al di là della sua formale intestazione, prospetta in sostanza un vizio motivazionale – è inammissibile;

4.2. esso non risulta infatti in linea con la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (applicabile nella specie) ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), (conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 134), anche con riferimento, peraltro, all’impugnazione delle sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie Regionali (per l’applicabilità della modifica di cui innanzi anche all’impugnazione di tali pronunce si v. Sez. U., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054);

4.3. il legislatore, come chiarito da questa Corte anche a Sezioni Unite, tramite il nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Sez. U., n. 8053/2014 cit. e, da ultimo, Sez. 2, 29 ottobre 2018, n. 27415); quanto al vizio di omessa motivazione, la detta riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, è in particolare interpretata da questa Corte, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U., nn. 8053 e 8054/2014 citt., e successive conformi, tra le quali anche Sez. 3, 12 ottobre 2017, n. 23940, secondo cui non sono più ammissibili mere censure di contraddittorietà ed insufficienza motivazionale, ma solo quelle deducenti violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e quindi causa di nullità della sentenza, e Sez. 6-3, 25 settembre 2018, n. 22598, che riconduce il vizio in oggetto ad una nullità processuale denunciabile ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4);

4.4. quanto testè osservato evidenzia l’inammissibilità della doglianza (E) poichè prospettata in termini di mera contraddittorietà di taluni profili della motivazione (inerenti l’applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10), peraltro neanche in termini tali da rendere l’apparato motivazionale della sentenza impugnata al di sotto del “minimo costituzionale”;

5. con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 cit., art. 10, comma 2: nella specie non sussisterebbe “alcuna consequenzialità tra il comportamento dell’Amministrazione e quello del contribuente (…) tale da ingenerare l’affidamento. Tali circostanze sono di per sè dirimenti per escludere la configurabilità (…) di un affidamento legittimo, considerato il tenore della L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, (…)” (p. 12 del ricorso), nè l’omesso controllo per un lungo periodo di tempo – circostanza comunque non dipesa dall’amministrazione – potrebbe ingenerare un legittimo affidamento della contribuente;

5.1. il mezzo è anch’esso inammissibile, essendo sufficiente notare che la CTR ha argomentato in relazione all’applicazione dell’art. 10 cit. all’esito di valutazioni di merito alle quali l’Agenzia ricorrente vorrebbe in sostanza sostituire – in modo evidentemente non consentito – le proprie;

6. con il primo motivo di ricorso incidentale Autotrasporti A. denuncia violazione e falsa applicazione del Reg. n. 1186/2009/CE, art. 107, e della Dir. n. 74/2007/CE, art. 11: la corretta interpretazione della nozione di “serbatoi normali”, contenuta nell’art. 107 cit., “dovrebbe far coincidere questi ultimi con quelli effettivamente installati sull’automezzo al momento del primo acquisto e della prima immatricolazione del veicolo, escludendo di conseguenza tutte quelle modifiche successive a tale momento, che avrebbero il solo fine di aumentare la capacità originaria dei serbatoi” (p. 12 del controricorso) – modifiche mai apportate dalla contribuente -, mentre non è condivisibile una lettura della norma (come quella sostenuta dalla CTR) nel senso che serbatoio “normale” sarebbe solo quello eventualmente montato dal costruttore su tutti i veicoli di un determinato tipo, e ciò alla luce della sentenza della Corte di Giustizia 10 settembre 2014, in causa C-152713, Holger Forstmann Transporte, per il che la ricorrente incidentale solleva questione pregiudiziale ai sensi del TFUE, art. 267;

6.1. il motivo è infondato;

6.2. il Reg. n. 1186/2009/CE, art. 107, par. 1, lett. a), prevede che “Fatti salvi gli artt. 108, 109 e 110, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione: a) il carburante contenuto nei serbatoi normali: – degli autoveicoli da turismo, degli autoveicoli commerciali e dei motocicli, – dei contenitori per usi speciali, che entrano nel territorio doganale della Comunità”; il successivo par. 2, lett. c), prevede che “Ai sensi del paragrafo 1, si intende: (…) c) per “serbatoi normali”: – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti gli autoveicoli dello stesso tipo del veicolo considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante, sia per la trazione dei veicoli sia, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi; – i serbatoi di gas installati su veicoli a motore che consentono l’uso diretto del gas come carburante nonchè i serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli; – i serbatoi che sono fissati in modo stabile dal costruttore su tutti i contenitori dello stesso tipo del contenitore considerato e la cui sistemazione permanente consente l’utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali”;

6.3. quanto all’interpretazione di tali norme e, in particolare, della nozione di “serbatoio normale”, analoga questione si pose con riferimento al Reg. n. 918/83/CEE, art. 112, n. 2, lett. c), come modificato dal Reg. n. 1315/88/CEE, (di cui il Reg. n. 1186/2009/CE, rappresenta, stando al relativo considerando n. 1, la codificazione) e fu così risolta dalla sentenza della Corte di Giustizia 3 dicembre 1998, in causa C-247/97, Schoonbroodt nei termini che seguono: “(…) quando emana norme che concedono sospensioni di dazi doganali, il Consiglio deve tener conto delle esigenze della certezza del diritto e delle difficoltà alle quali devono far fronte le amministrazioni doganali nazionali (sentenza 18 marzo 1986, causa 58/85, Ethicon, Racc. pag. 1131, punto 12). Ne consegue che siffatte disposizioni devono essere interpretate restrittivamente, conformemente alla loro formulazione, sicchè non possono essere applicate, in contrasto con il loro tenore letterale, a prodotti che non sono da esse menzionati (sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite da C-47/95 a C-50/95, C-60/95, C81/95, C-92/95 e C-148/95, Olasagasti e a., Racc. pag. 1-6579, punto 20). (…) la formulazione della definizione di “serbatoi normali” figurante (…) al Reg. n. 918 del 1983, art. 112, n. 2, lett. c), come modificato dal Reg. n. 1315 del 1988, (…) è chiara. Per costituire oggetto di una siffatta qualifica, tali serbatoi devono essere, in particolare, fissati dal costruttore e su tutti i veicoli o contenitori del medesimo tipo”;

6.4. orbene, non v’è motivo, ad avviso del collegio, per discostarsi da tali principi che vanno dunque confermati anche in relazione all’interpretazione dell’art. 107 cit., con conseguente correttezza della sentenza impugnata e irrilevanza – per essersi la Corte di Giustizia già pronunciata sul punto – del chiesto rinvio pregiudiziale;

6.5. nè è pertinente, al fine di avvalorare una diversa conclusione, il richiamo, svolto dalla ricorrente incidentale, alla successiva sentenza della Corte di Giustizia, 10 settembre 2014, in causa C-152/13, Holger Forstmann Transporte: tale decisione ha chiarito, in merito alla nozione di “serbatoi normali” di cui alla Dir. del Consiglio 27 ottobre 2003, n. 2003/96/CE, art. 24, par. 2, primo trattino, (che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità), che la nozione deve essere interpretata nel senso di non escludere i serbatoi installati permanentemente sugli autoveicoli commerciali e destinati a rifornirli direttamente di carburante che siano stati montati da una persona diversa dal costruttore, purchè detti serbatoi consentano l’utilizzazione diretta del carburante sia per la trazione di tali veicoli che, all’occorrenza, per il funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione o di altri sistemi;

6.6. i detti principi, e in particolare l’interpretazione meno restrittiva di cui innanzi, non sono infatti applicabili al diverso campo dei dazi doganali: come si legge ai parr. 33 e 34 della motivazione, “33. (…) tale conclusione non è in contrasto con la sentenza Schoonbroodt (…). Si deve ricordare, infatti, a tale riguardo, che nel procedimento che ha dato origine a detta sentenza, la Corte interpretava non già una disposizione di una direttiva relativa alla tassazione dei prodotti energetici nell’ambito del mercato interno, quale la Dir. n. 96 del 2003, art. 24, bensì, attraverso la legislazione belga in esame, una Disp. del Reg. n. 918 del 1983, in materia doganale. Orbene, tali testi perseguono obiettivi diversi (v., in tal senso, sentenza Meiland Azewijn, (…), punto 40). 34. Inoltre, se è vero che la Corte ha affermato, al punto 20 della sentenza Schoonbroodt (…), che “le definizioni della nozione di “serbatoi normali” fornite nelle varie disposizioni che possono rivelarsi pertinenti non presentano divergenze significative nel contesto della fattispecie di cui alla causa a qua”, tuttavia l’argomentazione della Corte in quest’ultima sentenza si fonda sulla sua giurisprudenza in materia doganale e non sulla finalità di una disposizione adottata nell’ambito del mercato interno”;

7. con il secondo motivo di ricorso incidentale si denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, e dei principi generali di affidamento e buona fede: per tutte le annualità oggetto di contestazione la contribuente aveva sottoposto il veicolo al controllo della Guardia di Finanza mercè esibizione della carta di circolazione al transito di (OMISSIS); solo sul finire del quarto anno gli organi accertatori avevano richiesto alla casa costruttrice del veicolo di conoscere la capacità del serbatoio al momento della costruzione del veicolo, così contraddicendo “repentinamente (…) le implicite rassicurazioni fornite nel corso dei quattro anni di verifica (…)” (p. 28 del controricorso) e violando il legittimo affidamento della contribuente con riferimento al canone unionale della prevedibilità dell’applicazione delle norme;

7.1. il mezzo deve essere complessivamente rigettato poichè infondato, nonchè segnato da profili di inammissibilità;

7.2. è infondato in quanto collide con consolidati principi – cui il collegio intende dare seguito – quali quelli per cui: i) il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 10, commi 1 e 2, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi (Sez. 5, 18 maggio 2016, n. 10195; Sez. 5, 9 gennaio 2019, n. 370); ii) qualora la mancata riscossione dei diritti doganali sia dovuta ad un’erronea determinazione delle autorità competenti, non percettibile da parte dell’operatore, deve trovare applicazione, in conformità ad un orientamento consolidato nella giurisprudenza comunitaria, il principio di affidamento desumibile dal Reg. del Consiglio 24 luglio 1979, n. 1697/79/CEE, art. 5, n. 2, e dal Reg. del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913/92/CEE, art. 220, par. 2, lett. b), norme che precludono all’amministrazione il recupero dei diritti doganali non riscossi, qualora il debitore abbia agito in buona fede, avendo osservato tutte le disposizioni vigenti materia tributaria per la dichiarazione in dogana: sempre, però, che il comportamento dell’autorità non sia stato – come nella specie – meramente passivo, ma abbia assunto un profilo attivo (Sez. 5, 18 giugno 2010, n. 14812); iii) se la L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 2, esclude l’irrogazione delle sanzioni qualora la condotta del contribuente sia stata posta in essere “a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori della amministrazione stessa”, è pur vero che “il termine attribuito alla potestà accertativa della Amministrazione finanziaria non (può) ingenerare, fino alla scadenza, alcun affidamento – tanto meno incolpevole – sulla correttezza della condotta, nel caso di specie omissiva, del contribuente” (Sez. 5, 1 giugno 2012, n. 8825, in motivazione, punto 5.2., ultimo cpv.);

7.3, è altresì inammissibile per le medesime ragioni indicate in sede di scrutinio del secondo motivo del ricorso principale dell’Agenzia: anche con riferimento alla censura in esame la CTR ha infatti argomentato in relazione all’invocata applicazione dell’art. 10 cit., all’esito di valutazioni di merito alle quali invece la ricorrente incidentale vorrebbe sostituire le proprie, in ciò in definitiva sostanziandosi la doglianza.

8. In conclusione, devono essere rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Doppio contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, sussistendone i presupposti di legge.

PQM

rigetta il ricorso principale e l’incidentale compensando integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 9 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA