Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14843 del 17/02/2020

Cassazione civile sez. un., 06/07/2011, (ud. 07/06/2011, dep. 06/07/2011), n.14843

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente Sezione –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. SALVAGO Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI SAN GREGORIO MATESE, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO III 6,

presso lo studio dell’avvocato RUSSO CARLO, che lo rappresenta e

difende, per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, PROVINCIA DI CASERTA;

– intimati –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

4273/2010 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/06/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE SALVAGO.

La Corte:

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. – E’ stata depositata in cancelleria l’8 febbraio 2011 la seguente relazione, in applicazione dell’art. 380 bis cod. proc. civ.:

1. La Provincia di Caserta aveva assegnato al comune di S. Giorgio Matese un contributo di Euro 762.110 per realizzare un progetto di restauro di una locale piazza. Poichè ad opera ultimata la Provincia aveva revocato la contribuzione erogata e ne aveva chiesto la restituzione per la violazione da parte del comune appaltante l’opera della procedura di evidenza pubblica relativa alla pubblicazione del bando, quest’ultimo ente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Campania;e nelle more del giudizio con ricorso del 3 agosto 2010 ha proposto regolamento per giurisdizione davanti a questa Corte per la grave incertezza riguardante la materia e soprattutto per la non univocità dei precedenti in tema di contributi,finanziamenti e sovvenzioni pubblici,soprattutto per quanto attiene alla loro revoca.

2. Tanto premesso, si osserva che con riferimento al riparto di giurisdizione in tema di interventi pubblici a favore di enti pubblici o di privati, quali contributi, finanziamenti, sovvenzioni ecc., le Sezioni Uniti hanno enunciato i seguenti principi: 1) il riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione vengono riconosciuti direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all’effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle,devolute alla giurisdizione amministrativa, in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l’ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all’interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'”an”, il “quid” e il “quomodo” dell’erogazione;

2) tuttavia anche in quest’ultimo caso la posizione del privato è di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, soltanto nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, ovvero nel caso in cui tale provvedimento venga annullato o revocato in via di autotutela per vizi di legittimità o per il suo contrasto con il pubblico interesse; o infine a seguito di ponderazione comparativa, da parte della P.A., dell’interesse alla sovvenzione con la disponibilità del finanziamento;

3) la controversia è invece di diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al giudice ordinario, se la controversia attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all’inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione.

3. Nel caso è pacifico in punto di fatto che il comune ricorrente risultava assegnatario, per effetto del decreto 16 ottobre 2003 della Provincia di Caserta, di un contributo, successivamente determinato in Euro 762.110,81; che con Decreto del 28 settembre 2007 la Provincia dichiarò la chiusura del procedimento relativo al finanziamento: tuttavia revocato con successivo Decreto 12 aprile 2010 perchè l’ente beneficiario non aveva osservato il termine minimo di pubblicazione dei bandi di cui al D.P.R. n. 554 del 1999, art. 79, commi 9 e 10.

Consegue che la vicenda di revoca appare qualificata non già in termini di sussistenza di una ponderazione comparativa, da parte della P.A., dell’interesse alla sovvenzione con la disponibilità del finanziamento e comunque con una nuova valutazione dell’interesse pubblico a mantenere il finanziamento, bensì quale reazione al mancato rispetto degli impegni assunti dal comune o comunque per legge gravanti su di esso in ordine alla utilizzazione del contributo già concesso; per cui deve trovare applicazione la giurisprudenza delle Sezioni Unite, del tutto consolidata al riguardo,secondo la quale pur se la posizione del comune di San Gregorio Matese era di interesse legittimo, come tale tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, nella fase procedimentale anteriore all’emanazione del provvedimento attributivo del beneficio, detta posizione è divenuta di diritto soggettivo perfetto nella fase esecutiva del rapporto in cui si discute non già dei vizi del provvedimento di sovvenzione, ovvero di ragioni che ne hanno comportato un contrasto con l’interesse pubblico, ma degli inadempimenti dell’amministrazione comunale nei conseguenti appalti affidati con il contributo conseguito (Cass. sez. un. 6599/2009; 168986/2006; 466/2005;

66/2001).

Per tali ragioni si ritiene che la giurisdizione debba essere attribuita al giudice ordinario.

2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

3. – Il collegio, discussi gli atti delle parti, la soluzione prospettata nella relazione e gli argomenti che l’accompagnano ha condiviso gli uni e l’altra.

4. – Va conseguentemente dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario; mentre nessuna pronuncia va emessa in ordine alle spese processuali perchè nè la Provincia di Caserta, nè la Regione Campania hanno spiegato difese.

P.Q.M.

La Corte,a sezioni unite, pronunciando sul ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2011

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