Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14843 del 27/05/2021

Cassazione civile sez. III, 27/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 27/05/2021), n.14843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34951-2019 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in Como, via Mentana, n. 8,

presso l’avv. STEFANO PLENZICK;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA UTG COMO;

– intimati –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di COMO, depositata il

25/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

1.- A.S., cittadino (OMISSIS), ha chiesto in Italia il riconoscimento dello statua di rifugiato o, in subordine, la protezione sussidiaria.

La Commissione Territoriale di Milano ha rigettato tutte le sue richieste, con la conseguenza che il Questore di Milano ha disposto l’espulsione.

Il ricorrente ha impugnato la decisione della Commissione territoriale davanti al Tribunale che però ha rigettato il ricorso. Avverso tale rigetto il ricorrente ha proposto istanza di revocazione ex art. 395 c.p.c. e contestuale richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione territoriale, che però al momento della presentazione del ricorso per cui è causa, ancora pendeva, nel senso che il Tribunale non aveva ancora fissato l’udienza.

Il ricorrente quindi, in attesa della decisione del Tribunale (sospendere o meno l’efficacia esecutiva della decisione della Commissione territoriale), ha proposto opposizione al decreto di espulsione (emesso in base alla decisione della Commissione) adducendo che pendeva, per l’appunto, la sua richiesta di sospensione, che non era stata ancora presa in considerazione dal Tribunale.

Il Giudice di Pace ha rigettato l’opposizione ritenendo che la decisione della Commissione Territoriale è diventata esecutiva con il rigetto da parte del Tribunale della relativa impugnazione.

Il ricorrente impugna questa decisione con due motivi.

Il Ministero non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.-La ratio della decisione impugnata.

Il Giudice di Pace osserva che, ai sensi della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis la sospensione dell’efficacia della decisione della Commissione territoriale, che nega la protezione allo straniero, sospensione che si verifica per effetto della impugnazione di tale decisione davanti al Tribunale, viene meno se il Tribunale rigetta il reclamo. Ed è ciò che è avvenuto nella fattispecie.

Inoltre, osserva il Giudice di Pace che non risulta che, fino a quella data, il Tribunale, adito con l’istanza di revocazione, abbia sospeso l’efficacia della decisione amministrativa, chiesta con apposita istanza dallo straniero.

3.- Il ricorrente propone due motivi di ricorso.

Con il primo motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13 e degli artt. 4 e 13 CEDU e art. 13 Cost..

La censura in realtà concerne più che altro la violazione dell’art. 111 Cost. e del principio della ragionevole durata del processo.

Secondo il ricorrente il Giudice di Pace avrebbe dovuto interpretare la norma ordinaria (l’art. 35 bis citato) in armonia con il canone della durata ragionevole del processo.

Ossia: egli ha fatto istanza di sospensione della efficacia della decisione amministrativa, ma il giudice non ha mai provveduto. Questo ritardo, che impedisce di avere dunque un provvedimento di sospensione, va a suo danno ingiustamente, posto che non essendo sospesa l’efficacia della decisione della Commissione, il decreto di espulsione conseguente è a sua volta legittimo. Invece una interpretazione costituzionalmente orientata della norma (L. n. 25 del 2008, art. 35 bis) imporrebbe di non far gravare sullo straniero il ritardo della giustizia, ossia il ritardo nella decisione sulla sospensione, ritenere dunque l’espulsione illegittima, se fatta in pendenza della istanza di sospensione suddetta.

Il motivo è infondato.

Nessun dubbio sulla rilevanza ermeneutica dell’art. 111 Cost., da cui deriva la necessità di interpretare le norme in accordo con la regola della durata ragionevole del processo.

Tuttavia, quella rilevanza ermeneutica è qui irrilevante. Infatti, l’art. 35 bis citato prevede la sospensione dell’efficacia della decisione amministrativa solo che sia presentata impugnazione e per tutta la durata di questa; in tal modo mette il ricorrente al riparo da durate irragionevoli del giudizio di impugnazione davanti al Tribunale; lo straniero, quale che sia la durata di questo giudizio, ha garantita la sospensione a suo favore.

Così è avvenuto nel caso presente, in cui, avuto rigetto dalla Commissione territoriale, il ricorrente ha proposto impugnazione davanti al Tribunale, e per la durata di quel giudizio, si è avuta sospensione degli effetti della decisione amministrativa.

La garanzia per lo straniero, di non essere espulso prima che un’autorità giurisdizionale valuti la decisione amministrativa, è dunque sufficientemente garantita dalla sospensione che dura per tutta la durata del giudizio del Tribunale, cosi che la lunghezza di quest’ultimo non va a danno del ricorrente.

Il che è sufficiente.

Non è pertanto previsto che, una volta che il Tribunale ha rigettato l’impugnazione, confermando quindi il giudizio dell’organo amministrativo, e venuta meno dunque la sospensione, essa debba riprendere se viene fatta istanza di revocazione della decisione del Tribunale.

L’art. 35 bis citato, infatti, limita la sospensione a tutta la durata della impugnazione e non prevede invece che debba estendersi anche in caso di rigetto e di revocazione di quest’ultimo.

Di conseguenza la decisione del Giudice di Pace fa corretta applicazione della norma, che non prevede la sospensione in caso di revocazione della decisione di rigetto, collegando a quest’ultima semmai, la fine del periodo di sospensione.

p..- Con il secondo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis in relazione all’art. 13 CEDU e ed agli artt. 111 e 117 Cost..

Le ragioni della questione discendono da quanto si è detto nella valutazione del motivo precedente.

Il ricorrente prende atto che l’art. 35 bis citato non contempla la sospensione nel caso di istanza di revocazione della decisione del Tribunale (che rigetta l’impugnazione dello straniero).

Ritiene che la mancata previsione di tale effetto sia però in contrasto con le norme CEDU e Costituzione su citate. L’illegittimità deriverebbe dal fatto che la lunghezza dei tempi per decidere la revocazione ed eventualmente una istanza di sospensione presentata unitamente, andrebbe a scapito dello straniero, in violazione del canone di ragionevole durata del processo; ed inoltre determinerebbe disparità di trattamento tra lo straniero che ha avuto sollecita fissazione della revocazione e quello che invece subisce i tempi lunghi.

La questione, e con essa, il motivo, è infondata.

Infatti, come già detto, lo straniero ha una garanzia che lo mette al riparo dalla durata irragionevole del processo. Egli non può essere espulso, e dunque la decisione amministrativa che rigetta la sua istanza di protezione viene sospesa, per tutta la durata della impugnazione, ossia fino a che il Tribunale non abbia deciso negativamente.

Una volta che il Tribunale abbia rigettato la impugnazione non è irragionevole evitare una seconda sospensione per via della revocazione, e ciò in quanto lo straniero ha avuto possibilità di far valere le sue ragioni nel giudizio di impugnazione avanti al Tribunale, senza che la durata di quest’ultima possa averlo pregiudicato.

Il legislatore ha dunque realizzato una tutela dello straniero proprio dalla durata irragionevole del processo prevedendo che, qualora vi sia impugnazione della decisione amministrativa, la efficacia negativa di quest’ultima venga sospesa fino a che il tribunale non abbia deciso.

Questa previsione già sufficiente ad evitare che la durata irragionevole vada a danno del ricorrente.

Il ricorso va pertanto rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte da atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2021

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