Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14842 del 30/06/2014


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14842 Anno 2014
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: PETITTI STEFANO

SENTENZA

sentenza con
motivazione semplificata

sul ricorso proposto da:
RUTA Diana (RTU DNI 47S59 H501S), rappresentata e difesa,
per giusta procura a margine del

ricorso, dall’Avvocato

Mauro Vaglio, presso il cui studio in Roma, [via Dardanelli/

bluxeor’itp
n. 2IT, è elettivamente domiciliata;
– ricorrente contro
ROMA CAPITALE, già Comune di Roma, in persona del Sindaco
pro tempore;
– intimato avverso la sentenza n. 19703 del 2011 emessa dal Tribunale
di Roma in data 10 ottobre 2011.

Data pubblicazione: 30/06/2014

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 20 maggio 2014 dal Consigliere relatore Dott.
Stefano Petitti;
sentito l’Avvocato Mauro Vaglio;
che, con atto di citazione in appello

notificato in data 4 aprile 2011, Ruta Diana conveniva in
giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il Comune di Roma
per chiedere la riforma della sentenza con cui il Giudice
di pace capitolino aveva rigettato l’opposizione avverso
la cartella esattoriale proposta dall’odierna ricorrente
sulla base dell’assunto che i verbali di accertamento
della infrazione del codice della strada sottesi alla
cartella di pagamento non erano stati regolarmente
notificati giacché nella relata di notifica non era stato
dato atto delle vane ricerche del destinatario e delle
persone con lui conviventi ed, inoltre, alla consegna al
portiere non era seguito l’invio della raccomandata con
l’avviso di ricevimento, così come disciplinato dall’art.
139, quarto comma, cod. proc. civ.;
che l’adito Tribunale accoglieva l’appello e, in
riforma del provvedimento gravato, annullava i verbali,
dichiarando la conseguente inefficacia della cartella di
pagamento e compensando le spese dei due gradi di giudizio
affermando che “In

considerazione del contrasto

giurisprudenziale esistente fino al 2007 in ordine alle

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Ritenuto

conseguenze del mancato invio della raccomandata al
destinatario in caso di notifica al portiere in quanto,
come è noto, originariamente la Corte di Cassazione
riteneva che la omissione integrasse un mera irregolarità

Cassazione ha modificato il proprio avviso, in maniera più
conforme alla esigenza che il soggetto destinatario della
notifica abbia una conoscenza certa dell’atto, ritenendo
che la mancata spedizione della raccomandata di avviso
costituisca una causa di nullità e non di mera
irregolarità. Non vi è dubbio, infatti, che al momento
della notifica l’Amministrazione comunale si è rifatta ad
una interpretazione consolidata e completamente prevalente
della Corte di cassazione che riteneva il mancato invio
della raccomandata una mera irregolarità che non viziava
la notifica stessa”;
che per la cassazione di questa sentenza Ruta Diana ha
proposto ricorso sulla base di tre motivi;
che l’amministrazione comunale non si è costituita in
giudizio.
Considerato che il collegio ha deliberato l’adozione
della motivazione semplificata nella redazione della
sentenza;
che con il primo motivo di gravame la ricorrente,
denunciando violazione o falsa applicazione degli artt.

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e non una nullità e solo di recente la stessa Corte di

91, 92 e 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ., e
dell’art. 118, secondo comma, disp. att. cod. proc. civ.,
nonché dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 3 cod. proc. civ., lamenta che il

aspetto che costituiva oggetto di censura nelle diverse
fasi in cui si era articolato il giudizio, ovvero, la
mancata attestazione nella relata di notifica delle vane
ricerche del destinatario e delle altre persone abilitate
alla ricezione dell’atto, nonostante la Suprema Corte sia
concorde dal 2000 nel ritenere nulla la notifica
effettuata senza l’espletamento di tali formalità; rileva,
inoltre, in merito all’ulteriore motivo di appello, che il
giudice adito avrebbe dovuto considerare non
l’orientamento giurisprudenziale del 2003, anno di
notifica dei verbali, bensì il 2007, anno in cui era
avvenuta la notifica della cartella esattoriale ;
che con il secondo motivo la Ruta si duole
dell’illogicità e contraddittorietà del provvedimento
gravato, in violazione degli artt. 91, 92 e 132, secondo
comma, n. 4 cod. proc. civ., e dell’art. 118, secondo
comma, disp. att. cod. proc. civ., nonché dell’art. 111
Cost., insistendo sull’omesso esame di un fatto
controverso determinante in ordine alla statuizione sulle
spese di giudizio;

Tribunale di Roma abbia omesso di valutare un ulteriore

che con l’ultimo motivo di ricorso la Ruta si duole
della violazione dell’art. l del Protocollo addizionale
alla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, del punto
31 del capitolo V della Raccomandazione della CCJE del

Europei, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,
giacché il provvedimento gravato, disponendo la
compensazione delle spese, avrebbe cagionato una lesione
di un proprio

“bene”,

intendendo per tale, come chiarito

dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, “una

futura

entrata che sia stata guadagnata o di cui un valido titolo
attesti l’esistenza”

(Cedu, n. 19819/1992, dec.

05/07/1994; Cedu, n. 31227/1996, dec. 19/10/200);
che il primo e il secondo motivo di gravame, che per
evidenti ragioni di connessione possono essere trattati
congiuntamente, sono fondati;
che, giova preliminarmente chiarire, che la cartella
di pagamento era stata impugnata dalla Ruta sin dalla
prima fase di merito relativamente a due motivi;
che il Tribunale di Roma, in sede di appello, si è
limitato a valutare il solo vizio di notificazione
relativo al mancato invio della raccomandata al
destinatario della notifica – prescritto dall’art. 139
cod. proc. civ. qualora la notificazione avvenga a mani
del portiere del tutto omettendo l’analisi

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17/11/2010 e del punto 15 della Magna Carta dei Giudici

dell’ulteriore vizio lamentato dall’odierna ricorrente,
ovvero, la mancata attestazione, nella relata di notifica,
delle vane ricerche del destinatario e delle persone con
lui conviventi;

autonoma ragione di invalidità della notificazione dei
verbali, sotto il profilo della incidenza della stessa sul
procedimento di formazione della cartella oggetto di
opposizione e quindi sulle spese del giudizio di
opposizione, la rilevata esistenza di un contrasto di
giurisprudenza in ordine alle formalità necessarie al
perfezionamento della notifica effettuata al portiere
appare inidonea a giustificare la disposta compensazione
delle spese;
che il terzo motivo di gravame rimane, pertanto,
assorbito;
che il ricorso deve quindi essere accolto nei sensi di
cui in motivazione con conseguente cassazione della
sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma, in
diversa composizione, perché proceda a nuovo esame
dell’appello colmando le rilevate lacune motivazionali;
che al giudice di rinvio è demandata altresì la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI

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che, dunque, in assenza di ogni valutazione di questa

La Corte

accoglie

il primo e il secondo motivo di

ricorso, assorbito il terzo;

cassa la sentenza impugnata e

rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al
Tribunale di Roma in diversa composizione.

VI-2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il
20 maggio 2014.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della

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